Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Pignoramento del salario (art. 93 LEF); durata massima.
In una concreta procedura esecutiva il salario futuro può essere pignorato al massimo per la durata di un anno dall'esecuzione del pignoramento (giurisprudenza confermata).
In caso di partecipazione di più creditori (art. 110, 111 LEF), questo termine si computa dal pignoramento determinante ai fini del decorso dei termini di partecipazione (abbandono di una opinione difforme sostenuta in decisioni degli anni 1894-1898).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 93 LEF, art. 110, 111 LEF