Regesto
Regalia cantonale della pesca; art. 4 CF e modo di trattare gli abitanti del cantone e gli altri cittadini svizzeri.
Utilizzazioni possibili della regalia della pesca (consid. 2).
Quando un cantone utilizza la regalia della pesca a fini fiscali, può, senza violare l'art. 4 CF, prevedere che gli Svizzeri non domiciliati sul suo territorio potranno ottenere permessi di durata limitata a prezzi sensibilmente più alti che non gli abitanti del cantone. Il principio dell'eguaglianza di trattamento esige tuttavia che il prezzo dei permessi non oltrepassi certi limiti (consid. 3).