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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_878/2018  
 
 
Sentenza del 23 dicembre 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2018 della I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2016.135). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ e B.________ si sono sposati nel luglio 1992, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata una figlia, nel settembre 1992, ormai maggiorenne. A.________ è architetto con studio proprio. B.________ è docente incaricata a tempo parziale in una scuola di pretirocinio. Essi vivono separati dal gennaio 2007, quando A.________ ha lasciato l'abitazione coniugale di X.________ (di sua proprietà). 
 
In data 26 marzo 2010 A.________ ha promosso azione di divorzio. Con decisione 14 novembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio e ha, tra l'altro, condannato l'ex marito a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 2'500.-- mensili fino al 31 marzo 2032 e un indennizzo di fr. 218'000.-- quale compenso per le aspettative per la vecchiaia e la previdenza professionale (art. 125 cpv. 2 n. 8 e 126 cpv. 2 CC) e respinto la richiesta dell'ex marito di restituzione di una provvigione ad litem di fr. 5'000.--. 
 
B.   
Mediante sentenza 17 settembre 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello introdotto da A.________, riformando la decisione pretorile nel senso che l'ex marito è condannato a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 2'205.-- mensili dal passaggio in giudicato della sentenza fino al pensionamento di lui e di fr. 2'080.-- mensili dal pensionamento di lui fino al raggiungimento dell'età pensionabile di lei (31 marzo 2032), così come fr. 218'000.-- in liquidazione del contributo alimentare dovuto all'ex moglie dopo tale momento (art. 126 cpv. 2 CC). 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 22 ottobre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di sopprimere il contributo alimentare mensile per l'ex moglie e di ridurre la liquidazione ai sensi dell'art. 126 cpv. 2 CC a fr. 56'395.90 (subordinatamente fr. 97'800.--) e di accogliere la sua richiesta di restituzione della provvigione ad litem, in via subordinata di ridurre il contributo alimentare mensile dovuto all'ex moglie a fr. 200.-- fino al raggiungimento dell'età pensionabile di lei (31 marzo 2032), di sopprimere la liquidazione ai sensi dell'art. 126 cpv. 2 CC per il periodo susseguente e di accogliere la sua richiesta di restituzione della provvigione ad litem. 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame è stato inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: il ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente (DTF 140 III 115 consid. 2). Inammissibile è pure riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore (DTF 134 II 244 consid. 2.3).  
Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.   
In questa sede è ancora litigiosa la questione del contributo di mantenimento in favore dell'ex moglie (infra consid. 3). 
 
La conclusione volta alla restituzione della provvigione ad litem è invece priva di qualsiasi motivazione e va pertanto dichiarata di primo acchito irricevibile. 
 
3.  
 
3.1. Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento (art. 126 cpv. 1 CC); se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione (art. 126 cpv. 2 CC).  
 
Per fissare il contributo di mantenimento di un coniuge la cui situazione economica è stata concretamente e durevolmente influenzata dal matrimonio, occorre procedere in tre tappe. In primo luogo va determinato il debito mantenimento, che si misura secondo l'ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi durante il matrimonio. Si applica il principio secondo il quale lo standard di vita scelto in comune dai coniugi deve essere mantenuto per entrambe le parti, laddove la loro situazione lo permetta; esso costituisce tuttavia anche il limite superiore del debito mantenimento. Se, a causa dell'aumento delle spese causato dalla doppia economica domestica, non è possibile conservare il livello di vita anteriore, il coniuge richiedente ha diritto allo stesso tenore di vita dell'altro coniuge. In secondo luogo, va esaminato in quale misura ogni coniuge possa finanziare da sé il proprio mantenimento fissato come appena descritto. Il principio dell'autonomia ha infatti la priorità sul diritto al mantenimento, come si deduce direttamente dall'art. 125 cpv. 1 CC. In terzo luogo, se per un coniuge non è possibile finanziare il proprio mantenimento, oppure non lo si possa ragionevolmente esigere da lui, e che pertanto l'altro coniuge sia tenuto a contribuirvi, va valutata la capacità contributiva di quest'ultimo e fissato l'adeguato contributo di mantenimento, fondato sul principio della solidarietà (DTF 141 III 465 consid. 3.1 con rinvii). 
In caso di scioglimento di un matrimonio che non ha influito sulla situazione economica del coniuge richiedente, fa invece stato, in linea di massima, il tenore di vita dei coniugi prima di sposarsi (DTF 141 III 465 consid. 3.1 con rinvii). 
 
