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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1379/2023  
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf, von Felten, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, 
opponente. 
 
Oggetto 
Commisurazione della pena (infrazione grave alle 
norme della circolazione), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 novembre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.93+255). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 14 novembre 2020, alle ore 16:05, in territorio di X.________, A.________ è incorso in un controllo della velocità mentre circolava sull'autostrada A2 in direzione sud alla guida di un'autovettura BMW X6. L'apparecchio radar ha rilevato una velocità di 188 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto autostradale in cui vigeva il limite di velocità di 100 km/h. 
 
B.  
Per questi fatti, con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte delle assise correzionali lo ha dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione secondo l'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2023. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 500.--, da sostituirsi con una pena detentiva di cinque giorni in caso di mancato pagamento per colpa. 
 
C.  
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 21 novembre 2023. La Corte cantonale ha confermato il giudizio di colpevolezza. In applicazione dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr, entrato in vigore il 1° ottobre 2023, lo ha tuttavia condannato a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 240.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Gli ha inoltre inflitto una multa di fr. 1'000.--, da sostituirsi con una pena detentiva di cinque giorni in caso di mancato pagamento per colpa. La CARP ha accollato all'imputato 2/3 delle spese procedurali d'appello e gli ha riconosciuto un'indennità di fr. 500.-- per le spese legali sostenute nella procedura di appello. 
 
D.  
Il Procuratore pubblico (PP) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di condannare l'imputato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Chiede inoltre che le spese procedurali di appello siano poste integralmente a carico dell'imputato e che gli sia negata un'indennità. In via subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. 
 
E.  
Invitata ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale ribadisce la commisurazione della pena esposta nel suo giudizio, nonché la decisione sulle spese procedurali e l'indennità. L'opponente chiede di respingere il gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente critica la commisurazione della pena da parte della Corte cantonale. Sostiene che, anche dopo l'adozione dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr, il legislatore avrebbe mantenuto l'obiettivo di punire severamente i pirati della strada, quale è in concreto l'opponente alla luce dell'importante superamento del limite di velocità (art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr). Ritiene che l'art. 90 cpv. 3ter LCStr costituirebbe un'eccezione e dovrebbe essere applicato solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, simili a quelle previste dall'art. 48 CP, che in concreto non sarebbero realizzate. Il ricorrente sostiene che, considerate la gravità dell'infrazione commessa e l'assenza di circostanze attenuanti, la sanzione inflitta all'opponente dalla CARP sarebbe troppo mite. Le rimprovera inoltre di non avere sufficientemente esposto i motivi per cui ha modificato il genere di pena (da pena detentiva a pena pecuniaria) e ha ridotto la pena della metà (da 12 mesi a 180 aliquote giornaliere) rispetto a quella inflitta dal tribunale di primo grado.  
 
2.2. Secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Il cpv. 4 della disposizione, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2023, prevedeva che il cpv. 3 era in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h (lett. a); di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (lett. b); di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (lett. c); di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (lett. d). Queste disposizioni sono state adottate dal legislatore federale nel contesto del programma d'intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza sulle strade ("Via sicura"), ispirandosi in particolare al progetto dell'iniziativa popolare "Protezione contro i conducenti spericolati" (cfr. FF 2012 4831; DTF 142 IV 137 consid. 7.1 e 7.3).  
Dando seguito a diversi interventi parlamentari, nel 2017 il Consiglio federale ha valutato l'efficacia delle misure del programma di sicurezza stradale "Via sicura", ravvisando la necessità di attuare alcuni correttivi specifici, segnatamente per quanto concerne le disposizioni in materia di guida spericolata. Il Consiglio federale ha preso atto degli interventi parlamentari che avevano chiesto di lasciare ai giudici un maggiore potere discrezionale per tenere conto delle circostanze concrete nei casi di eccessi di velocità, di abolire la pena detentiva minima e di ridurre la durata minima della revoca della licenza di condurre (messaggio del 17 novembre 2021 concernente la modifica della LCStr [FF 2021 3026 pag. 12 seg.]). Il Governo ha quindi proposto di modificare i cpv. 3 e 4 dell'art. 90 LCStr, nel senso di rinunciare alla pena detentiva minima di un anno, prevedendo unicamente una pena detentiva massima di quattro anni, lasciando ai giudici investiti della causa l'apprezzamento della fattispecie oggettiva e soggettiva nel singolo caso. La proposta di modifica non prevedeva più un'applicazione automatica dell'art. 90 cpv. 3 LCStr nei casi degli eccessi di velocità menzionati dal cpv. 4 della disposizione (FF 2021 3017 pag. 8; messaggio citato, pag. 64 seg.). 
Nel corso dei dibattiti parlamentari, il legislatore ha preso atto dell'intenzione manifestata dalla Fondazione RoadCross Svizzera, che persegue in particolare gli scopi di prevenzione degli incidenti e delle lesioni causate dal traffico stradale nonché la promozione della sicurezza della circolazione stradale, di promuovere un referendum contro la prevista modifica legislativa. Per evitarlo, le Camere federali hanno adottato una soluzione di compromesso, mantenendo la pena detentiva minima di un anno dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, ma introducendo nel contempo delle eccezioni, disciplinate ai cpv. 3bis e 3ter della disposizione (cfr. CN seduta del 13 settembre 2022, relatori Piller Carrard e Bregy, BU 2022 N 1383-1384; CSt seduta del 28 novembre 2022, relatore Burkart, BU 2022 S 1059-1060). Da un canto, secondo l'art. 90 cpv. 3bis LCStr, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. D'altro canto, l'art. 90 cpv. 3ter LCStr prevede che, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. Al cpv. 4 della disposizione è altresì precisato che, nel caso dei menzionati superamenti della velocità massima consentita, l'inosservanza dei limiti di velocità è considerata grave. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2023 (RU 2023 453). 
Dai materiali legislativi risulta che, adottando il cpv. 3ter dell'art. 90 LCStr, il legislatore ha inteso istituire un quadro penale autonomo per gli autori primari (non recidivi) concedendo un margine di apprezzamento al giudice, che in tali casi non è più vincolato ad una pena detentiva minima di un anno (cfr. CN seduta del 1° marzo 2023, relatrice Piller Carrard, BU 2023 N 72; CSt seduta del 28 novembre 2022, relatore Burkart, BU 2022 S 1060). L'art. 90 cpv. 3ter LCStr introduce in sostanza, per il caso di un autore primario, una circostanza attenuante specifica fondata sulla mancanza di recidiva (JEANNERET/KUHN/MIZEL/ RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5a ed. 2024, n. 5.7 all'art. 90 LCStr; YVAN JEANNERET, Droit pénal de la circulation routière: le nouveau droit éclairé par l'ancien, in: Circulation routière / Revue interdisciplinaire, 2/2024, pag. 88 seg.). 
 
