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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_281/2021  
 
 
Sentenza del 25 maggio 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Compagnia B.________, Italia, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 marzo 2021 (36.2021.18). 
 
 
Visto:  
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 marzo 2021 che ha dichiarato irricevibile per incompetenza (sentenza cantonale, pag. 5 quarto paragrafo) il ricorso inoltrato da A.________ con lo scritto del 15 marzo 2021, 
il ricorso di A.________ con cui chiede la condanna al risarcimento danni della Compagnia B.________ (polizza n. XXX), il rilascio del "documento di identità personale della sottoscritta con valenza internazionale (cosiddetto libretto rosso della Svizzera) ", lo sblocco dal 2014 dei "pagamenti di mia spettanza, sottrattimi (senza titolo) ad oggi" e l'erogazione della "somma di cui alle successioni ereditarie da me sottoscritta denunciate all'Agenzia delle entrate", 
 
 
considerando:  
che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come quella resa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto (DTF 144 II 184 consid. 1.1), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 o 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la ricorrente non si esprime in alcun modo sulla competenza materiale del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino a decidere sulle pretese da lei sottoposte, ma si limita a recriminare in maniera particolarmente disordinata su diversi aspetti differenti l'uno dall'altro, 
che pertanto il ricorso sfugge a ogni esame di merito, 
che a titolo puramente abbondanziale si rileva come non si comprende proprio da dove deriverebbe la competenza dei tribunali svizzeri a statuire su domande di risarcimento nei confronti della Compagnia B.________, su asserite pretese di pagamento denunciate all'Agenzia italiana delle entrate o sull'emissione di documenti di identità per cittadini esteri, 
che in ogni caso il Tribunale federale non è un'autorità di vigilanza, la quale verifica l'operato generale dei tribunali cantonali e delle amministrazioni statali e a cui si possono rivolgere richieste di parere (sentenza 8C_141/2019 del 7 marzo 2019 consid. 1.4), 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che il Tribunale federale si riserva di non dare più alcun seguito a scritti analoghi relativi a questa o altre pratiche (art. 42 cpv. 7 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 25 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Bernasconi