3.2. Secondo la Corte cantonale, è palese che nel caso concreto il matrimonio abbia influito sulla situazione finanziaria dell'opponente, non solo perché è stato di lunga durata (24 anni, di cui 14 di vita in comune), ma anche perché ella si è dedicata alla cura della figlia e al governo della casa.  
Dato che l'opponente non ha dimostrato il livello di vita raggiunto dai coniugi alla fine della vita in comune e che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, esso non può essere dedotto dai dati fiscali di quel periodo, per la Corte cantonale l'ex moglie ha unicamente diritto alla copertura del suo fabbisogno minimo, che va fissato a fr. 6'436.25 mensili. Tale importo comprende, tra l'altro, fr. 2'850.-- mensili per l'alloggio: il ricorrente non ha infatti contestato la stima del Pretore secondo cui tale importo garantisce all'opponente un appartamento di livello analogo a quello dell'abitazione coniugale di X.________ e inoltre non può pretendere che l'opponente si accontenti di un alloggio più modesto solo perché egli avrebbe scelto un'abitazione di livello inferiore. L'importo di fr. 6'436.25 mensili comprende anche fr. 400.-- mensili per l'aiuto domestico e fr. 450.-- mensili per le vacanze, voci di spesa che non rientrano di per sé nella nozione di fabbisogno minimo, ma sono state inserite anche nel fabbisogno del ricorrente e comunque la situazione finanziaria familiare ne consente il finanziamento. L'importo comprende poi anche le spese per il carburante di fr. 150.--, dato che la richiesta del ricorrente di toglierle dal fabbisogno minimo dell'ex moglie è priva di motivazione. 
Secondo i Giudici cantonali, l'opponente non è in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento, atteso che il suo stipendio quale insegnante a tempo parziale (tredicesima compresa) è pari a fr. 4'233.-- mensili (media dei redditi conseguiti dal 2010 al 2014). La richiesta del ricorrente di imputarle un reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno è carente di motivazione e pertanto irricevibile, e sarebbe comunque infondata dato che l'onere di insegnamento non dipende dall'opponente, ma dall'offerta, mutevole da un anno all'altro, dei corsi di pretirocinio. 
La Corte cantonale ha poi ritenuto che l'importo mancante all'ex moglie per sopperire al proprio debito mantenimento (ossia fr. 2'205.-- mensili, arrotondati) possa essere preso a carico dall'ex marito integralmente, perlomeno fino al pensionamento di quest'ultimo: anche prendendo in considerazione il reddito di fr. 9'548.-- mensili fatto valere dal ricorrente (anziché quello di fr. 17'231.-- mensili accertato dal Pretore), egli può infatti finanziare il proprio fabbisogno minimo (fr. 5'572.95 mensili) e contribuire al mantenimento dell'opponente. Secondo la Corte cantonale, dopo il suo pensionamento il ricorrente potrà partecipare al debito mantenimento dell'opponente soltanto in misura di fr. 2'080.-- mensili, tenuto conto della sua rendita AVS (fr. 2'068.-- mensili), del suo reddito da sostanza immobiliare (fr. 2'800.-- mensili per la pigione dell'abitazione coniugale di X.________), del suo reddito da sostanza mobiliare (fr. 1'210.-- mensili, sulla base della sostanza mobiliare dichiarata dal ricorrente per l'anno fiscale 2013) e pure della sua sostanza (alla quale - alla luce del considerevole patrimonio accantonato dall'ex marito durante la vita in comune, degli esigui risparmi dell'ex moglie, della mancata suddivisione di un secondo pilastro e del regime della separazione dei beni scelto dai coniugi - il ricorrente è tenuto ad attingere almeno in parte). I Giudici cantonali hanno infine ritenuto giustificata la liquidazione di fr. 218'000.-- stabilita dal Pretore, precisando che essa può unicamente intendersi come contributo alimentare capitalizzato dopo il pensionamento dell'opponente (art. 126 cpv. 2 CC) e non quale contributo per finanziare le sue aspettative previdenziali nel senso dell'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC. La Corte cantonale ha ritenuto insufficientemente motivata la richiesta di compensare tale liquidazione con quanto il ricorrente avrebbe versato in eccesso, rispetto ai contributi alimentari fissati in via cautelare, dal giugno 2010. 
Riassumendo, la Corte cantonale ha quindi condannato l'ex marito a versare un contributo alimentare in favore dell'ex moglie sotto forma di rendita pari a fr. 2'205.-- mensili dal passaggio in giudicato della decisione fino al pensionamento di lui e a fr. 2'080.-- mensili dal pensionamento di lui fino al raggiungimento dell'età pensionabile di lei (31 marzo 2032), nonché sotto forma di liquidazione pari a fr. 218'000.-- dopo tale momento. 
 
