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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.244/2003 /bom 
 
Sentenza del 23 aprile 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
Y.________, 
convenuto e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Brenno Brunoni, 
 
contro 
 
X.________ AG, 
attrice e opponente, 
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli, 
 
Oggetto 
contratto di compravendita immobiliare; azione di disconoscimento di debito; 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 1° luglio 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 26 febbraio 1996 Y.________ ha venduto alla società X.________ AG un immobile situato nel Comune di Z.________ per un prezzo complessivo di fr. 380'000.--. Il contratto prevedeva il versamento di fr. 20'000.-- in contanti al momento dell'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario, nonché il pagamento di fr. 360'000.-- mediante l'assunzione da parte dell'acquirente del debito ipotecario del venditore. 
 
Sennonché X.________ AG ha rifiutato di pagare quest'ultima parte del prezzo perché il fondo, contrariamente alle sue attese, si è rivelato inedificabile. 
B. 
Y.________ ha quindi avviato l'esecuzione no. XXX e fatto spiccare un precetto esecutivo contro X.________ AG per fr. 360'000.-- oltre interessi. L'opposizione interposta dalla debitrice è stata rigettata provvisoriamente con sentenza 4 marzo 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, confermata il 10 marzo 1999 dalla Camera di esecuzione e fallimenti ticinese. 
 
Il 14 aprile 1999 X.________ AG - qualificandosi come "già X.________ AG" - ha avviato un'azione di disconoscimento di debito che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente accolto il 27 giugno 2002, disconoscendo il debito per l'ammontare di fr. 310'000.-- e rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo no. XXX per l'importo rimanente di fr. 50'000.--. 
 
L'appello interposto da Y.________ è stato respinto il 1° luglio 2003. 
 
Contro la sentenza emanata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino Y.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 28 agosto 2003, sia con ricorso di diritto pubblico - volto ad ottenere l'annullamento del predetto giudizio - che con ricorso per riforma - inteso alla modifica della pronunzia nel senso di respingere l'azione di disconoscimento di debito e respingere in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo no. XXX. 
Nelle risposte introdotte il 27 ottobre 2003 X.________ AG ha proposto di dichiarare irricevibile, subordinatamente di respingere il ricorso di diritto pubblico; quanto al ricorso per riforma essa ha chiesto di respingerlo oppure, in via subordinata, in caso di accoglimento, di rinviare la causa all'autorità cantonale. 
C. 
Parallelamente a questa procedura, l'istituto bancario in possesso delle cartelle ipotecarie gravanti il fondo venduto ha anch'esso avviato un'esecuzione nei confronti della X.________ AG. L'azione di disconoscimento di debito introdotta dalla X.________ AG è stata respinta con sentenza del 25 ottobre 2002 del Pretore di Locarno-Campagna, passata in giudicato (cfr. causa inc. 4P.46/2003). 
D. 
Il 19 dicembre 2003 Y.________ ha segnalato al Tribunale federale l'introduzione di una nuova causa nei suoi confronti da parte di X.________ AG. Il 12 dicembre 2003 quest'ultima ha in effetti nuovamente adito il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con un'azione di restituzione dell'arricchimento indebito fondata sull'art. 62 CO. X.________ AG ravvede un arricchimento del convenuto nell'aver dovuto (lei) assumere il debito ipotecario, di gran lunga superiore al valore effettivo dell'immobile, in esecuzione del contratto di compravendita. Nello scritto citato Y.________ si è chiesto se non si dovrebbe tirarne la conclusione "che il debito contro il quale l'attrice ha promosso l'azione di disconoscimento è in realtà nel frattempo stato estinto e più non esiste, sicché l'azione di disconoscimento e tutti i successivi passi della procedura così instaurata (ed ovviamente non solo i ricorsi pendenti al TF) si rivelano e devono essere dichiarati privi d'oggetto, in applicazione dei combinati disposti art. 72 PC e 40 OG." Egli non ha preso posizione, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale. 
 
Il 20 gennaio 2004 anche l'attrice ha inviato al Tribunale federale una missiva nella quale ha in sostanza riconosciuto l'avvenuta assunzione del debito ipotecario del convenuto - che ne è di conseguenza liberato - ed ha espresso il timore di vedersi costretta a pagare due volte il medesimo debito: una volta ad Y.________ ed un'altra volta alla creditrice ipotecaria. 
 
Con scritto del 27 gennaio 2004 il convenuto, preso atto delle dichiarazioni di controparte, ha trasmesso al Tribunale federale copia della lettera inviata il medesimo giorno all'Ufficio esecuzione fallimenti di Locarno, con la quale ha ritirato l'esecuzione no. XXX. 
Il 10 febbraio 2004 l'attrice ha infine chiesto al Tribunale federale di decidere nel merito, la rinuncia all'esecuzione da parte del convenuto non rendendo - a suo modo di vedere - priva d'oggetto l'azione di disconoscimento. 
E. 
Con ordinanza del 1° marzo 2004 il giudice delegato, constatato che, per i motivi appena esposti, i due ricorsi 28 agosto 2003 sembravano essere divenuti privi d'interesse giuridico ha invitato le parti ad esprimersi in applicazione degli art. 72 e 40 OG
 
L'11 marzo 2004 il convenuto ha proposto di dichiarare privi d'oggetto l'azione di disconoscimento del debito e tutti gli atti successivi della procedura, compresi i ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale federale, e di caricare spese e ripetibili a X.________ AG. Quest'ultima ha dichiarato il 19 marzo 2004 di "disinteressarsi delle procedure dipendenti dai ricorsi per riforma e di diritto pubblico" dal momento che tali atti sono divenuti privi d'oggetto; a sua volta ha chiesto di mettere a carico della controparte spese e ripetibili delle tre istanze. 
 
Diritto: 
1. 
È indubbio che l'azione di disconoscimento sfociata nei ricorsi dinanzi al Tribunale federale abbia perso ogni interesse per le parti, le quali l'hanno del resto ammesso esplicitamente. La lite non è tuttavia divenuta senza oggetto nel senso inteso dall'art. 72 PC, al quale rinvia l'art. 40 OG. La decadenza dell'oggetto della lite giusta questa norma presuppone infatti l'estinzione della pretesa posta in causa per motivi indipendenti dalla volontà di colui che la fa valere, ad esempio in seguito all'adempimento da parte del convenuto o di un debitore solidale (DTF 91 II 146 consid. 1 pag. 149) . 
 
In concreto, come meglio spiegato nel considerando successivo, la nuova situazione va ricondotta al comportamento di entrambe le parti, che configura un caso di reciproca desistenza a norma dell'art. 73 PC. Questo disposto disciplina infatti sia la desistenza - in senso stretto - della parte attrice che - in senso lato - l'acquiescenza della parte convenuta. La desistenza così intesa può avvenire anche durante la procedura di riforma dinanzi al Tribunale federale giacché tale rimedio, se ammissibile, impedisce la crescita in giudicato della sentenza impugnata (art. 54 cpv. 2 OG). In altre parole, sinché dura la litispendenza l'attore può disporre liberamente della pretesa fatta valere in causa (DTF 91 II 146 consid. 1 pag. 148 con rinvio). 
2. 
In linea di massima, la desistenza dell'attore equivale alla reiezione dell'azione mentre l'acquiescenza del convenuto all'accoglimento della stessa, per cui il giudizio su spese e ripetibili viene pronunciato secondo le regole usuali. Questo principio non può tuttavia valere nel caso in esame. 
2.1 Sin dall'inizio v'è stata infatti confusione sulla natura della pretesa rimasta inadempiuta. Come esposto nella parte dedicata ai fatti, il contratto di compravendita immobiliare prevedeva che il saldo del prezzo pattuito non andasse versato in contanti bensì mediante l'assunzione del debito ipotecario del venditore. Confrontato all'inadempimento dell'acquirente questi ha però promosso un'azione tendente al pagamento di una somma di denaro. Questa è la pretesa all'origine dell'azione di disconoscimento del debito sfociata nei due ricorsi al Tribunale federale. Il successivo comportamento delle parti non ha chiarito la situazione. A seguito di una sentenza emanata dal Pretore in un'altra causa l'attrice si è vista costretta ad assumere il debito nei confronti della creditrice ipotecaria, così come originariamente previsto nel contratto di compravendita. Il convenuto, liberato da questo onere, ha di conseguenza rinunciato alla sua pretesa di pagamento in contanti, ha ritirato l'esecuzione e ha dichiarato che, a suo modo di vedere, i due ricorsi al Tribunale federale sono divenuti senza oggetto. L'attrice ha a sua volta dichiarato di disinteressarsi dell'azione di disconoscimento di debito. 
 
La sostanza di tutto questo groviglio di dichiarazioni ed atti, che dipendono l'uno dall'altro, è che entrambe le parti hanno desistito dalla lite: avendo l'attrice pagato il prezzo intero di compravendita - non in contanti, come preteso dal convenuto, ma per assunzione del debito ipotecario, come previsto nel contratto - l'azione di disconoscimento di debito ha perso ogni interesse. La questione di sapere se e in che misura il prezzo fosse dovuto costituisce l'oggetto dell'azione avviata dall'attrice il 12 dicembre 2003, volta alla restituzione dell'indebito arricchimento. 
2.2 In simili circostanze - desistenza reciproca e confusione quanto al modo di pagamento del prezzo - appare equo ripartire le spese in parti uguali e prescindere dall'assegnazione di indennità per ripetibili. 
3. 
L'oggetto della controversia essendo venuto a cadere, è opportuno annullare anche la sentenza impugnata, nella quale veniva statuito su di esso. 
 
Come il Tribunale federale, anche l'autorità cantonale dovrà prendere atto della reciproca desistenza e pronunciarsi su spese e ripetibili, il tutto in conformità con l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC/TI (la cui portata è stata chiarita dal Tribunale federale nella sentenza 4P.215/2002 del 23 aprile 2003). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
La sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano indennità per ripetibili della procedura federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 aprile 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: