Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_948/2017
Sentenza del 12 marzo 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Luisa De Palatis Keller,
opponente,
Autorità regionale di protezione 6,
sede di Agno, casella postale 256, 6982 Agno.
Oggetto
autorizzazione al trasferimento della minore all'estero,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2017
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.187).
Fatti:
A.
Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nata nel 2013 C.________. I genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente. Nel 2015 B.________ si è sposata con D.________ e dall'unione è nata E.________. In data 24 marzo 2016 B.________ ha chiesto l'autorizzazione a trasferirsi con C.________ nel Principato di Monaco, dove già risiede il marito. A.________ si è opposto a tale domanda.
Con decisione 23 agosto 2017 l'Autorità regionale di protezione 6, sede di Agno, ha attribuito la custodia di C.________ alla madre, ha autorizzato il trasferimento della minore all'estero e ha disciplinato le relazioni personali con il padre. Tale decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato tolto l'effetto sospensivo. II 25 agosto 2017 B.________ si è trasferita nel Principato di Monaco con le figlie C.________ e E.________.
B.
Il 29 agosto 2017 A.________ ha interposto reclamo avverso la decisione 23 agosto 2017, chiedendo anche la restituzione dell'effetto sospensivo in via cautelare e supercautelare. Con sentenza 24 ottobre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo per incompetenza territoriale del giudice adito.
C.
Con ricorso in materia civile 24 novembre 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando di ritornare la causa all'autorità inferiore " affinché statuisca preliminarmente sulla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo ".
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in una causa civile di natura non pecuniaria (art. 72 cpv. 1 LTF; sentenza 5A_619/2016 del 23 marzo 2017 consid. 1, non pubblicato in DTF 143 III 193).
Il gravame è inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Quanto all'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF, atteso che nelle sue conclusioni il ricorrente si è limitato a postulare di ritornare la causa all'autorità inferiore "affinché statuisca preliminarmente sulla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo", ci si dovrebbe chiedere se il ricorrente disponga di un interesse a che tale autorità statuisca su un'istanza che, con l'emanazione della sentenza di merito, è divenuta caduca (v. sentenza 5P.162/1994 dell'8 luglio 1994 consid. 2b-2c; circa l'interesse a ricorrere v. anche sentenza 5A_520/2017 / 5A_782/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 3.1). Tale questione può tuttavia essere lasciata aperta, atteso che il ricorso in materia civile non può in ogni modo trovare accoglimento.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.
2.1. L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (art. 301a cpv. 1 CC). Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può trasferire il luogo di dimora del figlio all'estero soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori (art. 301a cpv. 2 lett. a CC).
2.2. La LDIP (RS 291) disciplina nell'ambito internazionale la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri (art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP). Sono però fatti salvi i trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP). La Svizzera ed il Principato di Monaco sono Stati contraenti della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011), sicché in concreto la competenza va determinata secondo tale trattato.
Giusta l'art. 5 par. 1 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. L'art. 5 par. 2 prevede che in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza, fatto salvo l'art. 7 (ossia fatto salvo il caso di un trasferimento o mancato ritorno illecito del minore).
3.
3.1. Secondo l'autorità inferiore, in concreto la residenza abituale della figlia è stata trasferita nel Principato di Monaco in data 25 agosto 2017 e tale trasferimento non può essere ritenuto illecito ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori poiché è avvenuto in forza di una decisione immediatamente esecutiva che lo autorizzava espressamente. Anche se il padre ha presentato il reclamo e l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo soltanto pochi giorni dopo l'emanazione della decisione di primo grado (ossia il 29 agosto 2017), a quel momento il trasferimento della dimora abituale era già avvenuto e conformemente all'art. 5 par. 2 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori la Camera di protezione del Tribunale d'appello non era dunque già più competente, neanche per concedere in via supercautelare o cautelare la restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo.
