Regesto
Art. 91 LTF; vecchio art. 116 CC.
La sentenza che pronuncia il divorzio dei coniugi e che è stata notificata separatamente costituisce una decisione parziale, che può e deve essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale (consid. 1.1).
Il vecchio art. 116 CC si applica per analogia quando, nel corso di una procedura di divorzio pendente in Svizzera, il coniuge convenuto si riferisce espressamente ad un'identica procedura da egli stesso aperta all'estero. Le prescrizioni procedurali previste dagli art. 111 seg. CC, applicabili per analogia, possono essere adattate (consid. 5).