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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_730/2019  
 
 
Sentenza del 10 giugno 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Viscione, Abrecht, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, Italia, 
patrocinato da Patronato INCA, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 settembre 2019 (35.2019.59). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 6 agosto 2017 A.________, nato nel 1963, falegname dipendente e perciò assicurato all'INSAI, è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio destro. Approfondimenti medici hanno evidenziato la presenza di una gonartrosi mediale e femoro-patellare, resa sintomatica dal trauma subito. L'INSAI ha assunto il caso. Tuttavia, con decisione formale del 22 gennaio 2019, confermata su opposizione il 26 marzo 2019, l'INSAI ha negato il diritto a una rendita a fronte di un grado di invalidità inferiore alla soglia minima legale e ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%. 
 
B.   
Con giudizio del 30 settembre 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso di A.________, ha annullato la decisione su opposizione e ha condannto l'INSAI a versare all'assicurato una rendita di invalidità del 13% dal 1° novembre 2018. 
 
C.   
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione. 
Chiamati ad esprimersi sul ricorso, A.________ ha postulato la reiezione del ricorso, mentre gli altri interessati non hanno presentato osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) discusse in sede federale (DTF 144 V 388 consid. 2 pag. 394).  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere soltanto se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia violato il diritto federale, concedendo una rendita di invalidità all'assicurato. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha osservato che l'assicuratore ha stabilito il reddito da invalido in fr. 67'406.-, facendo capo alla tabella RSS TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018. Per quanto attiene all'aggiornamento al 2018, la Corte cantonale ha riferito che secondo la T1.1.10 indice dei salari nominali, uomini 2011-2018, l'indice rispetto al 2010 è stato del 104.1 nel 2016 e del 105.1 nel 2018. Il reddito da invalido è stato stabilito in fr. 67'445.12.  
 
3.2. L'assicuratore ricorrente osserva che i giudici cantonali hanno aggiornato il dato diversamente. Essi si sono fondati sulla tabella dei salari nominali degli uomini T1.1.10. A prescindere del fatto che secondo l'assicuratore la Corte cantonale avrebbe dovuto usare la tabella più recente esistente, ossia la T1.1.15, non si comprende il perché di questa scelta, la quale modificherebbe la prassi del medesimo tribunale dal momento che in altri casi analoghi, la Corte cantonale per i dati dal 2015 in poi avrebbe sempre usato la T1.1.15 qualora non vi fosse la necessità di usare dati relativi a un determinato ramo economico.  
 
3.3. L'opponente ricorda che il ricorso cantonale chiedeva l'attribuzione di una rendita del 13.09%. Egli ritiene che tuttavia il calcolo applicato dalla Corte cantonale non si distanzia fondamentalmente dal risultato ottenuto.  
 
3.4. L'uso di una tabella statistica presuppone che essa sia stata pubblicata al momento dell'emanazione della decisione su opposizione (DTF 143 V 295 consid. 4.1.2 pag. 299). L'assicuratore ricorrente non pretende che la tabella T1.1.15 fosse già nota al momento della decisione su opposizione. A un esame più profondo di entrambe le tabelle T1.1.10 e T1.1.15 si può constatare che i valori sono i medesimi. Il risultato non identico nell'uso delle due tabelle (con una differenza minima dello 0.06%) va ricercato semplicemente nel fatto che le tabelle si limitano a prevedere un solo decimale e a dipendenza del valore base da cui si parte (2010 o 2015) si crea un certo scarto riportato. La censura non tiene comunque conto della massima "minima non curat praetor", che gli assicuratori sono obbligati ad osservare (sentenze 8C_144/2019 del 6 agosto 2019 consid. 5 e 8C_363/2017 del 22 novembre 2017 consid. 4).  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rilevato che l'assicuratore non ha applicato alcuna deduzione al reddito da invalido. Riferendosi a un precedente giudizio, la Corte cantonale ha ritenuto applicare una deduzione del 10% in considerazione del danno alla salute infortunistico. Visto il basso grado di scolarità dell'assicurato e la circostanza che abbia sempre lavorato come falegname, non giustifica una decurtazione più ampia, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto non richiedono né un'esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione particolare.  
 