2.3. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).  
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1, 395 consid. 3.6.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Giusta l'art. 50 CP, se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base (DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii). 
 
2.4. Nella fattispecie, il ricorrente non contesta l'applicabilità, quale lex mitior, dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr, entrato in vigore in pendenza della procedura di appello. Critica tuttavia la riduzione della pena da parte della CARP rispetto a quella detentiva di un anno pronunciata dal tribunale di primo grado. Egli ritiene che l'art. 90 cpv. 3ter LCStr costituirebbe un'eccezione e dovrebbe essere applicato solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, simili a quelle previste dall'art. 48 CP, che in concreto non sarebbero realizzate. Sostiene che, per l'entità dell'eccesso di velocità e l'assenza di circostanze attenuanti, il reato commesso dall'opponente sarebbe particolarmente grave ed imporrebbe la conferma della pena detentiva stabilita in prima istanza.  
La Corte cantonale non ha negato la gravità dell'infrazione, ma ha riconosciuto la colpevolezza dell'opponente per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr (in relazione con l'art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr). Il ricorrente adduce che in concreto non esisterebbero circostanze attenuanti. Disattende tuttavia che, come è stato esposto, l'assenza di precedenti condanne per crimini o delitti commessi nell'ambito della circolazione stradale costituisce un motivo specifico di attenuazione della pena ai sensi dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr. Egli non sostiene al riguardo che la Corte cantonale avrebbe omesso di tenere conto di determinati precedenti penali a carico dell'opponente, che escluderebbero l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr. Nella misura in cui erano adempiuti i presupposti dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr, non può oggettivamente essere rimproverato ai giudici cantonali di avere commisurato la pena sulla base di tale disposizione. Per il resto, il ricorrente non rende seriamente ravvisabili gli estremi di un abuso o di un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale. La pena pecuniaria inflitta dalla CARP (180 aliquote giornaliere) corrisponde al massimo comminato per questo genere di pena (art. 34 cpv. 1 CP) e tiene quindi conto della gravità della colpa dell'opponente. Essa rientra nel quadro legale e non risulta essere stata commisurata sulla base di criteri estranei all'art. 47 CP, né appare eccessivamente mite. Il fatto che la Corte cantonale si sia scostata dalla pena detentiva di un anno stabilita dal tribunale di primo grado non permette di per sé di ritenere realizzati simili estremi. La pena pecuniaria inflitta dalla Corte cantonale è infatti fondata su un diverso quadro legale (art. 90 cpv. 3ter LCStr), che le conferiva un maggior margine di apprezzamento rispetto alla disciplina previgente e non imponeva più una pena detentiva minima di un anno. D'altra parte, la CARP non doveva limitarsi a verificare i considerandi relativi alla commisurazione della pena nella sentenza della prima istanza, ma era tenuta a stabilire una pena propria e a motivarla in modo comprensibile, applicando in concreto il diritto più favorevole all'opponente frattanto entrato in vigore (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3). La Corte cantonale ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto adeguata la pena pecuniaria ed ha sufficientemente motivato il suo giudizio al riguardo, il ragionamento sulla commisurazione della pena potendo essere seguito. In tali condizioni, la censura è infondata. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente chiede che le spese procedurali di appello siano poste integralmente a carico dell'opponente in applicazione dell'art. 426 cpv. 2 CPP o, subordinatamente, in applicazione dell'art. 428 cpv. 2 CPP. Postula inoltre che all'opponente sia negata un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.  
 
