Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Regesto
Art. 88 e art. 100 lett. b n. 3 OG , art. 4 e art. 7 LDDS come anche art. 8 CEDU; rifiuto di prorogare un permesso di dimora a uno straniero.
1. Condizioni dell'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo esperito contro il diniego di un permesso di dimora a uno straniero (consid. 1).
2. Quando si esamina l'ammissibilità del rimedio giuridico si deve, in via di principio, prendere in considerazione i rapporti di fatto e di diritto attuali (consid. 2).
3. L'art. 7 LDDS costituisce il fondamento del diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero a ottenere un permesso di dimora; per l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo, è determinante soltanto la questione se, formalmente, vi sia matrimonio (consid. 3).
4. Per potersi prevalere dell'art. 8 CEDU, è invece determinante che il matrimonio sia effettivamente vissuto in comunione coniugale (consid. 4).
5. Inammissibilità del ricorso di diritto amministrativo nel caso concreto (consid. 5).
6. Quando lo straniero non ha un diritto a ottenere un permesso di dimora, egli non è legittimato a proporre un ricorso di diritto pubblico (consid. 6).
Inhalt
Ganzes Dokument
Regeste:
deutsch
französisch
italienisch
Referenzen
Artikel:
art. 8 CEDU,
Art. 88 e