Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_982/2020
Decreto del 21 maggio 2021
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin,
in qualità di giudice unica,
Cancelliere Ermotti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Luca Taddei,
ricorrente,
contro
Commissione per il notariato del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
C.________.
Oggetto
Svincolo dal segreto professionale,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133).
Visto:
il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale;
la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto";
considerando:
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);
che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF;
che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF;
che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF );
per questi motivi, la Giudice unica decreta:
1.
È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, a C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 maggio 2021
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: Il Cancelliere:
Aubry Girardin Ermotti