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Regesto

Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio; art. 158 num. 5 CC.
1. Una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, nella quale è disposto il trasferimento di proprietà fondiaria, non necessita di documentazione notarile (consid. 3a).
2. La convenzione sulle consequenze accessorie del divorzio non può essere revocata unilateralmente, neppure prima dell'approvazione giudiziaria (consid. 3b).
3. Motivi per i quali ad una convenzione su conseguenze meramente patrimoniali del divorzio deve negarsi l'approvazione (consid. 3c).