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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_430/2020  
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, casella postale, 8010 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2020 (35.2019.122-123). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1965 e impiegato specializzato di vendita, ha subito svariati infortuni dal 1990. Dal 1° febbraio 1998 egli beneficia di una rendita vitalizia del 10% erogata dall'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI; cfr. sentenza U 202/96 del marzo 1998).  
 
A.b. Il 24 giugno 2015 A.________, mentre era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito: l'Allianz), è rimasto vittima di un primo incidente della circolazione stradale, oggetto di una procedura distinta (8C_432/2020).  
Il 25 febbraio 2016 A.________ è rimasto vittima di un secondo incidente della circolazione stradale, in occasione del quale un veicolo, svoltando a destra in una rotonda senza rispettare la precedenza, ha colliso con la parte anteriore sinistra del suo. Egli ha riportato contusioni a livello del ginocchio destro, del rachide, della spalla destra e della mano sinistra (causa 35.2019.122). 
 
Il 22 luglio 2016 A.________ ha subito un terzo incidente all'estero a causa di un'automobile che non ha rispettato il segnale di stop e ha colliso con il suo veicolo sul lato anteriore sinistro. Egli ha sofferto in seguito a questo evento di dolori panvertebrali posttraumatici (causa 35.2019.123). In seguito, A.________ ha subito ulteriori infortuni. 
 
L'Allianz con due distinte decisioni del 26 marzo 2018 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni dal 25 maggio 2016 e dal 22 ottobre 2016 per il secondo e il terzo infortunio. Con decisione su opposizione del 4 settembre 2019 l'Allianz ha confermato il proprio operato. 
 
B.   
Con giudizio del 25 maggio 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, oltre alla congiunzione dello stesso con la causa 8C_432/2020, l'annullamento del giudizio cantonale e sostanzialmente il riconoscimento delle prestazioni. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La congiunzione di più ricorsi e la loro trattazione in un'unica sentenza presuppongono che le impugnative siano dirette contro la medesima sentenza cantonale, si riferiscano ai medesimi fatti e vedano opposte le medesime parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 142 II 293 consid. 1.2 pag. 296; 131 V 59 consid. 1 pag. 60 seg.). Nel caso in esame, i ricorsi sono diretti contro due sentenze cantonali distinte e si riferiscono a fatti di diversa natura. Pertanto, l'istanza di congiunzione delle cause va respinta.  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Nell'ambito della LTF il Tribunale federale ha precisato che di massima può entrare in materia su qualsiasi nuovo motivo di ricorso di diritto non invocato in precedenza, alla condizione però che la censura sia sufficientemente motivata (art. 106 cpv. 2 LTF per i diritti fondamentali), che sia fondata sullo stato di fatto accertato dal giudice precedente (o di nuovi fatti ammessi secondo l'art. 99 LTF) e che l'autorità precedente disponga di un pieno potere di esame e debba esaminare il diritto d'ufficio. Rimane riservato il principio della buona fede, quando è invocata per la prima volta in sede federale una garanzia procedurale asseritamente non osservata in sede cantonale (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg.; 135 I 91 consid. 2.1 pag. 93; 133 III 638 consid. 2 pag. 640; sentenza 8C_733/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 2.2).  
 
2.2. Il ricorrente lamenta che la perizia del centro B.________ non sia stata tradotta in italiano, ledendo quindi il suo diritto alla difesa e al contraddittorio. A questo proposito, a meno che ragioni obbiettive giustifichino un'eccezione, deve di massima essere dato seguito alla domanda di un assicurato di designare un centro d'accertamento medico ove ci si esprima in una lingua ufficiale della Confederazione che conosce. Nel caso contrario, l'interessato può pretendere non solo di essere assistito da un interprete in occasione degli esami medici, ma anche di ottenere gratuitamente una traduzione del referto peritale del centro d'accertamento medico (DTF 127 V 219 consid. 2b pag. 225 segg.). Questa prassi si impone anche all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o agli altri assicuratori autorizzati (sentenza 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014 consid. 2.3). Tuttavia, dagli atti risulta che tale censura è stata invocata per la prima volta solamente in questa sede, senza averla sollevata dinnanzi all'autorità inferiore o durante la procedura amministrativa. Emerge inoltre che, durante quest'ultima, l'assicuratore ha in realtà fornito al ricorrente la traduzione della perizia, dando seguito alla sua richiesta e permettendogli di contestarla durante tutti gli stadi della procedura. Tale circostanza è del resto confermata dal ricorrente stesso in questo ricorso, in cui afferma di aver "contestato nel dettaglio i punti della perizia in cui ha trovato errori o incoerenze" già "con osservazioni del 13.10.2017". Pertanto, la censura già a priori tardiva si dimostra ad ogni modo infondata.  
 
3.   
Oggetto del contendere è sapere se il giudizio cantonale, che ha confermato l'estinzione della responsabilità contro gli infortuni, sia lesivo del diritto federale o sia fondato su accertamenti erronei. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato lo svolgimento del processo e esposto le disposizioni legali e giurisprudenziali applicabili, soffermandosi sulla nozione del nesso di causalità naturale e adeguata in particolar modo in merito a infortuni del tipo "colpo di frusta" secondo la DTF 134 V 109. In seguito, la Corte cantonale ha descritto le molteplici consultazioni mediche alle quali il ricorrente si è sottoposto, insieme ai rapporti medici relativi e la perizia pluridisciplinare effettuata dal centro B.________. Dopo aver rammentato i principi giurisprudenziali sulla valenza probante di un rapporto medico e di quelli redatti da medici esterni o servizi specializzati indipendenti, i giudici ticinesi hanno constatato un recupero alla situazione preesistente gli infortuni dopo tre mesi. Essi si sono fondati sulla perizia affidata al centro B.________, ritenendo che gli altri rapporti medici non si esprimessero specificatamente in merito al nesso causale tra gli eventi infortunistici e i disturbi lamentati dal ricorrente. Una volta accertata l'assenza di danni organici oggettivabili, la Corte cantonale si è chinata ad esaminare specificatamente l'adeguatezza. Dopo aver classificato gli infortuni in quelli di grado medio, al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, essa ha negato l'adempimento delle condizioni per ammettere l'adeguatezza del nesso causale, confermando così la decisione su opposizione.  
 
4.2. Il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove effettuato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quest'ultimo avrebbe arbitrariamente considerato unicamente la perizia del centro B.________ in contraddizione con i numerosi rapporti medici presenti all'incarto. Essa conterrebbe degli errori, già contestati dal ricorrente di fronte alle precedenti istanze, e sarebbe stata allestita tardivamente rispetto al momento degli infortuni, compromettendone la sua attendibilità. A suo dire, l'insieme di questi elementi non avrebbe permesso di valutare correttamente il nesso di causalità naturale, ancor prima di potersi esprimersi sull'adeguatezza, non debitamente contestata dal ricorrente.  
 
5.  
 
5.1. Alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa o giudiziaria (art. 44 LPGA) da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (sentenze 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2; 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).  
 
5.2. Gli specialisti del centro B.________ hanno esaminato in dettaglio lo stato di salute dell'assicurato sotto il profilo neurologico, ortopedico-chirurgico e di medicina manuale. La perizia pluridisciplinare resa il 7 aprile 2017 con complemento dell'11 maggio 2017 si estende su quasi una cinquantina di pagine. Essa illustra innanzitutto la cartella clinica dell'assicuratore, incluse le altre valutazioni mediche posteriori agli incidenti, nonché la situazione sociale, familiare e lavorativa del ricorrente, ripercorrendone i dolori lamentati, le terapie seguite e la descrizione soggettiva degli infortuni subiti. Vengono in seguito dettagliate le analisi mediche effettuate dal centro stesso e i relativi risultati, concludendo con le risposte ad una lunga serie di domande peritali. Si rileva in particolare che la perizia nega un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti del ricorrente, constatandone il raggiungimento dopo tre mesi dagli eventi infortunistici.  
 
5.3. Contrariamente da quanto sostenuto a più riprese nel ricorso, la Corte cantonale ha ponderato e motivato la scelta di fondare il suo giudizio sulla perizia del centro B.________, analizzando debitamente i rapporti medici presenti all'incarto, segnatamente quelli del Dr. med. C.________ del 7 settembre 2017, del Dr. med. D.________ del 4 aprile 2016, del 9 maggio 2016, del 13 giugno 2016, dell'11 luglio 2016, del 30 agosto 2016, del 3 ottobre 2016 e del 7 novembre 2016, del Dr. med. E.________ del 27 ottobre 2016, del Dr. med. F.________ del 25 ottobre 2018 e degli specialisti dell'ospedale G.________ del 17 maggio 2016, dell'8 giugno 2016 e del 5 agosto 2016. Questi rapporti, che del resto mettono in luce le difficoltà di definire la reale entità di ogni singolo evento traumatico, non si esprimono direttamente sui nessi di causalità naturale tra gli infortuni e la sintomatologia presentata dal ricorrente, esposti chiaramente invece dalla perizia pluridisciplinare. Non vi è dunque ragione di scostarsi dall'apprezzamento effettuato dai primi giudici. Del resto, il ricorrente non ne contesta i presunti errori presentando ulteriori rapporti medici che si esprimono dettagliatamente al riguardo, se non fornendo egli stesso una propria versione in merito alle risultanze dei medici specialisti. Infine, la lamentata tardività del referto rispetto agli eventi infortunistici, perdipiù sollevata unicamente in questa sede, non presenta alcuna incidenza sulla sua valenza probante nella fattispecie. La perizia è infatti intervenuta posteriormente agli altri rapporti medici precisamente nell'ottica di fare chiarezza laddove questi ultimi risultavano inconsistenti. Pertanto, alla luce delle circostanze, le censure del ricorrente si dimostrano infondate e vanno respinte.  
 
 
6.   
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, può essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di congiunzione delle cause è respinta. 
 
2.   
Il ricorso è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 15 dicembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi