Regesto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Art. 10 nn. 2 e 3 del trattato con gli Stati Uniti d'America.
Nozione di "persona che non ha apparentemente alcun rapporto con il reato" ai sensi di tale disposizione (consid. 2 b).
Una società, utilizzata quale intermediaria per porre a disposizione di altra società fondi destinati a commettere o ad agevolare il reato indicato nella domanda di assistenza giudiziaria, non può essere considerata come persona senza rapporto con detto reato (consid. 2 c).