Regesto
§§ 73 cpv. 1, 3 e 4, 83 CPP/ZH; art. 9 Cost.; svincolo della cauzione, arbitrio.
L'amministratore di una massa fallimentare tedesca è legittimato - senza previamente promuovere una procedura indipendente di riconoscimento del fallimento e senza chiedere l'apertura di un fallimento ancillare giusta gli art. 166 segg. LDIP - a inoltrare ricorso al Tribunale federale per contestare la compensazione della cauzione da restituire, per ragioni di diritto pubblico, all'avente diritto con i costi della procedura (consid. 1).
Non è ammissibile utilizzare la garanzia non scaduta prestata da terzi per conto dell'accusato al fine di coprire i costi della procedura (consid. 4).