3.2. La giurisprudenza riconosce al pubblico ministero la legittimazione secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF ad impugnare l'ammontare dell'indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Poiché la decisione sull'indennità dipende da quella sulle spese procedurali, il PP è in tale misura parimenti abilitato a contestare il mancato prelievo di spese procedurali (DTF 148 IV 275 consid. 1.4; sentenza 6B_1016/2021 del 18 ottobre 2021 consid. 1.3, in: RtiD I-2022, pag. 134 seg.).  
 
3.3. La Corte cantonale ha in concreto posto gli oneri processuali d'appello (di complessivi fr. 1'700.--) nella misura di 2/3 a carico dell'opponente e per il rimanente (1/3) a carico dello Stato, in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, ha poi riconosciuto all'opponente un'indennità di fr. 500.-- per le spese di patrocinio, in applicazione dell'art. 436 cpv. 2 CPP.  
 
3.4. Nella misura in cui il ricorrente invoca gli art. 426 cpv. 2 e 429 CPP il gravame è inammissibile, giacché la Corte cantonale ha, come detto, statuito sulle spese giudiziarie e sull'indennità sulla base degli art. 428 e 436 cpv. 2 CPP. Il ricorrente non fa valere la violazione di queste disposizioni con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. A maggior ragione ove si consideri che la Corte cantonale dispone di un ampio margine di apprezzamento nell'ambito della determinazione delle spese procedurali e delle indennità (sentenza 7B_168/2022 del 25 marzo 2024 consid. 4.2.1 e rinvii). L'art. 426 cpv. 2 CPP invocato dal ricorrente non concerne la procedura di ricorso, bensì quella di prima istanza (sentenza 6B_870/2022 del 28 giugno 2023 consid. 1.3.2). L'assunzione delle spese nella procedura di ricorso è infatti disciplinata dall'art. 428 CPP, la cui prima frase del cpv. 1 prevede che le parti sostengono le spese nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.  
 
3.4.1. Laddove sostiene che il motivo del parziale accoglimento dell'appello (ossia l'applicazione della lex mitior) è emerso soltanto nella procedura di appello, il ricorrente disattende la portata dell'art. 428 cpv. 2 lett. a CPP. Secondo questa norma, se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso. Si tratta per esempio del caso in cui l'imputato ha sottaciuto una prova per farla valere soltanto in appello, oppure del caso in cui egli ha realizzato unicamente poco prima dell'esame dell'appello le condizioni che consentono all'autorità di prescindere dal procedimento penale, come l'eventualità di una riparazione ai sensi dell'art. 53 CP (cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in: FF 2005 989 pag. 1230; THOMAS DOMEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 20 all'art. 428 CPP). Poiché, in concreto, l'entrata in vigore del diritto più favorevole in pendenza della causa di appello non è ascrivibile all'opponente, non si giustificava di porre l'integralità delle spese procedurali d'appello a suo carico. Una violazione dell'art. 428 CPP non è quindi ravvisabile nella fattispecie.  
 
3.4.2. Quanto al riconoscimento dell'indennità di fr. 500.-- per le spese della difesa, la Corte cantonale ha precisato nella risposta al ricorso in questa sede che tale importo corrisponde a 1/3 delle spese di patrocinio necessarie nella procedura di appello. Come già detto, il ricorrente non censura la violazione dell'art. 436 cpv. 2 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv 2 LTF. L'art. 436 cpv. 2 CPP prevede che, se non beneficia di un'assoluzione piena o parziale, né dell'abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l'imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute. Premesso che la Corte cantonale disponeva di un ampio margine di apprezzamento al riguardo, l'art. 436 cpv. 2 CPP le consentiva di assegnare un'indennità all'opponente, giacché questi aveva ottenuto ragione sulla commisurazione della pena, essendo stato condannato ad una pena meno severa rispetto a quella inflittagli dal tribunale di primo grado (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in: op. cit., n. 10 all'art. 436 CPP). Rilevato che in concreto l'ammontare dell'indennità corrisponde alla ripartizione delle spese procedurali e che il ricorrente non sostanzia un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale, nelle esposte circostanze la censura deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità.  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. 
Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare all'opponente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 settembre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni