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Regesto

Art. 16, 22 e 24 cpv. 1 LPT. Costruzione in zona agricola; esame della conformità alla zona; diniego di un'autorizzazione eccezionale.
Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico, accanto al ricorso di diritto amministrativo, ove un problema di conformità alla zona debba essere risolto previamente - e in modo distinto - rispetto a quello di un'eventuale deroga ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT (consid. 1).
Il diritto di una persona assimilata a un agricoltore (nella fattispecie, un giardiniere paesaggista) di abitare all'interno di una zona agricola dev'essere valutato secondo criteri rigorosi per quanto concerne la necessità assoluta di risiedere in tale zona, tenuto conto dei bisogni obiettivi dell'azienda e della distanza tra quest'ultima e la zona edificabile viciniore. Nel caso concreto, la costruzione dell'abitazione, richiesta in relazione con l'ingrandimento di un deposito esistente, non soddisfa questi criteri (consid. 2).
Il progetto non adempie neppure le condizioni stabilite dall'art. 24 LPT per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per una costruzione fuori della zona edificabile (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 16, 22 e 24 cpv. 1 LPT, art. 24 LPT