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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_420/2021  
 
 
Sentenza del 20 maggio 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Ivano Genovini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.A.________, 
patrocinata dall'avv. Max Bleuler, 
opponente. 
 
Oggetto 
Disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP); 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 2 marzo 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.338 17.2020.11+185). 
 
 
Considerando:  
che nel periodo 2017-2018 erano pendenti presso la Pretura di Locarno-Città delle cause civili in materia di diritto di famiglia tra i coniugi B.A.________ e A.A.________; 
che, in tale contesto, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha ordinato il 3 novembre 2017 a B.A.________ di accompagnare i figli minorenni all'incontro con i periti del Servizio medico-psicologico di X.________ previsto per il 29 novembre 2017; 
che, con decisione supercautelare del 27 giugno 2018, il Pretore aggiunto ha inoltre ordinato a B.A.________ di comunicare ad A.A.________, entro dieci giorni, tramite la Pretura, il luogo di dimora dei figli e di depositare presso la Pretura tutti i loro documenti d'identità; 
che sia l'ordine del 3 novembre 2017 sia quello del 27 giugno 2018 sono stati impartiti dal Pretore aggiunto sotto la comminatoria dell'art. 292 CP
che B.A.________ non ha dato seguito a tali decisioni; 
che il 6 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha quindi segnalato al Ministero pubblico del Cantone Ticino la mancata ottemperanza di B.A.________ all'ordine del 3 novembre 2017; 
che il 31 luglio 2018 A.A.________ ha, da parte sua, presentato al Ministero pubblico una querela penale contro la moglie per la mancata comunicazione del luogo di dimora dei figli, di cui all'ordine del 27 giugno 2018 del Pretore aggiunto; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 25 ottobre 2019 il Giudice della Pretura penale ha ritenuto B.A.________ autrice colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità per entrambe le fattispecie esposte; 
che il Giudice della Pretura penale ha condannato l'imputata alla multa di fr. 700.-- e al pagamento ad A.A.________, costituitosi accusatore privato, dell'importo di fr. 800.-- a titolo di indennizzo giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP
che, adita dall'imputata, con sentenza del 2 marzo 2021 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha parzialmente accolto l'appello, riconoscendola autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità unicamente per quanto concerne l'omissione di ottemperare alla decisione del 3 novembre 2017 del Pretore aggiunto di accompagnare i figli minorenni all'incontro con i periti; 
che l'imputata è stata condannata alla multa di fr. 300.--; 
che la CARP ha per contro prosciolto l'imputata dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità riguardo alla mancata ottemperanza alla decisione supercautelare del 27 giugno 2018 del Pretore aggiunto; 
che la Corte cantonale non ha riconosciuto alcuna indennità ad A.A.________, costituitosi accusatore privato soltanto con riferimento all'imputazione per la quale l'appellante era stata prosciolta; 
che A.A.________ impugna la sentenza della CARP, nella misura in cui proscioglie l'imputata per i fatti oggetto della sua querela penale, con un ricorso in materia penale del 12 aprile 2021 al Tribunale federale; 
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili, trattandosi principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1); 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; 
che quando, come in concreto, la causa è stata oggetto di un procedimento di merito, l'accusatore privato deve avere esplicitamente fatto valere delle pretese civili nel procedimento penale (sentenza 6B_287/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.1, in: RtiD I-2021 pag. 135 segg.); 
che tali pretese possono essere addotte al più tardi in sede di arringa dinanzi al tribunale di primo grado (art. 123 cpv. 2 CPP; sentenza 6B_287/2019, citata, consid. 2.2 e rinvio); 
che, dandosene il caso, qualora non fosse giuridicamente e ragionevolmente possibile presentare le pretese civili nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente è tenuto a spiegare quali pretese intende fare valere, in che misura la decisione impugnata influisce sul loro giudizio e per quali motivi non gli sarebbe stato possibile agire nel procedimento penale (DTF 127 IV 185 consid. 1b); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 127 IV 185 consid. 1a-b); 
che il ricorrente non si esprime con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF sulla sua legittimazione ricorsuale in questa sede; 
ch'egli accenna unicamente all'indennità ai sensi dell'art. 433 CPP riconosciutagli dal giudice di primo grado e negatagli dalla CARP a seguito del proscioglimento dell'imputata per i fatti da lui denunciati; 
che, tuttavia, le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dal reato in discussione (sentenza 6B_287/2019, citata, consid. 2.2 e rinvii); 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta quindi il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che laddove accenna ad una violazione del suo diritto di essere sentito lamentando in modo generico il fatto che la Corte cantonale non avrebbe preso in considerazione imprecisati atti della causa civile, il ricorrente non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, ma mira a fare rivedere l'esito del procedimento penale oggetto del parziale proscioglimento; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
che non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitata a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 maggio 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni