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Intestazione

91 III 13


3. Sentenza 3 marzo 1965 nella causa Brentini.

Regesto

Esecuzione contro una comunione ereditaria (art. 65 cpv. 3 LEF).
Se un diverso rappresentante non è designato dagli eredi o dall'autorità, l'ufficio è necessariamente tenuto a considerare l'erede, al quale precetto è stato notificato, come rappresentante dell'eredità anche agli effetti degli atti successivi. In tal caso, qualora nella realizzazione di beni appartenenti alla comunione, pagati i creditori, risulti un residuo, questo va versato all'erede al quale gli atti esecutivi sono stati notificati.

Fatti da pagina 13

BGE 91 III 13 S. 13

A.- Nel procedimento di esecuzione N. 21 376 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca a carico della massa ereditaria fu Giulio Brentini, i creditori domandarono di intimare il precetto esecutivo all'erede Ferruccio Brentini, al quale furono poi intimate anche le successive comunicazioni.
L'ufficio procedette alla realizzazione di beni immobili a Campello, ricavandone una somma di fr. 12 115. Pagati i creditori, risultò un residuo di fr. 2554.63 che il coerede Vito
BGE 91 III 13 S. 14
Brentini rivendicò dapprima personalmente e poi chiese fosse versato alla Banca dello Stato in un conto intestato alla comunione ereditaria. L'ufficio condizionò l'effettuazione del deposito al consenso degli altri due coeredi e, tale consenso essendo stato negato, si ritenne autorizzato a considerare Ferruccio Brentini come rappresentante della massa ereditatia ad ogni effetto dell'esecuzione e, quindi, ad effettuare il versamento del residuo secondo gli ordini del medesimo.

B.- Vito Brentini interpose reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello che approvò l'operato dell'ufficio, fondandosi sulle seguenti sostanziali considerazioni.
La notificazione di un precetto esecutivo a uno degli eredi, in virtù dell'art. 65 cpv. 3 LEF, vincola anche i coeredi, pure nel caso che il primo abbia trascurato di informarne i secondi. Questi possono, se del caso, renderlo responsabile per negligenza, ma non possono impugnare la validità dell'esecuzione per il motivo che non ne hanno avuto notizia. D'altronde, per ossequiare le norme di legge che disciplinano la ripartizione, l'ufficio doveva versare il residuo al rappresentante della comunione ereditaria, e cioè alla persona che, durante tutto il procedimento esecutivo, aveva agito in tale veste. Per regolare i rapporti di dare e avere fra i membri della comunione, al ricorrente non resta che adire in tal senso l'autorità giudiziaria.

Considerandi

Considerando in diritto:
Secondo l'art. 65 cpv. 3 LEF, l'esecuzione contro un'eredità indivisa si notifica al rappresentante dell'eredità o, se questi è sconosciuto, ad uno degli eredi. Il creditore non ha quindi la scelta: prima di procedere, egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell'eventuale esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (RU 71 III 161). Se tali ricerche risultano infruttuose, non è però tenuto ad accertare l'identità di ogni erede; gli basta di conoscerne uno al quale notificare il precetto. Incombe a questi di rendere edotti i coeredi dell'esecuzione (RU 48 III 131). Se gli eredi non designano convenzionalmente un diverso rappresentante e se nessuno di essi ne esige dall'autorità competente la designazione, l'ufficio è necessariamente tenuto a considerare l'erede indicato nel precetto come rappresentante dell'eredità anche agli effetti degli atti successivi.
L'ufficio di Biasca non ha quindi agito irregolarmente pagando
BGE 91 III 13 S. 15
il residuo spettante all'eredità secondo l'ordine dell'erede che, durante tutto il procedimento esecutivo, era risultato incontrastato rappresentante della comunione ereditaria.
La proposta del ricorrente intesa ad ottenere che il residuo sia versato su un conto intestato alla massa ereditaria non trova conforto in alcuna norma di legge. L'art. 24 LEF prescrive ai cantoni di designare gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi "nei casi previsti dalla presente legge". Si tratta degli oggetti indicati all'art. 9 LEF, e cioè delle somme, delle cartevalori e degli oggetti preziosi di cui, entro tre giorni dal ricevimento, non sia stato disposto. La legge si riferisce al riguardo per il pignoramento provvisorio (art. 144 cpv. 5), per l'ammissione dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 184), per la consegna dei riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva o a scadenza incerta (art. 264 cpv. 3), per i crediti contestati nel concordato (art. 313 e 317 LEF). Il caso particolare non ha nulla in comune con i suindicati. In concreto non sarebbe applicabile neppure l'art. 168 CO (deposito giudiziale), perchè l'appartenenza del residuo alla comunione ereditaria non è controversa.
La pretesa del ricorrente è dettata dal timore che della somma spettante alla comunione ereditaria sia disposto unilateralmente in violazione degli interessi di un singolo erede. Ma, in proposito, il ricorrente ha la possibilità di difendersi, in quanto può chiedere all'autorità competente di nominare un rappresentante della comunione in applicazione dell'art. 602 cpv. 3 CC. È gli avrebbe potuto provvedere al riguardo almeno già dall'ottobre 1964, a partire dal quale, secondo quanto risulta dagli atti, è stato sicuramente a conoscenza dell'esecuzione notificata al coerede.

Dispositivo

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.

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Fatti

Dispositivo

referenza

Articolo: art. 65 cpv. 3 LEF, art. 313 e 317