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Regesto

Art. 141, 358 segg., 362 cpv. 4 CPP; sorte delle dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato, in caso di fallimento della procedura abbreviata dopo la sua apertura ma prima del suo esame da parte del tribunale di primo grado.
L'art. 362 cpv. 4 CPP è applicabile per analogia qualora, dopo l'avvio della procedura abbreviata, vi sia posto un termine a uno stadio anteriore all'esame da parte del tribunale (consid. 5.2.1 e 5.2.2).
L'art. 362 cpv. 4 CPP costituisce un caso in cui la legge sancisce l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 seconda frase CPP. L'art. 141 cpv. 5 CPP si applica anche alle prove di cui all'art. 141 cpv. 1 seconda frase CPP. I documenti inutilizzabili secondo l'art. 362 cpv. 4 CPP devono di conseguenza essere tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati (consid. 5.2.3).

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referenza

Articolo: art. 362 cpv. 4 CPP, art. 141 cpv. 5 CPP