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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_63/2021  
 
 
Sentenza del 31 maggio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Charles Jaques, Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
B.________. 
 
Oggetto 
ricusa (compensazione di somme pignorate), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.80). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Mediante sentenza 17 dicembre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha statuito sul ricorso presentato il 24 agosto 2020 da A.________ avverso una decisione emanata il 6 agosto 2020 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano nell'esecuzione da lei promossa nei confronti di B.________ (decisione con la quale l'UE ha compensato alcune trattenute versate per conto dell'escussa con spese esecutive insolute poste a carico della ricorrente). Dopo aver precisato che in virtù dell'art. 10 LEF spetta alla stessa autorità di vigilanza (unica o superiore) statuire sull'eventuale astensione dei suoi membri (fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale), la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques, in primo luogo per il suo carattere gravemente oltraggioso e sconveniente e in secondo luogo per il suo contenuto inammissibile, poiché fondato su argomenti generici e illazioni non dimostrate. La Corte cantonale ha poi respinto il ricorso, nella misura della sua ammissibilità. 
 
2.   
Con ricorso in materia civile datato 22 gennaio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di organizzare "un'equa e pubblica udienza, con procedura probatoria piena (...), con convocazione delle parti e con un'istruttoria al fine della determinazione e verifica dei motivi alla base della ricusazione del giudice Charles Jaques", di accogliere la sua domanda di ricusa di tale Giudice cantonale e di accertare quindi la nullità della sentenza impugnata. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Con il medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre due sentenze emanate il 17 e il 20 dicembre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tali ricorsi sono stati trattati separatamente (v. sentenze 5A_64/2021 e 5A_65/2021 pronunciate in data odierna). 
 
4.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Nel ricorso all'esame la ricorrente lamenta la violazione del diritto a un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU) e del principio della separazione dei poteri. Ritiene che l'apparenza della prevenzione del Giudice cantonale Jaques sarebbe "oltremodo data" alla luce delle "innumerevoli sentenze gravemente arbitrarie da lui rese in danno alla sottoscritta", del fatto che ha statuito esso stesso sulla sua ricusazione, nonché del sistema di selezione della magistratura ticinese "totalmente controllata dal potere politico-lobbistico". 
 
Attraverso le sue apodittiche affermazioni, però, la ricorrente non si confronta minimamente con l'impugnato giudizio. In particolare, ella non spiega perché la motivazione dei Giudici cantonali secondo la quale l'art. 10 LEF permetterebbe all'autorità di vigilanza stessa di statuire sulla ricusa di uno dei suoi membri sarebbe contraria al diritto, rispettivamente non spiega perché la sua domanda di ricusa avrebbe dovuto essere ritenuta ricevibile. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
In tali condizioni non si giustifica tenere un dibattimento dinanzi al Tribunale federale (come richiesto dalla ricorrente), il quale, benché possibile (art. 57 LTF), riveste del resto carattere eccezionale (v. sentenza 5A_880/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5, in Pra 2012 n. 91 pag. 606). 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 31 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini