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Regesto

Art. 285a segg. e art. 298a segg. CPP; partecipazione di un agente di polizia non riconoscibile come tale a un forum di discussione in internet allo scopo di far luce su reati, in particolare atti sessuali con fanciulli. Necessità dell'approvazione giudiziaria?
Richiamo della giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente della DTF 134 IV 266, sviluppata sotto l'egida della previgente legge federale sull'inchiesta mascherata (consid. 2.1). Basi legali ed elementi caratteristici dell'inchiesta mascherata e dell'indagine in incognito secondo il vigente CPP (consid. 2.2-2.5). Di principio, la partecipazione di un agente di polizia non riconoscibile come tale a un forum di discussione in internet non presenta le caratteristiche dell'inchiesta mascherata ai sensi dell'art. 285a CPP. Trattasi di un'indagine in incognito secondo l'art. 298a CPP (consid. 4.1-4.4). Non è perciò necessaria l'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi e le informazioni raccolte mediante l'indagine in incognito sono di principio utilizzabili (consid. 4.5).

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referenza

DTF: 134 IV 266

Articolo: art. 285a CPP, art. 298a CPP