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Regesto

Ricorso di diritto pubblico. Decisione incidentale. Esaurimento delle istanze cantonali. La decisione dell'autorità cantonale d'ultima istanza che accorda o rifiuta il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF, dal momento che
- non si tratta d'una decisione incidentale, ma di una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 3; cambiamento della giurisprudenza);
- nè l'azione di disconoscimento che il debitore può proporre quando il rigetto è stato pronunciato (art. 83 cpv. 2 LEF), nè l'azione creditoria che il creditore ha la facoltà di proporre quando il rigetto è stato rifiutato (art. 79 LEF) non costituiscono un "rimedio di diritto cantonale" ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 OG (consid. 4).
Rigetto provvisorio. Arbitrio.
A quali condizioni il rigetto provvisorio può essere pronunciato contro X, in un'esecuzione promossa contro la società "X. & Co." che non esiste? (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 87 OG, art. 83 cpv. 2 LEF, art. 79 LEF, art. 86 cpv. 2 OG