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Regesto
Nonostante il testo dell'art. 233 CPP, non è contrario al senso e allo scopo di questa disposizione considerare la direzione del procedimento di appello come organo composto di magistrati diversi e distinguere in seno alla stessa autorità i giudici che statuiscono sulle questioni di carcerazione da quelli che esaminano la causa nel merito (consid. 2).
Nel suo esame della proporzionalità della carcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello, il giudice della carcerazione adito giusta l'art. 231 segg. CPP non può fare astrazione dell'appello presentato dal pubblico ministero al fine di chiedere un aggravio della pena. Ciò, anche se non deve di principio esaminare nel dettaglio la fondatezza del giudizio e della pena pronunciata in prima istanza. Deve analizzare prima facie la verosimiglianza delle possibilità di successo dell'iniziativa dell'accusa (consid. 3).
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