Regesto
Art. 2, 8 e 11 come pure Allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP); art. 94 e 95 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
- Riservate le specifiche disposizioni contenute nell'ALCP oppure negli atti normativi, ai quali fa riferimento l'ALCP, da un lato, e i principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'altro, l'organizzazione della procedura si determina secondo il diritto svizzero.
- Nell'ambito di una procedura giudiziaria di ricorso assicurativo-sociale, le disposizioni dell'ALCP sono di principio applicabili, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (1o giugno 2002), soltanto se già la decisione amministrativa è stata emanata dopo l'entrata in vigore dell'ALCP (lasciata tuttavia aperta la questione di sapere come ci si debba comportare in caso di procedura di opposizione). Conformemente alla prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, l'esame giudiziario è di massima circoscritto al periodo precedente la resa della decisione amministrativa e non considera di principio modifiche della situazione di fatto o di diritto intervenute successivamente.