3.2. Il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore una violazione del divieto dell'arbitrio per non essersi preliminarmente chinata sull'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo ("presentata soli 4 giorni dopo la notifica della decisione impugnata") da cui, a suo dire, dipendeva l'ammissibilità o meno del reclamo: egli ritiene infatti che, se tale istanza fosse stata accolta (con effetto
ex tunc), il trasferimento della figlia all'estero sarebbe stato ritenuto illecito e la competenza delle autorità svizzere sarebbe stata mantenuta. L'insorgente considera che la decisione impugnata violi anche il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 in combinazione con l'art. 8 CEDU) e la garanzia della via giudiziaria (art. 29ae 30 Cost. e art. 6 CEDU). Oltre a ciò, il ricorrente sostiene che il 29 agosto 2017 la dimora abituale della figlia non fosse in ogni modo ancora stata trasferita e che la competenza a statuire sull'effetto sospensivo non sia disciplinata dalla Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, bensì, trattandosi di una misura cautelare, dall'art. 13 CPC (RS 272).
3.3. Il ricorrente non può essere seguito laddove contesta che la figlia abbia costituito una nuova dimora abituale nel Principato di Monaco già il 25 agosto 2017: la residenza può infatti diventare abituale anche subito dopo il trasferimento in un nuovo luogo se - come in concreto - è destinata a essere durevole ed a sostituire il precedente centro della vita e degli interessi e se il trasferimento avviene con il genitore cui il minore è affidato (sentenza 5A_293/2016 dell'8 agosto 2016 consid. 3.1 con rinvii).
Al ricorrente non soccorre nemmeno invocare una violazione dell'art. 13 CPC (disciplinante il foro per l'emanazione di provvedimenti cautelari), già per il fatto che il caso all'esame presenta un aspetto internazionale, per cui la competenza per territorio, come già spiegato (v. supra consid. 2.2), è retta dagli art. 5 segg. della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori.
Il 25 agosto 2017, data in cui la minore è stata trasferita all'estero, l'autorizzazione rilasciata dall'autorità di primo grado era esecutiva, poiché ad un eventuale reclamo contro tale decisione era stato tolto l'effetto sospensivo (v. art. 450c CC) e l'istanza di restituzione di quest'ultimo, seppur presentata rapidamente, a quel momento non era ancora nemmeno pendente. Il trasferimento non può quindi essere considerato illecito ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori. Con la costituzione della residenza abituale della minore in un altro Stato contraente ed in assenza di un trasferimento illecito, la competenza delle autorità svizzere è però venuta meno in virtù dell'art. 5 par. 2 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (DTF 143 III 193 consid. 2-3; sentenza 5A_520/2017 / 5A_782/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 2.4). Atteso che la perdita di competenza vale in linea di principio anche per un tribunale adito con un rimedio giuridico e
a fortiori per un tribunale che - come in concreto - al momento del trasferimento del minore non era nemmeno ancora adito con un rimedio giuridico (DTF 143 III 193 consid. 2), è a ragione che l'autorità inferiore, incompetente, non ha statuito né sul reclamo né, preliminarmente, sulla domanda di restituzione dell'effetto sospensivo in via cautelare e supercautelare. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'istanza precedente non è quindi incorsa nell'arbitrio.
La giurisprudenza ha inoltre già avuto modo di stabilire che il giudizio di inammissibilità per incompetenza territoriale come quello qui impugnato non lede né la garanzia della via giudiziaria né il diritto ad un ricorso effettivo (DTF 143 III 193 consid. 5-6; sentenza 5A_520/2017 / 5A_782/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 2.4).
3.4. Si ricorda comunque alle autorità cantonali interessate (come già sottolineato nella DTF 143 III 193 consid. 4 e nella sentenza 5A_520/2017 / 5A_782/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 3.2) che nei casi come quello all'esame l'effetto sospensivo al reclamo deve essere tolto soltanto in casi eccezionali, al fine di evitare la perdita della competenza delle autorità svizzere in seguito all'immediato trasferimento del minore all'estero.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili, l'opponente non essendo incorsa in spese della sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 marzo 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini