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Regesto

Diritto del lavoro; retribuzione delle ore suppletive o del lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO e art. 13 LL).
Nozione di ufficio direttivo elevato ai sensi dell'art. 3 lett. d LL (conferma della giurisprudenza; consid. 5).
La retribuzione delle ore suppletive, ovverosia di quelle prestate oltre l'orario contrattuale, è regolata dall'art. 321c CO; le ore di lavoro che superano la durata massima prevista dalla legge configurano lavoro straordinario ai sensi dell'art. 12 LL, da remunerarsi imperativamente con il salario di base aumentato del 25%, giusta l'art. 13 LL (consid. 6).
Non commette abuso di diritto il lavoratore che rivendica il pagamento del lavoro straordinario giusta l'art. 13 LL, nonostante sia trascorso del tempo (consid. 7).

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références

Article: art. 13 LL, art. 321c cpv. 3 CO, art. 321c CO, art. 12 LL