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Regesto

Art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr; nozione e portata del caso di rigore che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale; diritto al rilascio di un'autorizzazione di un cittadino congolese che ha beneficiato dello statuto di rifugiato in Sudafrica prima del matrimonio con una cittadina svizzera.
L'ammissione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare dello straniero legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale siano di un'intensità considerevole. Gli elementi che ostano all'esecuzione del rinvio compromettono la reintegrazione sociale nel paese d'origine e devono di conseguenza essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di autorizzazione; al riguardo non è ammissibile rinviare ad un'eventuale procedura d'asilo o di esecuzione (consid. 3).

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