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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_658/2024  
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Ciamei, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson, 
opponente, 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
rappresentati dalla curatrice avv. Barbara Pezzati. 
 
Oggetto 
ritorno di minori, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 settembre 2024 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.128). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ (nata nel 1978, cittadina statunitense e svizzera) e B.________ (nato nel 1977, cittadino statunitense) si sono sposati nel 2016 e dalla loro unione sono nati C.________ (2017), D.________ (2018), E.________ (2020) e F.________ (2022). I figli hanno la doppia cittadinanza statunitense e svizzera. I genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale. A.________ aspetta dal marito un quinto figlio, la cui nascita è prevista per dicembre 2024.  
Due dei minori hanno bisogno di cure specifiche e beneficiano negli Stati Uniti di sussidi finanziari: D.________ soffre di una condizione medica per la quale non è in grado di alimentarsi autonomamente e necessita di una sonda gastrica per nutrirsi e E.________ è affetta dalla sindrome di Down. 
 
A.b. Fino al maggio 2024 i figli vivevano con i genitori a X.________ (New Jersey, Stati Uniti). In vista di un viaggio in Italia e in Svizzera, B.________ ha sottoscritto per il periodo dal 21 maggio al 13 agosto 2024 una relativa autorizzazione. Nel maggio 2024 la madre è infatti arrivata in Italia con i quattro figli presso la casa di vacanza in Liguria del nonno materno. B.________ ha raggiunto la famiglia il 12 giugno 2024. Durante il soggiorno in Italia, i genitori avrebbero avuto delle discussioni riguardo al trasferimento definitivo in Svizzera dei figli, tanto da causare l'allontanamento di B.________ dalla casa di vacanza.  
Il 27 giugno 2024 la madre si è trasferita con i figli in Svizzera, dove ha locato un appartamento a Z.________. Ella si è rivolta l'8 luglio 2024 all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio, postulando l'affido e l'autorità parentale esclusivi sui figli, richiesta respinta con decisione 18 luglio 2024 per difetto di competenza territoriale. 
Nel frattempo, con decisione cautelare 11 luglio 2024, il Tribunale della Contea di Morris (New Jersey, Stati Uniti) ha affidato temporaneamente i figli al padre e lo ha autorizzato a riportarli presso il loro domicilio abituale negli Stati Uniti. 
 
A.c. Il 29 luglio 2024 B.________ ha chiesto il ritorno immediato dei minori negli Stati Uniti con un'istanza fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02).  
Con sentenza 20 settembre 2024 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'istanza di B.________, ordinando a A.________ di collaborare al ritorno dei figli negli Stati Uniti entro domenica 29 settembre 2024 (dispositivo n. 1), ha disposto misure d'esecuzione (dispositivi n. 2 e 3), ha accolto le istanze di gratuito patrocinio presentate da entrambi i genitori (dispositivo n. 5) e ha dichiarato la propria sentenza immediatamente esecutiva (dispositivo n. 6). 
 
B.  
Con ricorso in materia civile 25 settembre 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale (dispositivi 1, 2, 3 e 6) dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio (già in via supercautelare) - di annullarla e, in subordine, di rinviare l'incarto alla Corte cantonale " affinché acquisisca agli atti lo scritto 20 settembre 2024 della convenuta e affinché svolga gli atti istruttori richiesti dalle parti ". Ella ha anche domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) per la sede federale. 
Mediante decreto 26 settembre 2024 al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare. 
Con memoriale 27 settembre 2024 la curatrice dei minori ha indicato che a suo parere la decisione impugnata non si prestava a contestazioni. La Corte cantonale ha presentato le sue osservazioni il 30 settembre 2024, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni contenute nella propria sentenza. Mediante riposta 7 ottobre 2024 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità e ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio). 
Con scritto 4 ottobre 2024 la ricorrente ha prodotto un nuovo mezzo di prova. Ella ha inoltre spontaneamente presentato una replica il 16 ottobre 2024. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; DTF 133 III 584 consid. 1.2; sentenza 5A_240/2024 del 1° maggio 2024 consid. 4.1). La sentenza qui impugnata è finale (art. 90 LTF) ed è stata emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato quale istanza unica (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a LTF; art. 7 cpv. 1 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS 211.222.32]). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid. 1.3 con rinvii). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
1.4. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).  
La produzione in questa sede dell'email 24 settembre 2024 della curatrice dei minori al patrocinatore della ricorrente (doc. C allegato al ricorso), della comunicazione 30 settembre 2024 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino alla ricorrente (doc. D allegato allo scritto 4 ottobre 2024 della ricorrente) nonché delle prove trasmesse con la replica spontanea (doc. E-M) risulta irricevibile già per il fatto che si rapporta a mezzi di prova posteriori alla sentenza impugnata (DTF 143 V 19 consid. 1.2 con rinvii). 
Sull'ammissibilità del doc. B allegato al ricorso sarà invece discusso più avanti (v. infra consid. 2.3). 
 
