Urteilskopf
127 IV 166
27. Sentenza della Corte di cassazione penale del 16 maggio 2001 nella causa A. contro Ministero pubblico del cantone Ticino (ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico)
Regeste
Art. 23 Abs. 1 ANAG,
Art. 17 BV und
Art. 10 EMRK; rechtswidrige Einreise in die Schweiz, Pressefreiheit, Tragweite des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen.
Die Voraussetzungen des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen sind nicht erfüllt im Falle eines Journalisten, der gemeinsam mit einer Gruppe von Flüchtlingen rechtswidrig in die Schweiz einreist, um Informationen aus "erster Hand" zu sammeln und einen Artikel über das Schicksal der heimlich auf Schweizer Boden weilenden Personen zu veröffentlichen (E. 2b und 2f).
Die Verurteilung des Journalisten zu einer Busse von 250 Franken verstösst nicht gegen das Grundrecht der Pressefreiheit (E. 2g).
A.- Il 26 gennaio 1999, le guardie federali di confine fermavano a Chiasso, in località Brogeda, sedici stranieri, penetrati in Svizzera attraverso la rete di confine con l'Italia, diretti verso nord. Quest'ultimi furono condotti al posto di polizia del valico doganale per identificazione, registrazione delle impronte digitali e allontanamento. Uno di loro, che si era identificato come certo Agron Ndreci, cittadino originario del Kosovo nato a Pristina il 9 marzo 1966 e residente a Deçia, risultò essere in realtà A., cittadino italiano, giornalista presso il Quotidiano X. e autore di un articolo pubblicato nel mese di gennaio 1999 intitolato "Io, clandestino, liberato dagli italiani" con il sottotitolo "in Svizzera arrestato dai gendarmi con i kosovari. Espulso, a Ponte Chiasso mi dicono: Vattene".
Interrogato dalla polizia cantonale il 9 febbraio 1999, A. spiegava essere entrato clandestinamente in Svizzera a fini giornalistici per "seguire personalmente il dramma dei profughi di guerra che si raccolgono in provincia di Como ed entrano in Svizzera per chiedere asilo".
B.- L'8 marzo 1999, il Procuratore pubblico emanava un decreto di accusa nei confronti di A. per "essere entrato illegalmente in Svizzera a Chiasso, il 26 gennaio 1999, privo di validi certificati di identità nonché passando fuori valico da un buco nella rete di confine" e ne proponeva la condanna a una multa di fr. 500.-.
C.- Il 22 marzo 1999, A. sollevava opposizione al decreto di accusa. Il 6 luglio 1999, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud lo proscioglieva da ogni imputazione.
D.- Adita dal Procuratore Pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ne accoglieva parzialmente il ricorso il 31 agosto 2000 e condannava A. alla multa di fr. 250.- per entrata illegale in Svizzera.
E.- Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione, A. è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del CCRP, chiedendone l'annullamento.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico.
Dai considerandi:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (
DTF 126 I 81 consid. 1;
DTF 125 I 253 consid. 1a e rinvii). Il ricorso di diritto pubblico ha natura sussidiaria (
art. 84 cpv. 2 OG [RS 173.110]). Con quest'ultimo può essere censurata in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (
art. 269 PP [RS 312.0]).
Nella fattispecie, trattasi principalmente della pretesa errata applicazione della scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi, ossia di una questione di diritto penale federale. Giova pertanto esaminare in primo luogo il ricorso per cassazione.
I. RICORSO PER CASSAZIONE
2. a) Il comportamento litigioso adempie incontestabilmente i presupposti dell'art. 23 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).
Come testé enunciato, il ricorrente si duole essenzialmente della violazione del diritto federale nella misura in cui la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un interesse legittimo, nella fattispecie l'esercizio della libertà di stampa, che giustificherebbe l'illecito commesso.
b) La scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi, come rileva in modo diffuso e pertinente la CCRP, costituisce una causa giustificativa in aggiunta a quelle previste dagli
art. 32 a BGE 127 IV 166 S. 169
34 CP. Essa deve essere interpretata restrittivamente con esigenze particolarmente severe per quanto concerne la valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità. I suoi presupposti risultano adempiuti esclusivamente qualora l'atto illecito costituisca, non solo un mezzo necessario e consono per difendere interessi legittimi d'importanza nettamente superiore al bene protetto dalla norma trasgredita, ma anche l'unica via possibile. Queste condizioni sono cumulative (
DTF 120 IV 208 consid. 3a;
DTF 117 IV 170 consid. 3b;
DTF 113 IV 4 consid. 3 e rinvii; PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2a ed., Berna 1995, pagg. 150 e 160; MARTIN KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berna 1998, pagg. 110-111). La libertà di stampa può, di per sé, rappresentare una causa giustificativa (KILLIAS, op. cit.; DENIS BARRELET, Le journalisme d'investigation devant la loi pénale, in RPS 108/1990 pagg. 329-330).
c) Nella fattispecie è accertato in modo insindacabile (
DTF 123 IV 155 consid. 1a;
DTF 122 IV 156 consid. 2b;
DTF 119 IV 1 consid. 5a;
DTF 110 IV 85 consid. 3) che il ricorrente è penetrato illegalmente sul territorio Svizzero per "raccogliere informazioni di prima mano per un servizio giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano clandestinamente nel nostro paese".
d) La stessa CCRP ammette che, di maniera astratta, poiché la tematica litigiosa era un argomento di interesse generale, il diritto all'informazione del pubblico prevaleva sul puro interesse dell'autorità amministrativa a controllare l'entrata di un cittadino estero sul territorio nazionale. Essa concede, sempre a ragione, che il mezzo scelto dal ricorrente, ossia quello di unirsi ai clandestini per entrare in Svizzera, era adeguato allo scopo perseguito. La Corte cantonale conclude, tuttavia, che tale mezzo non era il solo a disposizione, e neppure l'unico adeguato, per informare i lettori. Difatti, se numerose e univoche, le testimonianze dirette di profughi, intervistati sulle loro traversie una volta rinviati in Italia, avrebbero potuto perfettamente soddisfare il preteso bisogno di informazione.
e) Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che non avrebbe potuto informare altrimenti il pubblico con notizie raccolte di "prima mano". Egli voleva raccontare l'approccio tra i profughi e i passatori in Italia, in particolare come i primi vengono accompagnati al confine, come si trovano i varchi nella rete e, infine, come le guardie svizzere intercettano i clandestini e espletano le formalità di identificazione nonché di allontanamento. Interviste e dichiarazioni di terzi sarebbero state inadeguate al riguardo, dato l'ostacolo della lingua e la ritrosia dei profughi a confidarsi con estranei.
f) Siffatti argomenti difettano di elementi concreti per rendere verosimile che il servizio non avrebbe potuto essere realizzato altrimenti. Sicuramente, il contenuto dell'articolo incriminato sarebbe stato sensibilmente diverso e la raccolta di informazioni rilevanti risultata più laboriosa; tuttavia, come già sottolineato dalla CCRP, il fine protetto non era l'effetto giornalistico ma l'informazione oggettiva del pubblico. Il contatto diretto con i profughi, considerato come determinante dal Pretore, non era, in queste condizioni, indispensabile. Un'altra possibilità si offriva quindi a A., possibilità a cui egli avrebbe potuto ricorrere, o quanto meno tentare di ricorrere, senza infrangere la legge.
g) Neppure il richiamo al diritto alla libertà di stampa (
art. 17 Cost. e
art. 10 CEDU [RS 0.101]) giova al ricorrente. L'interpretazione delle norme e dei principi penali deve essere, nella misura del possibile, conforme al diritto costituzionale e convenzionale (
DTF 118 IV 153 consid. 4c;
DTF 106 Ia 33 consid. 2 e 3). La stampa ha palesemente il dovere d'informare su tematiche d'interesse generale; a tale dovere corrisponde il diritto del pubblico di essere informato. Tuttavia, questo dovere fondamentale non dispensa il singolo giornalista dall'obbligo di conformarsi ai limiti imposti dall'ordine giuridico in vigore, in particolare dalle norme penali di diritto comune (FRANK HOFFMEISTER, Art. 10 EMRK in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 1994-1999, in EuGRZ 2000 pag. 364; DRAGANA DAMJANOVIC/ANJA OBERKOFLER, Neue Akzente aus Strassburg - Die Rechtsprechung zu Art. 10 EMRK, in Medien und Recht 2000 pagg. 71-72; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, 3a ed., Berna 1999, pagg. 249-250; MARTIN SCHUBARTH, Grundfragen des Medienstrafrechtes im Lichte der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in RPS 113/1995 pag. 150; GÉRARD COHEN-JONATHAN, L'art. 10 CEDH, in Louis-Edmond Pettiti, Emmanuel Decaux, Pierre-Henri Imbert ed., La Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire article par article, Paris 1995, pagg. 373 e 398; sentenza del 3 ottobre 2000 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Du Roy e Malaurie c. Francia, destinata alla pubblicazione, consid. 27; sentenza del 21 gennaio 1999 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Fressoz e Roire c. Francia, EuGRZ 1999 pag. 5, consid. 51 e 53; sulla portata del margine di apprezzamento accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo vedi PATRICK WACHSMANN, Une certaine marge d'appréciation: considérations sur
BGE 127 IV 166 S. 171
les variations du contrôle européen en matière de liberté d'expression, in Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles 2000, in particolare pagg. 1020, 1030-1032 e 1035-1042). Il dovere dei media d'investigare per svolgere pienamente la loro funzione di "cane da guardia" non giustifica di per sé la commissione di qualsiasi atto illecito. Quest'ultimo deve apparire come l'ultima ratio, il solo mezzo esistente per ottenere notizie "realmente di primaria importanza" per il pubblico e impossibili a diffondere altrimenti (DENIS BARRELET, op. cit., pag. 331). Tali condizioni, come testé enunciato (supra, consid. 2f), non sono adempiute nella fattispecie, dato anche il contenuto delle informazioni litigiose che, di primo acchito - pur ammettendo che all'epoca dei fatti il contesto in cui si inserivano suscitava l'interesse nonché la curiosità del pubblico -, non appaiono di primordiale importanza. Esse descrivono essenzialmente la tragedia umana dei compagni di viaggio del ricorrente con toni per lo più scandalistici.
h) A. sostiene ancora che l'infrazione litigiosa avrebbe un carattere puramente formale, ovvero "irrisorio", soprattutto tenuto conto del fatto che se avesse attraversato un valico ufficiale, egli sarebbe stato ammesso senza fallo sul territorio svizzero.
Al riguardo, è sufficiente ribadire che gli stranieri hanno l'obbligo di entrare e di uscire dalla Svizzera attraverso determinati posti di confine ufficiali e di essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto (art. 2 e 21 dell'ordinanza del 4 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS; RS 142.211];
DTF 119 IV 164 consid. 2b). È incontestato che il ricorrente ha contravvenuto intenzionalmente a tale obbligo. I presupposti del reato litigioso sono pertanto adempiuti (VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG], Tesi Zurigo 1991, pagg. 33-34). L'indiscussa poca gravità di quest'ultimo ha correttamente influito sull'ammontare della multa, manifestamente contenuta, dato il ventaglio legale, nonché adeguata alle circostanze del caso.
i) Il ricorrente si duole infine del paradosso risultante dal fatto che si sia proceduto a suo carico solo una volta scoperta la sua falsa identità, mentre i profughi che si introducono clandestinamente in Svizzera non vengono perseguiti. Tale argomento, alquanto confuso, sembra voler invocare una disparità di trattamento nell'illegalità, censura inammissibile in sede di ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 2 PP).
3. Discende da quanto precede che la CCRP, nel condannare il ricorrente per violazione dell'
art. 23 cpv. 1 LDDS, non ha violato il diritto federale. Il ricorso per cassazione è pertanto infondato.
II. RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO
4. In sede di gravame di diritto pubblico, il ricorrente lamenta la violazione del diritto alla libertà di stampa. Sostanzialmente, egli solleva le stesse censure già esaminate nell'ambito del ricorso per cassazione sulla pretesa errata applicazione della scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi. Ora, come già enunciato, tale questione concerne l'interpretazione e l'applicazione conformi alla Costituzione e alla CEDU del diritto federale, proponibile solo in sede di ricorso per cassazione (
DTF 119 IV 107 consid. 1). Il ricorso di diritto pubblico, di natura sussidiaria, è pertanto inammissibile (
art. 84 cpv. 2 OG e
art. 269 PP).