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Regesto

Art. 4 e art. 22ter Cost.; subdelegazione; diritti acquisiti; determinazione dello stipendio iniziale di un'insegnante presso una scuola professionale nel Cantone di San Gallo.
1. Esigenze poste dal diritto federale in materia di delega del potere legislativo (precisazione della giurisprudenza; consid. 3b).
2. Ammissibilità di una subdelegazione (consid. 3c); ammessa per la regola di cui all'art. 3 del regolamento sangallese concernente il rapporto d'impiego e gli stipendi degli insegnanti del 29 aprile 1986, secondo cui le commissioni delle scuole professionali emanano delle prescrizioni complementari (consid. 3d-consid. 3f).
3. Tutela dell'affidamento (consid. 4b) e divieto della retroattività (consid. 4c).
4. Rapporto esistente tra, da un lato, i diritti acquisiti e, dall'altro, il principio della fiducia e la garanzia della proprietà (consid. 5a); carattere di diritto acquisito negato nella fattispecie (consid. 5b). Classificare secondo criteri diversi impiegati assunti prima e dopo una modifica degli stipendi non è, di regola, arbitrario né disattende il principio della parità di trattamento (consid. 5c e consid. 5d).

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Articolo: Art. 4 e art. 22ter Cost., art. 3 del