1.5. L'allegato ricorsuale al Tribunale federale deve contenere delle conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso al Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, salvo nel caso in cui la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2) oppure nel caso in cui il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire nel merito, segnatamente perché è impugnata una sentenza di inammissibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1) o perché mancano i necessari accertamento di fatto (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).  
Nel caso concreto, la ricorrente si limita a chiedere al Tribunale federale l'annullamento della sentenza impugnata (e in subordine il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale) e formula pertanto una proposta di giudizio puramente cassatoria. Dalla motivazione ricorsuale si può tuttavia chiaramente evincere che ella desidera la reiezione dell'istanza di ritorno dei minori formulata dal padre. 
 
2.  
La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 53 cpv. 1 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). È opportuno esaminare tale censura, di natura formale, in via preliminare. 
 
2.1. Il diritto di essere sentito assicura segnatamente alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica, e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 I 86 consid. 2.2).  
 
2.2. La ricorrente afferma di aver depositato alle 11.37 del 20 settembre 2024 presso il Tribunale d'appello uno scritto contenente ulteriore documentazione a comprova della grave situazione finanziaria in cui verserebbe la famiglia (doc. B). La Corte cantonale avrebbe invece rifiutato di assumere tale documento siccome "pervenuto dopo l'emanazione della sentenza", nonostante essa risulta spedita soltanto alle 17:26 e il documento fosse rilevante per il giudizio.  
Nella sua presa di posizione dinanzi al Tribunale federale, la Corte cantonale ha spiegato che, al momento in cui la ricorrente ha depositato la predetta documentazione, essa aveva già deliberato ed erano in corso le operazioni di cancelleria per la spedizione e che l'orario delle 17:26 corrisponde a quello dell'impostazione. 
Tenuto conto del tempo solitamente richiesto (anche in un incarto urgente) per approntare una decisione per la firma e la notifica, appare in effetti verosimile che alle 11:37 del 20 settembre 2024 la Camera di protezione del Tribunale d'appello avesse già deliberato la sentenza qui impugnata (lunga 34 pagine) che ha consegnato alla posta il giorno stesso alle 17:26. La ricorrente non riesce pertanto a dimostrare una violazione del suo diritto di essere sentita. 
 
2.3. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il doc. B non può nemmeno essere assunto in questa sede in applicazione dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Questo mezzo di prova non è infatti stato reso rilevante per la prima volta dalla decisione qui impugnata (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
3.  
 
3.1. La CArap mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4), assicurando il ritorno immediato - nello Stato della loro dimora abituale - dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (v. art. 1 lett. a CArap unitamente al preambolo della stessa). Sia la Svizzera sia gli Stati Uniti hanno ratificato tale convenzione.  
Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a CArap) e quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti (art. 3 cpv. 1 lett. b CArap). 
Il diritto di custodia di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap, che può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo vigente secondo il diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale (art. 3 cpv. 2 CArap), comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora (art. 5 lett. a CArap). 
 
3.2. Nella presente fattispecie i Giudici cantonali hanno constatato che, prima del trasferimento in Svizzera, la dimora abituale dei minori si situava negli Stati Uniti (luogo in cui essi avevano vissuto ininterrottamente con i genitori dalla nascita fino al maggio 2024) e che la madre non contestava il diritto di custodia del padre ai sensi dell'art. 5 lett. a CArap. Per la Corte cantonale, se, come sosteneva la madre, era vero che nel giugno 2024 il soggiorno dei minori in Svizzera era ancora coperto dall'autorizzazione sottoscritta dal marito allo scopo di viaggio, dalla documentazione agli atti emergeva tuttavia l'intenzione della madre di soggiornare durevolmente in Svizzera con i figli, tanto da aver tentato di ottenere il consenso scritto del padre al trasferimento con un "Residence agreement", l'affido e l'autorità parentale esclusivi dei minori presso l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (v. supra consid. in fatto A.b) e svariate prestazioni finanziarie di natura sociale nel Cantone Ticino. Secondo i Giudici cantonali, vi è quindi stata violazione del diritto di custodia attribuito al padre ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap.  
Quanto alla condizione posta dall'art. 3 cpv. 1 lett. b CArap, la Corte cantonale ha accertato che il padre aveva sempre esercitato di fatto il suo diritto di custodia fino al trasferimento in Svizzera dei figli. 
Per i Giudici cantonali, il trasferimento dei minori in Svizzera risultava pertanto illecito. 
 
