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Regesto
Art. 29 cpv. 3 Cost.; art. 117 lett. a CPC; art. 159 cpv. 3 e art. 163 CC ; nessun obbligo di prestare anticipi spese per il concubino.
L'obbligo di assistere l'altro nelle controversie giuridiche mediante prestazione di anticipi spese attiene al diritto matrimoniale e può unicamente riguardare i coniugi, non i concubini. Tuttavia, l'esistenza della comunione domestica può essere presa in considerazione per la valutazione dell'indigenza del concubino che conduce il processo (consid. 2.3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 29 cpv. 3 Cost.,
art. 117 lett. a CPC,
art. 159 cpv. 3 e