Regesto
Art. 13 Cost.; art. 8 CEDU; art. 171 cpv. 1 e 2, art. 197 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2, art. 248 e 264 cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 3 CPP; segreto medico e del paziente, dissigillamento di registrazioni e documenti medici.
Qualora il medico direttamente interessato dal provvedimento coercitivo sia lui stesso imputato, il suo segreto professionale non costituisce un impedimento legale assoluto al sequestro e al dissigillamento. Affinché i documenti medici acquisiti possano essere perquisiti e analizzati dal pubblico ministero, essi devono tuttavia anzitutto trovarsi in una relazione stretta con l'oggetto dell'inchiesta penale, rispettivamente essere indispensabili per lo scopo dell'inchiesta. Nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi del perseguimento penale e della tutela del segreto, dev'essere inoltre considerato che provvedimenti coercitivi, che ledono anche i diritti fondamentali di persone non imputate, devono essere utilizzati con particolare riserbo. Trattandosi di registrazioni mediche (in particolare cartella sanitaria con rapporti di anamnesi, di diagnosi e del decorso terapeutico), è importante tener conto ch'essi contengono regolarmente informazioni strettamente personali e molto sensibili inerenti alla sfera intima e privata di pazienti, particolarmente tutelate dall'art. 13 Cost.; per questo motivo il pubblico ministero non può essere autorizzato a esaminare liberamente tutte le informazioni confidenziali dei pazienti di un medico imputato fintantoché quest'ultimo non sia liberato dal segreto medico. Nel quadro della valutazione globale della proporzionalità dei concreti provvedimenti coercitivi dev'essere tenuto conto anche della gravità dei reati sui quali si indaga. Nella fattispecie, al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi (in accoglimento parziale di un reclamo del medico imputato) è stato ingiunto di effettuare una cernita degli atti medici sequestrati. Prima di autorizzare la perquisizione di registrazioni e di altri oggetti medici indispensabili per l'inchiesta del pubblico ministero, occorre anonimizzare i nomi dei pazienti interessati (consid. 4 e 5).