3.3. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale la violazione dell'art. 125 CC.  
 
3.3.1. Egli ribadisce innanzitutto che il matrimonio non avrebbe concretamente influenzato la situazione finanziaria dell'opponente e non avrebbe compromesso l'indipendenza economica di ques'ultima. A suo dire, " sia in costanza di matrimonio (supplenze nel primo anno, attività nel campo dell'arredamento, produzione artistica [...]) che dopo la separazione " ella avrebbe esercitato " un'attività lavorativa, avviata e quindi estesa progressivamente nei modi e gradi indicati e risultanti dagli atti, attività facente capo ad una formazione professionale e ad un'attività già precedente al suo matrimonio ". Considera insomma che il matrimonio " non ha avuto incidenza alcuna sulla situazione professionale della moglie ".  
 
Il ricorrente fonda la sua argomentazione su circostanze non contenute nell'impugnato giudizio (dal quale emerge unicamente che, durante la vita in comune, l'opponente si è dedicata alla cura della figlia e al governo della casa e che ha ripreso un'attività lucrativa a tempo parziale soltanto nel febbraio 2009), senza nemmeno abbozzare una censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (v. supra consid. 1.3). La censura risulta quindi inammissibile. 
 
3.3.2. Il ricorrente contesta in seguito la commisurazione e la durata del contributo di mantenimento fissato dai Giudici cantonali.  
 
3.3.2.1. In relazione al calcolo dell'ultimo tenore di vita prima della separazione, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere da un lato concluso che l'opponente può vedersi garantire soltanto la copertura del fabbisogno minimo e dall'altro ammesso però un onere dell'alloggio pari a ben fr. 2'850.-- mensili, nonché le poste per le vacanze, l'aiuto domestico e il carburante, che non rientrano nel minimo esistenziale riconosciuto dal diritto esecutivo. A suo dire, il fabbisogno minimo dell'ex moglie andrebbe quindi fissato al massimo a fr. 4'386.25 mensili, anzi al massimo a fr. 2'600.-- mensili se ci si fonda sui dati fiscali.  
 
Il ricorrente si limita a opporre la sua opinione a quella dell'autorità inferiore, senza minimamente confrontarsi con gli argomenti svilup pati da quest'ultima per giustificare l'inserimento delle menzionate poste di spesa nel fabbisogno minimo dell'ex moglie (v. supra consid. 3.2). Egli riprende pure in larga misura, parola per parola, la motivazione già presentata al n. III.2 del suo rimedio cantonale (e segnatamente l'argomento secondo cui l'ultimo tenore di vita dei coniugi dovrebbe essere estrapolato dai dati fiscali del 2006). Anche questa censura si rivela pertanto irricevibile per insufficiente motivazione (v. supra consid. 1.2). 
 
3.3.2.2. Secondo il ricorrente, con un reddito medio mensile pari a fr. 4'350.--, l'opponente è in misura di finanziare da sé il proprio debito mantenimento. Ritiene inoltre di aver sufficientemente spiegato perché ella sarebbe in grado di estendere a tempo pieno la sua attività lucrativa e realizzare un reddito di fr. 5'723.20 mensili, dato che "è evidente che esistono - e gli atti ne danno conto - le possibilità e le condizioni di conseguire un reddito pieno".  
 
Dalla sentenza impugnata emerge tuttavia che nel suo appello il ricorrente aveva chiesto di attribuire all'opponente un reddito medio mensile pari a fr. 4'233.-- (e non fr. 4'350.--), importo che la Corte cantonale gli ha riconosciuto (v. supra consid. 3.2). Quanto alla richiesta di imputare all'opponente un reddito ipotetico più elevato, egli si riferisce apoditticamente a non meglio precisati atti dai quali risulterebbe che il conseguimento di un "reddito pieno" da parte dell'ex moglie sarebbe esigibile e possibile, ciò che manifestamente non basta a smentire la critica dei Giudici cantonali secondo cui la sua richiesta era carente di motivazione. Pure questa censura si appalesa quindi inammissibile. 
 
3.3.2.3. Il ricorrente contesta poi il calcolo del suo reddito dopo il suo pensionamento effettuato dai Giudici cantonali, ritenendolo manifestamente errato: il reddito da sostanza mobiliare non terrebbe conto del fatto che il patrimonio mobiliare di fr. 1'450'308.-- risultante dai dati fiscali del 2013 comprende anche un credito da costruzione per un immobile di X.________, il reddito da sostanza immobiliare per l'appigionamento dell'abitazione coniugale sarebbe "una pura speculazione" e infine l'obbligo fattogli di attingere alla sua sostanza non terrebbe conto del fatto che la sua situazione patrimoniale si è in realtà "contratta nel corso degli anni" come risulterebbe "dai dati fiscali agli atti". Secondo il ricorrente, il suo reddito dopo il suo pensionamento si comporrebbe soltanto della rendita AVS di fr. 2'068.-- mensili e del reddito di fr. 2'170.-- mensili proveniente dalla sostanza.  
La generica censura di arbitrio in relazione al calcolo del reddito da sostanza immobiliare e al calcolo del patrimonio non soddisfa le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.3). Quanto al calcolo del reddito da sostanza mobiliare, anche nell'ipotesi in cui esso sarebbe inferiore a quanto stimato dall'istanza inferiore, ciò è ininfluente: il ricorrente non contesta infatti la - pertinente - applicazione da parte della Corte cantonale della giurisprudenza secondo cui, qualora i redditi non siano sufficienti per finanziare il fabbisogno familiare, i coniugi possono essere tenuti ad attingere alla loro sostanza (v. DTF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3..1.2 e 3.2). Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata. 
 
3.3.2.4. Il ricorrente si oppone infine al versamento di fr. 218'000.-- quale liquidazione del contributo alimentare dovuto all'opponente dopo che ella avrà raggiunto l'età pensionabile, proponendo, a patto che il contributo di mantenimento mensile dovutole prima di tale momento sia soppresso, un importo di fr. 56'395.90 (subordinatamente fr. 97'800.--). Egli ribadisce anche la richiesta subordinata di compensare tale somma con quanto avrebbe versato in eccesso all'ex moglie per contributi alimentari cautelari.  
 
Fatta eccezione per qualche adattamento redazionale e la soppressione di alcune frasi, il ricorso riproduce alla lettera la motivazione già contenuta al n. III.3 dell'appello. Il ricorrente, pertanto, non si confronta con la decisione impugnatae non spiega in che modo quest'ultima sarebbe contraria al diritto. Ancora una volta, la censura va dichiarata inammissibile per carente motivazione (v. supra consid. 1.2). 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 dicembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini