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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_20/2023  
 
 
Sentenza del 10 maggio 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, giudice presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliera Berger Götz. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marcello Baggi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni 
(rendita di invalidità; indennità per menomazione dell'integrità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 novembre 2022 (35.2022.55). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 12 agosto 2019, A.________, nato nel 1981, allora dipendente della ditta B.________ SA in qualità di operaio e, perciò, assicurato d'obbligo presso l'INSAI, ha subito un infortunio nello scavalcare la ringhiera di un muretto, a seguito del quale ha riportato una lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. In data 16 settembre 2019, i medici hanno poi diagnosticato una lesione del legamento scafo-lunato, una lesione del disco triangolare, un bone bruise dello scafoide, del semilunare e del radio, così come delle formazioni cistiche di natura degenerativa a livello del trapezoide e del capitato nonché un sospetto ganglio articolare palmare a livello radio-carpico. Il 23 gennaio 2020, A.________ è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento scafo-lunato. A fronte di complicazioni infettive e dell'insorgenza di un'artrite settica con osteomielite delle ossa carpali, egli si è poi sottoposto a ulteriori tre interventi operatori tra il 13 e il 20 marzo 2020. Un'ultima operazione ha avuto luogo nell'aprile 2021 e ha comportato lo sgrassamento del lembo, la tenolisi dei tendini estensori e una revisione radiocarpica. L'istituto assicuratore ha corrisposto regolarmente le prestazioni assicurative di legge. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 5 maggio 2022, confermata su opposizione il 9 giugno 2022, l'INSAI ha assegnato a A.________ una rendita d'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2022 sulla base di un grado d'invalidità del 13% e un'indennità a fronte di una menomazione dell'integrità (IMI) del 10%.  
 
B.  
Con decisione del 28 novembre 2022 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso datato 11 luglio 2022. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione nonché il riconoscimento di una rendita di invalidità del 60% su un guadagno annuale di fr. 80'193.- e un'indennità a fronte di una menomazione dell'integrità del 40% su un guadagno assicurato di fr. 148'200.-. In via subordinata, egli postula il rinvio della causa all'autorità cantonale, rispettivamente all'INSAI, per nuova decisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate nell'atto di ricorso nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi (DTF 145 V 57 consid. 4.2). Tuttavia, se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, come nel caso in esame, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); in tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale del 28 novembre 2022 che ha confermato la decisione dell'INSAI del 9 giugno 2022 sia lesiva del diritto federale. 
 
3.  
Il Tribunale cantonale ha delineato lo svolgimento del processo, esposto le basi legali e i principi giurisprudenziali ritenuti applicabili in materia di diritto alla rendita di invalidità a seguito di un infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF) e indicato i criteri di valutazione dei referti medici (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 125 V 351 consid. 3a). Nella sentenza avversata sono anche presenti dei considerandi inerenti al calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità (art. 24 cpv. 1 LAINF cum art. 36 OAINF). La Corte cantonale ha poi debitamente esposto la giurisprudenza federale in materia di sequele psichiche derivanti dall'infortunio (DTF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133)e correttamente illustrato i principi giurisprudenziali relativi al calcolo dell'invalidità e alla valutazione del reddito da invalido (art. 16 LPGA), segnatamente i motivi di applicazione dei dati statistici dei redditi e delle eventuali riduzioni sociali. A tali esposizioni può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. N el suo giudizio, i l Tribunale cantonale ha descritto sia gli accertamenti del 18 gennaio 2022 svolti alla chiusura del caso dal medico di circondario dell'INSAI, Dr. med. C.________, attestanti una piena capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte e rispettose delle sue limitazioni funzionali da lui descritte, sia i pareri medici datati 5 luglio 2022 e 28 agosto 2022 della Dr.ssa med. D.________, rilevando che questi non si pronunciavano tuttavia sulla residua abilità lavorativa bensì sul calcolo della menomazione dell'integrità. Analizzati gli atti di causa, i giudici cantonali si sono allineati ai pareri interni dell'INSAI ritenendo corretta l'esigibilità lavorativa stabilita, in quanto nel dossier non figuravano pareri medici specialistici atti a generare dubbi, nemmeno lievi, a proposito della valutazione medica sui disturbi fisici del ricorrente. Per quanto attiene alle conseguenze psichiche dell'infortunio, addotte per mezzo dei rapporti medici datati 25 agosto 2022 e 24 ottobre 2022, la Corte cantonale ha poi classificato l'evento del 12 agosto 2019 nella categoria degli infortuni leggeri o insignificanti. Per tale ragione, i giudici cantonali hanno escluso a priori l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra i disturbi psichici addotti e l'infortunio e, di riflesso, hanno ritenuto che le problematiche psichiche del ricorrente non potessero influenzare la valutazione della sua esigibilità lavorativa residua.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Il ricorrente lamenta innanzitutto un apprezzamento errato delle prove e un accertamento incompleto dei fatti in relazione alla sua capacità lavorativa residua in un'attività adatta rimproverando alla Corte cantonale di non aver preso in considerazione anche le sequele psichiche dell'infortunio per il calcolo della rendita di invalidità. In particolare, egli contesta la qualificazione di lieve entità dell'evento infortunistico ritenuta dai giudici cantonali. A mente del ricorrente, anche in presenza di un infortunio di lieve entità, si sarebbe dovuto entrare nel merito della valutazione dei disturbi psichici allegati. Egli ritiene infatti che, in applicazione della giurisprudenza federale (DTF 115 V 133), occorrerebbe riconoscere tali disturbi considerando, in particolare, l'imprevista complicazione del decorso medico, la lunga durata delle cure nonché i ripetuti interventi chirurgici eseguiti. Fondandosi sui rapporti medici versati agli atti, il ricorrente sostiene altresì che, a fronte delle sequele psichiche dell'infortunio, la sua capacità lavorativa residua in ogni attività sarebbe limitata all'80%. Egli censura inoltre la violazione dell'art. 6 cpv. 3 LAINF nella misura in cui la Corte cantonale ha valutato il nesso di causalità adeguata dei danni psichici soltanto in relazione all'evento infortunistico e non al trauma sorto a seguito dell'operazione del 23 gennaio 2020, in particolare le infezioni diagnosticate tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2020 derivanti dalla lacerazione dei tessuti tramite i fili di Kirschner. La Corte cantonale avrebbe invece dovuto valutare, in applicazione della formula giurisprudenziale generale, il nesso di causalità adeguata principalmente in relazione al danno prodottosi nell'ambito della cura medica. La causalità adeguata tra l'infezione in parola e i danni psichici andrebbe quindi ammessa a fronte del possibile errore medico commesso, della lunga durata dell'inabilità lavorativa e della gravità delle complicazioni post-operatorie. L'infezione causata dai fili di Kirschner adempirebbe inoltre i criteri di un nuovo infortunio.  
 
4.2.2. Quanto alla dinamica dell'infortunio, emerge dagli atti che il ricorrente ha scavalcato la ringhiera di un muretto alta circa un metro aggrappandovisi con la mano destra e, una volta lanciatosi con il corpo, ha perso parzialmente la presa e ha piegato la mano destra sotto il bordo della ringhiera sulla quale era concentrato il suo peso corporeo. Posto che la qualificazione dell'infortunio dev'essere determinata soltanto in base all'evento infortunistico in quanto tale nonché alle forze da esso generate (DTF 140 V 356 consid. 5.1; 117 V 359 consid. 6), la qualificazione operata dai giudici cantonali va confermata poiché conforme al diritto federale. Infatti, a fronte della prassi del Tribunale federale in casi analoghi (cfr. sentenze 8C_26/2020 del 4 marzo 2020 consid. 8; 8C_37/2015 del 7 dicembre 2015 consid. 6; 8C_232/2012 del 27 settembre 2012 consid. 6.2), è corretto qualificare l'evento in parola come un infortunio di tipo leggero poiché lo stesso non si è rilevato affatto spettacolare e non è stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente drammatica. Del resto, l'infortunio non ha direttamente pregiudicato l'utilizzo della mano, tanto più che il ricorrente ha dichiarato di aver ben sopportato il dolore scaturito dall'evento e di aver ripreso a lavorare già sette giorni più tardi, una volta terminate le vacanze. È quindi a giusto titolo che le turbe psichiche addotte non sono state considerate nell'ambito delle prestazioni assicurative qui contestate giacché, da un evento traumatico leggero o insignificante è possibile negare a priori il nesso di causalità adeguato con l'infortunio (DTF 140 V 356 consid. 5.3; 115 V 133 consid. 6a). Su questo punto, le critiche ricorsuali sono pertanto infondate.  
 
4.2.3.  
 
4.2.3.1. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 6 cpv. 3 LAINF, si rileva che tale censura non è stata sollevata dinnanzi all'autorità inferiore o durante la procedura amministrativa. A tale riguardo, va precisato nell'ambito di un ricorso dinnanzi al Tribunale federale è di principio ammissibile qualsiasi nuovo motivo di diritto relativo all'oggetto litigioso (art. 95 lett. a cum 106 cpv. 1 LTF). Pertanto, ritenuto altresì che nel caso concreto questa Corte non è vincolata dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (cfr. consid. 1 sopra), occorre trattare la censura in parola.  
 
4.2.3.2. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 LAINF, l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata da un trattamento medico adottato in relazione ad un infortunio assicurato, senza che l'atto lesivo debba rientrare nella nozione di infortunio o essere per forza ricondotto ad un errore medico o ad una lesione corporale penalmente perseguibile. Tuttavia, l'assicuratore deve garantire le prestazioni assicurative solo se le lesioni sono poste in nesso causale naturale e adeguato con le cure mediche svolte a seguito dell'evento infortunistico (DTF 128 V 169 consid. 1c; 118 V 286 consid. 3b). In quest'ambito, con sentenza U 292/05 del 15 maggio 2007 (SVR 2007 UV n. 37 pag. 125, consid. 3.1), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già stabilito che la valutazione dell'adeguatezza non deve svolgersi sulla base della giurisprudenza relativa alle conseguenze psichiche degli infortuni (DTF 115 V 133), bensì secondo la formula generale del nesso di causalità adeguato. Di riflesso, occorre esaminare se il trattamento medico o psicoterapeutico, non effettuato secondo le regole dell'arte, sia di per sé idoneo, secondo il corso naturale delle cose e l'esperienza generale della vita, a generare un effetto come quello verificatosi o a favorirne in maniera generale la sua insorgenza (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.2; sentenza 8C_123/2007 del 19 febbraio 2008 consid. 4).  
 
4.2.3.3. Nel caso concreto, emerge dagli atti di causa che il decorso dell'intervento chirurgico del gennaio 2020 è stato in effetti complicato dall'insorgenza di un'artrite settica con osteomielite delle ossa carpali. Quest'ultima è stata diagnosticata a seguito dell'infezione derivante dalla lacerazione dei tessuti provocata dai fili di Kirschner presenti nel polso e dalla conseguente infezione. Tale circostanza ha quindi reso necessaria l'esecuzione di tre ulteriori operazioni - non originariamente prospettate alla conclusione del primo intervento chirurgico - costituite principalmente da debridement cutanei ed ossei, sinovectomie estese e da una copertura finale del polso con lembo antero-laterale della coscia destra. Quanto all'entità dei disturbi psichici, con rapporto del 25 agosto 2022, il Dr. med. E.________, specialista in psichiatria, ha attestato la presenza di un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti persistente-cronico (ICD-10: F43.23) insorto in risposta all'evento traumatico rappresentato dalle complicanze infettive. Da parte sua, la Dr.ssa F.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha formulato con rapporto del 24 ottobre 2022 la diagnosi di episodio depressivo da disadattamento con reazione prolungata (ICD-10; F43.21) scaturito, in particolare, dal trauma derivante dalle sequele fisiche dell'incidente. Visto quanto precede, non si può quindi escludere l'esistenza di una lesione causata all'infortunato durante la cura medica. Questi danni alla salute potrebbero infatti porsi in nesso causale naturale con l'operazione del gennaio 2020. Per chiarire definitivamente la questione, sarebbero quindi indispensabili ulteriori misure istruttorie; tuttavia, è possibile rinunciarvi (cfr. SVR 2007 UV n. 37 pag. 125, U 292/05, consid. 3.2). Nel caso in esame, difetta infatti il nesso di causalità adeguata giacché l'insorgenza di un'artrite settica con osteomielite delle ossa carpali a seguito di un'operazione di ricostruzione del legamento scafo-lunato, per la quale si impongono ulteriori operazioni, non è generalmente idonea, secondo il normale corso delle cose e l'esperienza generale della vita, a causare dei disturbi psichici come quelli sofferti dal ricorrente. Invero, le complicazioni mediche succitate possono essere tempestivamente contrastate con delle cure adatte - come avvenuto nel caso in esame - sicché i disturbi psichici succitati risultano in un certo senso atipici e inadatti (cfr. DTF 115 V 133 consid. 7). Ciò posto, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale nella misura in cui si è limitata ad analizzare l'adeguatezza dei danni psichici con esclusivo riferimento all'infortunio dell'agosto 2019.  
 
5.  
 
5.1. Nel calcolo della rendita d'invalidità, il Tribunale cantonale ha poi ritenuto che il reddito conseguito dal ricorrente quale operaio nell'ambito dell'attività a percentuale ridotta (grado di occupazione al 40%) presso l'impresa che lo occupava prima dell'infortunio - fatto incontestato - non potesse costituire il reddito determinante da invalido poiché egli non sfruttava in maniera completa la sua capacità lavorativa residua. La Corte cantonale ha quindi applicato i dati forniti dalle statistiche salariali e fatto proprio il reddito da invalido determinato dall'INSAI in fr. 69'061.- facendo capo alla RSS 2018, tabella TA1, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2022. La stessa ha poi escluso l'applicazione di una decurtazione del reddito per motivo dell'età e dello statuto di frontaliere del ricorrente poiché non giustificata ai sensi della giurisprudenza federale.  
 
5.2. Criticando il reddito da invalido stabilito dai giudici ticinesi, il ricorrente si duole anzitutto del fatto che l'INSAI non gli abbia mai proposto dei "reali provvedimenti d'integrazione idonei o congrui" o lo abbia indirizzato verso una riqualifica professionale diversa dalla propria attività. Invero, l'istituto assicuratore gli avrebbe fatto intendere che sarebbe stato accettabile se egli avesse continuato a lavorare nelle abituali mansioni di lavoro ma con una percentuale lavorativa ridotta al 40%, così come avvenuto fino alla chiusura del caso, e che il reddito da invalido sarebbe stato stabilito sulla base di quest'ultima occupazione. Il ricorrente rimprovera inoltre ai giudici cantonali di non aver applicato una riduzione sociale del reddito statistico da invalido, in particolare a fronte dei suoi problemi di salute, del suo statuto di frontaliere e della sua età, considerando anche un'inabilità lavorativa del 20% in ragione delle sequele psichiche come attestato dalla Dr.ssa med. F.________. A suo dire, occorrerebbe tenere segnatamente conto del fatto che, stando ai rapporti dall'Osservatorio della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, i frontalieri impiegati in Svizzera guadagnano il 21% in meno rispetto al salario medio svizzero. Non avendo valutato tale fattore, la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale, segnatamente il principio dell'uguaglianza giuridica sancito dall'art. 8 Cost.  
 
5.3. Le critiche del ricorrente sono destinate all'insuccesso. Quanto allo statuto di frontaliere, occorre infatti considerare che, di principio, le persone di nazionalità di uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4). L'influsso di tutti i fattori sul reddito (tra i quali figura il tipo di residenza) dev'essere inoltre valutato nel suo insieme in considerazione di tutte le circostanze concrete addotte dall'interessato e facendo un corretto uso del potere di apprezzamento (DTF 135 V 297 consid. 6.2; 134 V 322 consid. 5.2). In questo senso, non è di principio possibile pretendere una riduzione sociale dal reddito statistico sulla base di semplici riferimenti a dati statistici (DTF 146 V 16). Peraltro, il ricorrente non indica neppure in che misura egli sarebbe stato finora penalizzato rispetto ai colleghi residenti in Svizzera. Invero, la Corte cantonale ha constatato che il suo salario da valido è superiore dell'8.55% a quello tabellare, sicché non vi è alcuna ragione di ritenere che egli non sia in grado di percepire un salario simile a quello previsto dalla pertinente tabella TA1 della RSS in un'attività sostitutiva adeguata. Inoltre, non è comprensibile come il ricorrente, nato nel 1981, possa sfruttare la sua capacità lavorativa soltanto in maniera inferiore alla media; già solo per questo motivo, una decurtazione sociale del salario statistico va esclusa. Del resto, egli non dimostra in che misura non sarebbe in grado, in ragione della sua età (ancora lontana da quella del pensionamento), di mettere completamente a frutto la sua capacità residua di guadagno. Altrettanto infondata risulta anche la riduzione del reddito in ragione dello stato di salute giacché le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non possono influire ulteriormente nella disamina della riduzione salariale (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1; 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti). A fronte del mancato sfruttamento della completa capacità lavorativa residua del ricorrente, i giudici ticinesi non hanno pertanto violato il diritto federale nella misura in cui, senza applicare decurtazioni, hanno adottato i dati forniti dalle statistiche salariali per determinare il reddito da invalido.  
 
5.4. Infine, si rileva che l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione non è oggetto della decisione su opposizione del 9 giugno 2022. Di riflesso, in assenza di un valido oggetto di contestazione, su questo punto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1; sentenza 8C_380/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 3). Del resto, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non prevede tra le sue prestazioni delle misure di integrazione professionale. Altresì inammissibile si rivela la censura afferente all'asserita violazione del principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) in quanto non adempie alle esigenze di motivazione accresciute che impongono di esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con le motivazioni del giudizio impugnato, in quale misura e per quali ragioni sarebbe violato il diritto fondamentale invocato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 577 consid. 3.2).  
 
6.  
 
6.1. Con riferimento all'indennità per menomazione dell'integrità, i giudici cantonali hanno posto alla base del loro giudizio i rapporti del Dr. med. C.________ del 18 gennaio 2022 e 26 luglio 2022, ciò in assenza di altri pareri specialistici agli atti che smentissero la valutazione del medico del circondario, la cui affidabilità non poteva essere messa minimamente in dubbio dalle relazioni mediche della Dr.ssa D.________ del 5 luglio e del 28 agosto 2022. La Corte cantonale ha ritenuto che per una menomazione riguardante una medesima parte del corpo non è di principio consentito considerare i valori percentuali di menomazione dell'integrità previsti in due diverse tabelle dell'INSAI. Nel caso concreto, il grado di menomazione dell'integrità poteva fondarsi unicamente sulla tabella n. 5.2 dell'INSAI, la quale contempla le artrosi moderate (con volume 5-10%) e gravi (con volume 10-25%). A giustificazione del volume d'indennità del 10%, il Dr. med. C.________ si è fondato sulla presenza di un'artrosi che non raggiungeva il grado avanzato e ha tenuto conto di un pregresso stato degenerativo pluri-localizzato al metacarpo non dovuto alle conseguenze infortunistiche. La menomazione dell'integrità per "artrodesi radiocarpica" secondo la tabella n. 1 dell'INSAI non poteva essere considerata poiché il ricorrente non si era di fatto sottoposto all'intervento di artrodesi dell'articolazione radio-carpica della mano.  
 
6.2. Contestando le valutazioni compiute dalla Corte cantonale, il ricorrente rivendica una riduzione dell'integrità complessiva del 40%, di cui il 20% in ragione della sua menomazione psichica. In particolare, egli rimprovera ai giudici ticinesi di aver considerato unicamente la voce tabellare relativa alla menomazione per "artrosi radio-carpica" (tabella n. 5.2 dell'INSAI), senza valutare anche lo "status medico di fatto paragonabile ad un'artrodesi" (tabella n. 1 dell'INSAI), ciò a prescindere dall'effettiva evenienza dell'operazione di artrodesi radio-carpica. A mente del ricorrente, agli atti non vi sarebbero inoltre prove attestanti un'artrosi funzionale preesistente all'infortunio.  
 
6.3. Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità svolta dall'autorità inferiore, posto comunque che al Tribunale federale è di principio precluso un esame dell'adeguatezza su tale aspetto, salvo nel caso di un esercizio errato del potere di apprezzamento (sentenza 8C_193/2013 del 4 giugno 2013 consid. 4.1). Le obiezioni del ricorrente non inducono a concludere diversamente. Infatti, per quanto attiene allo stato degenerativo pluri-localizzato del metacarpo preesistente all'infortunio, aspetto finora incontestato, si rileva che anche la Dr.ssa D.________ ha indicato nel suo rapporto del 28 agosto 2022 che "[i]l quadro clinico [...] è stato complicato da un'artrite settica ed osteomielite che ha verosimilmente determinato un aggravamento del quadro artrosico preesistente.". La valutazione del medico di fiducia non si pone quindi in contrasto con il parere interno dell'INSAI. Inoltre, ritenuto che la menomazione dell'integrità va stabilita esclusivamente sulla base di constatazioni mediche e in maniera astratta e uguale per tutti, a prescindere da fattori soggettivi (cfr. sentenza 8C_376/2021 del 10 agosto 2021 consid. 3.1; DTF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b), nulla può essere rimproverato alla Corte cantonale per non aver tenuto conto della menomazione per artrodesi radiocarpica prevista dalla tabella n. 1 dell'INSAI. Quest'ultima non può essere infatti considerata giacché il ricorrente non si è sottoposto a tale intervento chirurgico. Data l'assenza di disturbi psichici in relazione con l'infortunio (cfr. consid. 4.2.2 sopra), occorre inoltre escludere qualsiasi menomazione dell'integrità psichica. Anche sotto questo profilo, le critiche ricorsuali sono quindi infondate.  
 
7.  
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 10 maggio 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Maillard 
 
La Cancelliera: Berger Götz