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Regesto

Rifiuto di rinnovare il permesso di dimora di uno straniero.
L'atto designato a torto come "ricorso per nullità" è amnissibile con ricorso di diritto pubblico ove soddisfi i requisiti di cui all'art. 90 OG (consid. 1).
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile se lo straniero non può fondarsi su di un diritto, conferito da un trattato internazionale, di ottenere il rilascio del permesso (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
Lo straniero che non può prevalersi di un tale trattato non è legittimato ad impugnare con ricorso di diritto pubblico la decisione con cui gli è rifiutato il permesso; egli può tuttavia invocare con detto gravame i vizi di procedura che equivalgano o si approssimino ad un diniego di giustizia (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
Quando la legge prevede due istanze, l'interessato ha diritto di pretendere che l'autorità superiore non conosca della controversia sino a che questa non sia stata risolta dall'autorità inferiore (consid. 4 a).
In materia di permessi di dimora, il diritto federale non prevede la garanzia della doppia istanza cantonale. Per converso, tale garanzia è sancita dal diritto ginevrino (consid. 4 b). Nella fattispecie essa è stata violata (consid. 4 c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 90 OG