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Regesto

Professione di rappresentante dei creditori nella procedura esecutiva. Art. 31 CF e 27 LEF.
1. Le disposizioni delle leggi federali debbono essere interpretate in modo conforme alla costituzione, a meno che il contrario non risulti chiaramente dalla lettera o dallo spirito di una legge (consid. 3).
2. Le restrizioni di polizia che i cantoni possono apportare alla libertà del commercio e dell'industria debbono essere giustificate dall'interesse pubblico e rispettare il principio dell'eguaglianza in seno ad una medesima professione, nonchè il principio della proporzionalità delle misure amministrative (consid. 4).
3. Viola quest'ultimo principio la legge cantonale che riserva esclusivamente ai titolari d'un brevetto d'avvocato la rappresentanza professionale dei creditori nella procedura esecutiva (consid. 4).