Regesto
Art. 4 Cost. Art. 22 della legge ticinese sul bollo del 16 giugno 1966.
L'interpretazione di una norma conformemente al suo tenore letterale deve ritenersi contraria all'art. 4 Cost. se conduce a risultati che il legislatore non può aver voluto e che urtano il sentimento della giustizia ed il principio dell'uguaglianza di trattamento. Queste condizioni sono segnatamente adempiute quando codesta interpretazione porta all'applicazione tassativa di una sanatoria pari a dieci volte il bollo mancante, senza riferimento alcuno all'elemento soggettivo dell'infrazione e senza alcuna possibilità di ridurne l'ammontare.