Regesto
Art. 3 cpv. 5 e 25 cpv. 1 LAMI.
Ammessa la competenza del tribunale arbitrale per decidere sull'azione promossa da un medico, nell'ambito del sistema del "terzo garante", tendente alla costatazione che le spese derivanti dal trattamento di disturbi consecutivi ad infortunio non sono rimborsate secondo la tariffa applicata dalla cassa malati convenuta, obbligata a prestare a titolo sussidiario.
Negato l'interesse degno di protezione all'ottenimento di un giudizio di accertamento.