4.2. L'assicuratore ricorrente rimprovera alla Corte cantonale che essa ha motivato la sua valutazione facendo un vago riferimento a una serie di sentenze federali e cantonali. Il ricorrente censura una violazione del diritto federale (e del diritto di essere sentito) anche perché il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha sostituito il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. A sostegno delle proprie censure, l'assicuratore richiama le limitazioni funzionali sofferte dall'opponente. L'assicuratore rileva che il Tribunale federale avrebbe già avuto modo di esplicitare che un mercato equilibrato del lavoro offre sufficienti possibilità di impiego per le persone che possono svolgere attività leggere, come quelle esigibili dall'assicurato. Inoltre, il ricorrente soggiunge che la giurisprudenza federale avrebbe avuto modo di precisare che le limitazioni funzionali che sono già state prese in conto nei profili relativi all'esigibilità (Belastungsprofil) non devono essere considerate una seconda volta al momento della deduzione sul reddito da invalido. In via subordinata, qualora la decurtazione nel principio dovesse essere confermata, la stessa andrebbe ridotta.  
 
4.3. L'opponente ritiene che la riduzione vada concessa, poiché è riconducibile all'evento infortunistico e non ad altre affezioni, come implicitamente lascerebbe intendere il ricorrente. Considerata la situazione complessiva dell'assicurato, l'opponente ritiene la decurtazione del 10% come giustificata.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Se un reddito da invalido è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2 pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb pag. 80).  
 
4.4.2. La questione se nel principio occorra o no provvedere a una riduzione del salario statistico è un aspetto giuridico esaminabile liberamente dal Tribunale federale (DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 72; sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 consid. 4, non pubblicato in DTF 135 V 297). Per contro, l'ammontare della riduzione applicata nel caso concreto è una tipica questione di apprezzamento. L'esercizio del potere di apprezzamento non è un motivo di ricorso al Tribunale federale (DTF 143 V 369 consid. 5.4.1 pag. 379), se non nel caso in cui ciò dovesse configurare una violazione del diritto federale. Tale eventualità si realizza se il giudice di grado precedente ha esercitato il proprio potere di apprezzamento, commettendo un eccesso positivo ("Ermessensüberschreitung") o negativo ("Ermessensunterschreitung") del proprio potere di apprezzamento oppure abusando di tale potere ("Ermessensmissbrauch"), lasciandosi guidare da criteri estranei allo spirito della legge o ignorando principi generali riconosciuti come il divieto dell'arbitrio, il principio della buona fede o della proporzionalità (DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 72 seg.; 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).  
 
4.4.3. Diversamente dal potere cognitivo del Tribunale federale, quello del tribunale delle assicurazioni (art. 57 LPGA) non è limitato all'esame di violazioni del diritto (compresi l'eccesso e l'abuso di apprezzamento), ma si estende anche alla valutazione dell'opportunità della decisione amministrativa ("Angemessenheitskontrolle"). Per quanto attiene all'opportunità della decisione contestata, l'esame giudiziario porta sulla questione se un'altra soluzione nel caso concreto non sarebbe più giusta nel suo risultato rispetto a quella adottata dall'autorità amministrativa, nel quadro del suo margine di apprezzamento e rispettando i principi generali del diritto. A tal riguardo, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 con riferimento).  
 
4.4.4. Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).  
 
4.4.5. Nella fattispecie la Corte cantonale si limita a rinviare a un precedente giudizio cantonale, che non è stato impugnato al Tribunale federale. Ora, come si è visto (consid. 4.4.1), l'applicazione di una deduzione sul salario da invalido è il frutto di un apprezzamento globale della situazione. I giudici cantonali non accertano né pretendono in alcun modo (né del resto risulta dagli atti) che vi siano circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro, che nella fattispecie permetterebbero di affermare che l'assicurato subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla media. Per il resto, la Corte cantonale in maniera impropria ha soltanto sostituito il proprio apprezzamento a quello dell'assicuratore, ma senza un particolare motivo. La deduzione dal reddito da invalido, basata esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla salute, in concreto non può quindi essere concessa.  
 
4.5. Posto che il reddito da valido stabilito dalla Corte cantonale è di fr. 69'810.- e il reddito da invalido di fr. 67'445.12, risulta un grado di invalidità che non dà diritto a una rendita di invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni, non essendo raggiunta la soglia minima edittale del 10% (art. 18 cpv. 1 LAINF).  
 
5.   
Ne segue che il ricorso nelle sue conclusioni deve essere accolto, il giudizio cantonale annullato e la decisione su opposizione confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, perdente in causa (art. 66 cpv. 1 LTF). Posto che il ricorso dell'opponente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni era da respingere non occorre rinviare la causa per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie e ripetibili della sede cantonale (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF). Infatti, la procedura cantonale è gratuita (art. 61 lett. a LPGA) e l'opponente perdente in causa non potrebbe pretendere indennità per ripetibili. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e il giudizio impugnato è annullato. La decisione su opposizione dell'INSAI è confermata. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 10 giugno 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi