Chapeau
125 I 389
35. Estratto della sentenza 26 luglio 1999 della I Corte civile nella causa Beloedil SA contro Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile e II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste
Arbitrage concordataire; tribunal arbitral.
Notion de tribunal arbitral au sens du CA (consid. 4a).
Nature juridique de la décision prononcée par le «Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile nel Cantone Ticino» (consid. 4b).
Art. 6 CA et art. 8 CA: forme de la convention d'arbitrage et compétence du tribunal arbitral (consid. 4c).
Indemnité de dépens pour la procédure fédérale à la charge du canton du Tessin (consid. 5).
Faits à partir de page 389
A.- Nel corso dei primi mesi del 1997 la Beloedil S.A. ha ottenuto da ciascuno dei suoi ventitré dipendenti l'accordo a una riduzione del salario individuale. Questa pattuizione non è stata accettata
BGE 125 I 389 S. 390
dalla Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile, la quale ha invitato la datrice di lavoro a ripristinare gli stipendi precedenti, con effetto retroattivo al 1o gennaio 1997.
Adito dall'impresa, il Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile ha confermato la situazione anticontrattuale creata dal citato accordo salariale.
B.- Il ricorso per nullità presentato dalla Beloedil S.A. contro quest'ultima decisione è stato dichiarato irricevibile dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 23 febbraio 1999. La Corte ha infatti negato la qualità di tribunale arbitrale al Collegio arbitrale e, di conseguenza, escluso la possibilità di impugnare le sue decisioni mediante il menzionato rimedio giuridico.
C.- Postulando l'annullamento della sentenza cantonale, la Beloedil S.A. è tempestivamente insorta al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'
art. 36 CA nonché dell'
art. 4 Cost. In accoglimento del gravame il Tribunale federale ha annullato la pronunzia impugnata.
Dai considerandi:
4. a) Giusta l'
art. 1 CA, RS 279, il Concordato si applica ad ogni procedimento davanti a un tribunale arbitrale con sede in un Cantone concordatario. Si intende con ciò un'autorità composta da privati incaricati direttamente o indirettamente dalle parti, mediante contratto, di dirimere una controversia al posto dell'autorità giudiziaria normalmente competente (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, n. 1.2 ad
art. 1 CA, pag. 26). Il lodo arbitrale può dunque venir definito come un giudizio pronunciato da un tribunale non statale cui le parti hanno affidato il compito di decidere su una pretesa dipendente dalla loro libera disposizione (
art. 5 CA).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di definire le condizioni necessarie affinché un lodo arbitrale possa essere equiparato alle sentenze dei tribunali ordinari. Il tribunale arbitrale deve in particolare offrire sufficienti garanzie di imparzialità e d'indipendenza, così come prescritto dall'
art. 58 Cost.; in caso contrario il lodo non può valere quale sentenza civile con forza esecutiva in tutta la Svizzera (
art. 61 Cost.). Un tribunale che funge contemporaneamente da organo di un'associazione che partecipa al procedimento in qualità -di parte non fornisce garanzie d'indipendenza sufficienti, le sue decisioni rappresentando una semplice manifestazione di volontà
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dell'associazione interessata; non si tratta di atti giudiziari ma bensì di atti che riguardano la gestione dell'associazione. Simili decisioni non possono essere considerate come lodi arbitrali ai sensi del CA; esse non possono, di conseguenza, essere impugnate mediante il rimedio giuridico previsto dal Concordato (
art. 36 CA;
DTF 119 II 271 consid. 3b con rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali).
Come pertinentemente rilevato da Jolidon (Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984), occorre dunque stabilire se l'organo in questione - talora definito «tribunale arbitrale», «commissione arbitrale» o «commissione paritetica» - con la sua decisione - a volte denominata «sentenza» o «giudizio» - esprime o sia chiamato ad esprimere la volontà interna di una società, di un gruppo di esse oppure di terze persone vincolate dall'impegno di rispettarne le decisioni; in questo caso si è in presenza - come appena spiegato - di un cosiddetto «Vereinsbeschluss», che non può, a priori, valere quale lodo arbitrale. Diverso è invece il caso in cui l'organo è stato costituito per dirimere definitivamente il litigio - escludendo così la competenza dei tribunali ordinari - in quanto esso non è tenuto semplicemente ad esprimere la volontà della persona giuridica in nome della quale agisce (n. 235 ad art. 1 CA, pag. 66 seg.).
b) Visto quanto precede, non può essere condivisa l'opinione della Corte cantonale, per la quale assurge a principio assoluto l'impossibilità di impugnare con un ricorso per nullità - ai sensi dell'art. 36 CA - le decisioni emanate da una commissione paritetica o da una commissione di ricorso previste nel Contratto Collettivo di Lavoro (CCL), non potendo quest'autorità valere quale tribunale arbitrale. In realtà tutto dipende dal contenuto del CCL e dal grado d'indipendenza conferito alla commissione paritetica e all'autorità di ricorso.
In concreto, il tenore delle disposizioni del CCL che regolano il Collegio arbitrale non induce a ritenere ch'esso debba esprimere la volontà interna di una - o più - delle parti vincolate dal contratto collettivo. Né si può asserire ch'esso è un'organo della commissione paritetica cantonale, costituita in associazione giusta l'art. 76 n. 1 Contratto Nationale Mantello (CNM); esso viene infatti organizzato secondo un sistema indipendente da tale commissione, la quale non partecipa alla designazione dei membri del Collegio arbitrale, il cui Presidente viene scelto dal Presidente del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (cfr. art. 12.1.1 CCL).
La costituzione di un tale tribunale arbitrale privato non viola alcuna disposizione del diritto federale o cantonale, potendo le parti di un contratto collettivo affidare a un tribunale di questo genere il compito
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di statuire sulle loro controversie (STAEHELIN/VISCHER in: Zürcher Kommentar, n. 89 e 92 ad
art. 357a CO; cfr.
DTF 107 Ia 152). Numerose sono d'altro canto le convenzioni collettive che prevedono la competenza di un tribunale arbitrale a decidere i ricorsi interposti contro le decisioni d'un organo paritetico e che organizzano la costituzione e composizione di quest'autorità in modo da renderla indipendente dai firmatari della convenzione collettiva (STÖCKLI, Der Inhalt des Gesamtarbeitsvertrages, Berna 1990, n. 2.3.2 lett. f a pag. 77, pag. 84, pag. 89 segg., n. 3.5.2 pag. 133 segg.). A titolo di esempio basti rammentare il Tribunale arbitrale orologiero (evocato da JOLIDON, op.cit., n. 323 lett. a ad
art. 1 CA, pag. 74).
In conclusione, il Collegio arbitrale per il settore dell'edilizia nel Canton Ticino, costituito conformemente all'art. 12 CCL, è un regolare tribunale arbitrale, cui è stato affidato il compito di dirimere le controversie al posto dei tribunali ordinari. Le sue decisioni sono dei lodi arbitrali - che non hanno nulla a che vedere con i «Vereinsbeschlüsse» - che possono venir impugnati con un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 CA dinanzi all'autorità giudiziaria prevista dalla medesima norma. La Corte cantonale ha dunque rifiutato a torto di entrare nel merito del ricorso per nullità presentato dalla ricorrente contro la decisione emanata dal Collegio arbitrale.
c) È pur vero, come l'ammette la ricorrente, che le esigenze di forma poste al patto d'arbitrato dall'art. 6 CA non sono ossequiate. In effetti, giusta l'art. 6 cpv. 2 CA, il patto d'arbitrato - necessariamente scritto - può risultare da una dichiarazione scritta d'adesione a una persona giuridica, se detta dichiarazione si riferisce espressamente alla clausola compromissoria contenuta negli statuti o in un regolamento che ne deriva. Questi principi valgono anche per il contratto collettivo di lavoro che prevede l'arbitrato: le parti devono sottomettervisi per iscritto e il patto d'arbitrato non può fare l'oggetto di una decisione d'estensione (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., n. 2 in fine ad art. 6 CA, pag. 61).
Un simile vizio può essere tuttavia sanato mediante l'accettazione tacita della competenza del tribunale arbitrale, ai sensi dell'art. 8 CA, quando la parte convenuta entra nel merito della lite senza eccepire la competenza del giudice adito (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., n. 3 ad art. 6 CA, pag. 61). Questa circostanza si è verificata nella fattispecie in esame: né la commissione paritetica cantonale né le parti firmatarie del contratto collettivo hanno infatti contestato la competenza del Tribunale arbitrale adito dall'impresa.
5. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata siccome in contrasto con l'
art. 36 CA. La Corte cantonale è tenuta ad esaminare la controversia nel merito e a statuire sul ricorso per nullità.
Ritenute le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del gravame, appare opportuno imporre al Cantone Ticino il versamento di un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale (
art. 159 cpv. 2 OG; cfr.
DTF 109 Ia 5 consid. 5 pag. 11); esso viene per contro dispensato dal pagamento delle spese processuali (
art. 156 cpv. 2 OG).