Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
[AZA 0/2] 
 
5P.404/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
18 febbraio 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presidente, 
Raselli e Hohl. 
Cancelliere: Piatti. 
 
__________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 14 novembre 2001 presentato da S.________, patrocinata dall'avv. dott. Dario Item e dai lic. iur. Mattia Pontarolo e Dana Lafranchi, Lugano, contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a M.________, patrocinato dall'avv. Aurelio Facchi, Lugano, in materia di servitù; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 13 luglio 1954 è stata iscritta nel registro fondiario di Bioggio una servitù "di passo con carro" a carico della particella n. XXX e a favore - fra l'altro - del fondo n. YYY, allora di proprietà di B.________. Sul fondo dominante sorgeva una casa d'abitazione e una stalla, mentre il fondo serviente non era edificato. Il 30 gennaio 1992 S.________ ha acquistato una superficie di 81 m2 del fondo n. XXX, che ha integrato nella particella n. ZZZ già di sua proprietà. La servitù di passo con carro a carico di quest'ultima particella e a favore del mappale n. YYY è stata iscritta a registro fondiario il 15 gennaio 1996, dopo una procedura di rettifica del registro fondiario promossa dall'Ufficiale innanzi al Pretore del distretto di Lugano. 
 
B.- Il 23 febbraio 1996 S.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano M.________, proprietario della particella n. YYY, con un'azione tendente alla cancellazione della predetta servitù di passo con carro. 
Nel frattempo il convenuto ha nuovamente frazionato il fondo n. YYY, da cui ha scorporato il fondo n. HHH, rimasto di sua proprietà, e sul quale è stato trasferito il noto diritto di passo. Dopo le mutazioni a registro fondiario la servitù litigiosa permetteva di accedere al mappale HHH, passando attraverso un'area originariamente censita come strada sul fondo n. ZZZ, la quale si immette su di una strada privata perpendicolare (particella n. XXX), che sfocia sulla pubblica via. Il 14 novembre 2000 il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato la cancellazione senza indennità della servitù di passo con carro a carico della particella n. ZZZ e in favore del fondo n. HHH. 
 
C.- Con sentenza 5 ottobre 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un appello inoltrato da M.________, respinto la petizione e posto a carico dell'attrice le tasse di giustizia e le ripetibili di prima e seconda istanza. I giudici cantonali hanno rilevato che la chiara e completa iscrizione a registro fondiario (diritto di passo con carro) non lascia spazio a interpretazioni. Dagli atti non risulta poi alcuna limitazione particolare nell'esercizio della servitù, motivo per cui essa dev'essere intesa, alla luce dell' evoluzione tecnologica, come un diritto di passo con veicoli a motore per ogni genere d'uso del fondo dominante. Sebbene in base alle deposizioni agli atti non sia nemmeno possibile affermare che la servitù sia rimasta a lungo inutilizzata, i giudici cantonali hanno osservato che un mancato uso non ne comporta la decadenza. Del resto, il proprietario del fondo dominante aveva nel 1996 anche promosso un'azione possessoria per ottenere il ripristino della servitù. 
Neppure un riscatto contro indennità entra in linea di conto, poiché gli atti non dimostrano che l'utilità della servitù per il fondo dominante sia oramai esigua rispetto all'onere gravante il fondo serviente. 
 
D.- S.________ ha presentato al Tribunale federale un unico atto, datato 14 novembre 2001, che racchiude sia un ricorso di diritto pubblico che un ricorso per riforma. 
Con il primo rimedio, fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. , postula l'annullamento della decisione cantonale. 
Essa lamenta un accertamento arbitrario dei fatti da parte della Corte cantonale, segnatamente per quanto concerne l'uso della servitù di passo per scopi non agricoli e la regolarità dell'utilizzo. Inoltre i Giudici cantonali avrebbero pure violato l'art. 78 CPC ticinese per essersi fondati su elementi non contenuti negli atti introduttivi. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Sebbene la ricorrente abbia presentato in un unico atto ricorsuale sia un ricorso di diritto pubblico che un ricorso per riforma, essa ha nondimeno chiaramente distinto i due rimedi, che possono pertanto essere agevolmente esaminati in modo separato. Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG, il Tribunale federale soprassiede di regola alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del ricorso di diritto pubblico. In concreto non vi è motivo di derogare a tale principio. 
 
b) Il ricorso di diritto pubblico, fondato su una violazione dell'art. 9 Cost. , tempestivamente introdotto e diretto contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale è in linea di principio ammissibile (art. 86, 87 e 89 OG). 
 
 
2.- a) La sentenza impugnata indica che dagli atti non risulta alcuna limitazione particolare nell'esercizio della servitù. Infatti il titolo d'acquisto non è di alcun ausilio per stabilire che, come sostenuto dalla ricorrente, il diritto di passo doveva in origine unicamente servire a un transito veicolare a mero scopo agricolo e nemmeno la deposizione del teste A.________ - assente tutto il giorno per motivi di lavoro - è sufficiente per riconoscere che la servitù fosse esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede unicamente a tali fini, ad esclusione di tutti gli altri e segnatamente di quelli connessi alla casa di abitazione costruita sul fondo dominante. Infine, anche qualora il diritto di passo fosse stato in origine destinato al solo transito agricolo, esso potrebbe, viste l'evoluzione dei tempi e la riduzione delle zone rurali, essere utilizzato per altri scopi. 
 
b) La ricorrente sostiene che tale accertamento dei fatti è arbitrario, poiché non poggia su alcun riscontro probatorio ed è in contrasto con le deposizioni dei due testi da lei proposti. Infatti il teste A.________ ha dichiarato che il contadino residente sul fondo dominante utilizzava il terreno circostante alla sua masseria a scopi agricoli e che il passo in questione gli serviva per farvi passare le mucche. Anche la teste V.________ ha indicato che nel 1960 la zona era ancora prevalentemente agricola. 
Entrambi i testi hanno inoltre affermato di non aver mai scorto alcun mezzo transitare attraverso il passaggio in discussione. La ricorrente lamenta inoltre di essere stata chiamata a provare un fatto negativo e che la controparte non ha fornito alcuna prova sullo scopo artigianale e residenziale della servitù. Infine, anche dal fatto che il fondo dominante ha sempre disposto di un altro accesso, che sfocia sulla pubblica via, si deve desumere che il passo litigioso era unicamente utilizzato per raggiungere gli adiacenti campi a fini agricoli. Ignorando la relazione fra i due accessi, la Corte cantonale è incorsa in una svista manifesta. 
 
c) Per costante giurisprudenza un'autorità cade nell'arbitrio qualora ponga a base della sua decisione accertamenti di fatto chiaramente in contraddizione con le risultanze dell'incarto. Nell'ambito della valutazione delle prove il Tribunale federale riconosce al giudice cantonale un ampio potere discrezionale e non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice di merito, ma interviene solo se la valutazione delle prove contenuta nella sentenza impugnata è manifestamente insostenibile o chiaramente in contrasto con la situazione di fatto, ovvero qualora essa riposi su una svista manifesta o su valutazioni manifestamente incompatibili con il sentimento di giustizia o basate su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 127 I 38 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b con rinvii). È segnatamente arbitraria una valutazione delle prove che si fondi unilateralmente solo su alcune di esse ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 1b, 112 Ia 369 consid. 3). 
Tuttavia l'arbitrio non si realizza già per il semplice fatto che le conclusioni del giudice di merito non corrispondono a quelle del ricorrente (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) o ad altre altrettanto sostenibili o addirittura migliori (DTF 127 I 54 consid. 2b, 119 Ia 113 consid. 3a, 118 Ia 129 consid. 2, 118 Ia 497 consid. 2a). Chi si limita a rimettere in discussione l'esito probatorio della procedura cantonale esercita una semplice critica appellatoria, irricevibile in un ricorso di diritto pubblico. 
 
 
In concreto è esatto che il teste A.________, vicino delle parti, ha riferito che il passo era utilizzato dal contadino per farvi transitare le mucche, ma è altrettanto vero che egli ha relativizzato tale dichiarazione, precisando di non essere stato presente al suo domicilio su tutto l'arco della giornata poiché esercitante un'attività lucrativa. 
Con riferimento alla teste V.________, nemmeno la ricorrente pretende che essa abbia dichiarato di aver visto utilizzare il passo in questione a scopi agricoli. La ricorrente pare poi dimenticare le deposizioni dei testi T.________ e R.________, che hanno indicato che i magazzini siti sul fondo dominante erano serviti da due accessi; il secondo teste ha inoltre specificato il passo nei pressi dell'abitazione della ricorrente veniva usato con maggiore frequenza negli anni sessanta. In queste circostanze la valutazione delle deposizioni agli atti nel senso che con esse la ricorrente non ha apportato la prova di un uso strettamente agricolo della servitù non appare insostenibile, tenuto segnatamente conto del fatto che sul fondo dominante non sorgevano unicamente stabili agricoli, ma pure una casa d'abitazione. Con le rimanenti critiche, e segnatamente con l'interpretazione data al fatto che il fondo dominante disponeva di due accessi, la ricorrente si limita, in sostanza, a sostituire - inammissibilmente - il proprio apprezzamento a quello dell'autorità cantonale. 
 
3.- a) I Giudici cantonali hanno negato che il diritto di passo in questione ha perduto ogni interesse, poiché rimasto a lungo inutilizzato, indicando che il CC non conosce la decadenza di una servitù per mancato uso. In concreto non entra poi nemmeno in linea di conto una sua estinzione per rinuncia dell'avente diritto, avendo questi sollecitato nel 1995 l'Ufficiale del registro fondiario ad ovviare alla svista per la quale non aveva riportato dopo un trapasso immobiliare la servitù litigiosa e nel 1996 promosso un'azione possessoria contro la qui ricorrente. 
Ancora meno è possibile dedurre dagli atti che i veicoli dell'impresa sita sul fondo dominante non abbiano utilizzato il passo litigioso. 
 
b) La ricorrente, indicando che sei testi hanno deposto di non aver visto transitare veicoli sul passo litigioso, ritiene arbitraria la conclusione della Corte cantonale, secondo cui dagli atti non è possibile desumere che il passaggio non sia più stato utilizzato dall'insediamento dell'impresa edile sul fondo dominante. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la comune esperienza insegna che qualora un fondo disponga di due accessi, l'uso di quello meno agevole e richiedente manovre viene abbandonato (fatti salvi casi eccezionali) in favore di quello sfociante direttamente sulla pubblica via. 
 
Senonché, così facendo, essa misconosce che la motivazione inerente al - mancato - transito di veicoli è sussidiaria a quella principale con cui i Giudici cantonali hanno stabilito che giusta l'ordinamento giuridico vigente il mancato uso di una servitù non ne comporta la decadenza. 
Ora, per costante giurisprudenza, qualora la decisione cantonale si fondi su due motivazioni indipendenti, entrambe devono essere censurate con il rimedio giuridico appropriato. 
Se infatti la sentenza impugnata non può essere annullata a causa del sussistere della motivazione incontestata, il ricorso si risolve in pratica in un inammissibile litigio sui motivi (DTF 121 IV 94 consid. 1b con rinvii). In concreto, invano si cerca nel presente gravame e nel parallelo ricorso per riforma una censura rivolta contro la motivazione - principale e indipendente - con cui i giudici hanno negato la possibilità di una decadenza della servitù in seguito al suo mancato uso. Ne segue che il gravame si rivela inammissibile su questo punto. 
 
4.- a) Infine la ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria dell'art. 78 CPC, poiché la Corte cantonale ha tenuto conto del frazionamento, avvenuto in corso di causa, che ha dato luogo alla particella n. HHH, ossia di un fatto non allegato né con la petizione né con la risposta. 
 
b) In un ricorso per arbitrio, com'è quello all' esame, non sono ammesse, salvo in casi eccezionali qui non ricorrenti, nuove allegazioni, prove o fatti. Nuove sono, secondo la giurisprudenza, tutte le allegazioni che non sono state proposte o non sono state mantenute davanti all' ultima istanza cantonale (DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 1 consid. 2; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 158 nota 18). 
 
Nella fattispecie in esame già la sentenza del Pretore indica che la particella n. YYY è stata frazionata in modo da creare il fondo n. HHH, che dispone per accedere alla pubblica via unicamente della servitù in discussione. 
Anche l'appello della controparte riporta tale fatto. La ricorrente, invece, nelle proprie osservazioni all'appello non ha eccepito alcunché sulla conformità al Codice di procedura civile di tali constatazioni di fatto. Ne segue che la critica ricorsuale è una nuova allegazione ai sensi della citata giurisprudenza e si rivela pertanto inammissibile. 
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui si avvera ricevibile, è infondato e come tale dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 febbraio 2002 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,