3.3. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un arbitrario accertamento dei fatti e una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap per aver fatto ricorso a criteri irrilevanti nell'esame dell'esistenza di un illecito trasferimento. Ella ribadisce di non aver avuto alcuna intenzione di trasferirsi durevolmente in Svizzera né alla data del 27 giugno 2024 né successivamente, ma soltanto di aver voluto allontanarsi temporaneamente dall'opponente (il quale soffrirebbe di problemi psichici che avrebbero causato una precaria situazione economica alla famiglia) "confidando nella validità dell'accordo sottoscritto dal marito". A suo dire, il "Residence agreement" sarebbe stato unicamente una proposta per trovare una soluzione temporanea ai problemi familiari, mentre le richieste di sussidi introdotte nel Cantone Ticino dimostrerebbero proprio che sarebbe venuta in Svizzera per avere protezione per sé e per i figli. Se l'intenzione fosse stata quella di rimanere in Svizzere durevolmente, avrebbe del resto inoltrato un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale e non un'istanza di adozione di misure a protezione dei minori "volta a ottenere la determinazione del luogo di dimora con lei a Z.________"  
 
3.4. Secondo l'opponente, al momento in cui la madre ha tentato di fargli sottoscrivere l'accordo al trasferimento dei minori in Svizzera ("Residence agreement"), alla metà del mese di giugno 2024, ella avrebbe manifestato l'intenzione di non riportare più i figli negli Stati Uniti e la permanenza dei minori al di fuori di tale Paese sarebbe a quel punto divenuta illecita ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CArap.  
 
3.5. Giova rilevare che la ricorrente non contesta né che il luogo di dimora abituale dei figli sia negli Stati Uniti, né che il padre sia (co) titolare di un diritto di custodia ai sensi degli art. 3 cpv. 1 lett. a e 5 lett. a CArap né, infine, che lo eserciti di fatto come richiesto dall'art. 3 cpv. 1 lett. b CArap.  
A dire della ricorrente, tenuto conto del fatto che non sarebbe intenzionata a rimanere durevolmente in Svizzera e "dell'accordo sottoscritto dal marito" nel maggio 2024, non vi sarebbe però una violazione del diritto di custodia di quest'ultimo. La sua tesi non può essere seguita. Poco importa infatti che ella non voglia restare in Svizzera a lungo. Ciò che conta è che, dai documenti agli atti (in particolare dalla sua proposta all'opponente di sottoscrivere un accordo al trasferimento della residenza dei minori in Svizzera e dalla sua successiva istanza dell'8 luglio 2024 volta, in sostanza, a privare il padre del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli), i Giudici cantonali potevano desumere - senza arbitrio - che non era più intenzionata a far ritornare i figli nello Stato della loro dimora abituale. Ciò costituisce un caso di mancato ritorno ai sensi dell'art. 3 CArap. Quanto alla liceità di tale mancato ritorno, la ricorrente stessa ammette che il soggiorno in Svizzera dei minori è al fine di protezione, che è uno scopo del tutto diverso dal viaggio e perciò non coperto dall'autorizzazione concessale dal marito a, appunto, viaggiare con i figli in Svizzera e in Italia durante il periodo dal 21 maggio al 13 agosto 2024. Ella a ogni modo non pretende che il padre avrebbe dovuto aspettare il 14 agosto 2024 per promuovere l'istanza di ritorno dei figli (introdotta invece il 29 luglio 2024; sul tema del mancato ritorno prima dello scadere del periodo concordato tra i genitori per un soggiorno di durata determinata del minore al di fuori del suo Stato di dimora abituale, v. LUCIE MAZENAUER, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen - Eine Analyse im Lichte des Kindeswohls, 2012, n. 20-22 pag. 10 segg.; JÖRG PIRRUNG, in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, [Internationales Kindschaftsrecht 2], 2009, D23 pag. 224 seg.; BEAUMONT/MCELEAVY, The Hague Convention on International Child Abduction, 1999, pag. 41 seg.; v. anche sentenza 5A_822/2013 del 28 novembre 2013 consid. 2.2). Ai Giudici cantonali non può pertanto essere rimproverata né una valutazione arbitraria dei fatti né una lesione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap per aver ritenuto che i minori fossero stati trattenuti in Svizzera illecitamente. La censura è infondata.  
Per quanto concerne lo scopo di protezione fatto valere dalla ricorrente a giustificazione del mancato ritorno, l'asserito pericolo per madre e figli in caso di rientro negli Stati Uniti è semmai una questione che rileva dell'esame dell'esigibilità del ritorno (v. infra consid. 4.6). 
 
4.  
 
4.1. Appurato un trasferimento o, come in concreto, un mancato ritorno illecito giusta l'art. 3 CArap, l'autorità adita deve ordinare il ritorno immediato dei minori qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza (art. 12 cpv. 1 CArap).  
Tuttavia, secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. Secondo la giurisprudenza, il concetto di rischio grave deve essere interpretato in modo restrittivo; sono considerati gravi i pericoli come il ritorno in una zona di guerra o un'epidemia, o quando c'è il rischio che il minore venga maltrattato o abusato dopo il suo ritorno e non ci si può aspettare che le autorità intervengano in tempo (sentenze 5A_943/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 6.1; 5A_531/2023 del 26 luglio 2023 consid. 7). Giova inoltre ricordare che, quando applica tale disposizione, l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale (ossia determinare con quale genitore o in quale Paese il minore starebbe meglio, oppure quale genitore sia più adatto a educarlo ed a prendersene cura); l'obiettivo della CArap non è infatti quello di pronunciarsi in merito alla sorte del minore, ma di rendere possibile una futura decisione al riguardo da parte delle autorità competenti secondo il sistema della CArap (art. 16 e 19 CArap; DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; sentenze 5A_943/2023 citata consid. 6.1; 5A_531/2023 citata consid. 7; 5A_96/2022 del 21 marzo 2022 consid. 5.5.3). 
Giusta l'art. 5 LF-RMA il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi del predetto dettame convenzionale in particolare se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. a), se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b), e se il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c). Con questa norma, i cui tre presupposti sono da intendere in senso cumulativo (sentenza 5A_943/2023 citata consid. 6.1.1 con rinvii), il legislatore non ha inteso sostituire la disposizione convenzionale, ma ne ha unicamente precisato l'applicazione, chiarendo in quali casi " in particolare " non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l'attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l'approvazione e l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4). Il citato Messaggio (loc. cit.) spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde all'interesse del minore (art. 5 lett. a LF-RMA), occorre verificare se il genitore rapitore può riaccompagnare quest'ultimo (art. 5 lett. b LF-RMA), atteso che il collocamento presso terzi può unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi (art. 5 lett. c LF-RMA). 
 
4.2. Nella presente fattispecie, dopo aver ricordato che i minori sono (anche) cittadini statunitensi e che hanno vissuto negli Stati Uniti con entrambi i genitori fino al maggio 2024, dove beneficiavano della copertura sanitaria, di aiuti finanziari e, per D.________ e E.________, di trattamenti specifici, la Corte cantonale ha considerato che, se la madre decidesse di non riaccompagnare i figli, non vi è motivo di dubitare della capacità e della possibilità del padre di prendersene cura in modo adeguato (v. art. 5 lett. a LF-RMA). I suoi orari quale insegnante gli permettono di essere a casa quando i figli rientrano dalla scuola dell'infanzia o elementare (o dall'asilo nido, al quale F.________ potrebbe essere iscritta) e può fare affidamento sulla nonna paterna di 66 anni (figura familiare ai bambini, in buona salute e disposta a vivere in casa con la famiglia) e sulle cure a domicilio per D.________ e E.________. Egli si è del resto già occupato da solo dei figli in occasione di alcuni ricoveri della madre presso strutture psichiatriche. Per i Giudici cantonali, l'asserita precaria situazione finanziaria del marito non trova riscontro nella documentazione agli atti: anche se può aver avuto problemi economici in passato e deve attualmente far fronte all'aumento delle spese collegate alla presente procedura e alle relative trasferte in Svizzera, fino alla partenza dagli Stati Uniti risulta che ha sempre potuto mantenere la famiglia grazie al suo salario annuale quale insegnante e autista di autobus (pari a USD 90'225.-- all'anno) e ai sussidi economici per D.________ e E.________. Per la Corte cantonale, nemmeno i problemi di natura psichiatrica del padre, che avrebbero portato la ricorrente a riparare in Svizzera, risultano dannosi per il bene dei figli: la patologia di cui soffre è sotto controllo (è in cura per un disturbo ossessivo-compulsivo) e del resto non gli ha impedito né di insegnare né di vedersi attribuire la custodia esclusiva sui figli dalle autorità statunitensi (l'ultima volta l'11 luglio 2024). La Corte cantonale ha infine negato che la separazione dalla madre dell'ultimogenita F.________, che ha già compiuto due anni, possa escluderne il ritorno. Secondo i Giudici cantonali, pertanto, il rientro dei figli negli Stati Uniti presso il padre, per quanto delicato, non appare pregiudizievole.  
I Giudici cantonali hanno poi anche esaminato se si potesse esigere dalla madre di ritornare con i figli negli Stati Uniti (v. art. 5 lett. b LF-RMA). Essi hanno respinto i timori da lei espressi a tale riguardo: il padre si è infatti dichiarato disposto a farla rientrare, quale soluzione intermedia, nella casa familiare, a garantirle una copertura assicurativa, a ritirare eventuali denunce penali e a far annullare le sanzioni pecuniarie di natura civile nei suoi confronti (rischi che sarebbero anche scongiurati da adeguate misure accompagnatorie all'ordine di rientro). 
Per la Corte cantonale, insomma, non vi è alcun motivo di esclusione del ritorno dei minori ai sensi degli art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e 5 LF-RMA. Il fatto che il rientro negli Stati Uniti corrisponda all'interesse dei figli è anzi, secondo i Giudici cantonali, rafforzato dal concreto rischio di un collocamento dei minori in caso di ulteriore permanenza in Svizzera. La Corte cantonale ha infatti sottolineato che, a prescindere da eventuali patologie psichiatriche della madre e pur riconosciuto l'impegno da lei profuso nel cercare soluzioni logistiche e finanziarie per soddisfare le esigenze dei figli, ella risulta per il momento oggettivamente incapace (anche per il suo stato di fragilità dovuto alla gravidanza a rischio e per le sue scarse risorse finanziarie) di provvedere adeguatamente al loro accudimento. I figli in Svizzera non risultano avere una sistemazione abitativa consona alle loro necessità e non beneficiano di una copertura sanitaria e di adeguate attenzioni mediche laddove sarebbero necessarie (per D.________ e E.________). Con l'avvicinarsi del termine della gravidanza, la madre avrà sempre più difficoltà e potrebbe dovere essere allettata o ospedalizzata; in tal caso, la cura dei quattro figli piccoli (alcuni con bisogni accresciuti) sarebbe interamente affidata al nonno materno di 76 anni. La Corte cantonale ha pertanto concluso che tale situazione di incertezza economica, logistica e medica dei minori e il relativo rischio concreto di un loro collocamento (verosimilmente separati fra di loro e dalla stessa madre per mancanza di strutture idonee) giustificasse di rendere la sua decisione di ritorno immediatamente esecutiva. 
 
4.3. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe stabilito i fatti in modo manifestamente inesatto e senza effettuare alcun accertamento istruttorio, "nonostante la massima inquisitoria vigente" e gli strumenti offerti dagli art. 7 e 13 cpv. 3 CArap e 10 LF-RMA. causando di riflesso anche un'errata applicazione degli art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e 5 LF-RMA.  
Più precisamente, con riferimento al rischio di un rientro dei minori presso il padre (v. art. 5 lett. a LF-RMA), la ricorrente ritiene che i Giudici cantonali non avrebbero tenuto conto delle evidenze documentali da lei fornite che dimostrerebbero come il padre "non sarebbe in grado psichicamente ed economicamente di accudirli". A suo dire, essi avrebbero inoltre omesso di sentire i figli C.________, sette anni, e di D.________, sei anni il prossimo novembre, e di "procedere con le dovute attività istruttorie previste dall'art. 7 e 13 cpv. 3 CArap e dall'art. 10 LF-RMA" per verificare la situazione economica e sociale della famiglia negli Stati Uniti, "nonostante le ripetute richieste da parte della convenuta" e "nonostante fossero emersi numerosi elementi preoccupanti". La Corte cantonale inoltre non avrebbe considerato l'impatto psicologico in capo ai minori, in caso di separazione dalla loro madre, soprattutto per F.________ di soli due anni. 
A dire della ricorrente, i Giudici cantonali non avrebbero poi nemmeno tenuto conto del fatto che ella non può rientrare negli Stati Uniti con i figli (v. art. 5 lett. b LF-RMA) data l'indisponibilità del marito a garantirle una soluzione abitativa separata e un adeguato sostegno economico. 
Con riferimento all'attuale condizione dei minori in Svizzera, la ricorrente rimprovera infine ai Giudici cantonali di non aver tenuto conto delle sue rassicurazioni, "fornite con tanto di documenti", a dimostrazione dell'adeguatezza della situazione abitativa e finanziaria dei minori e del suo solido stato di salute fisico e psichico, nonché delle dichiarazioni del nonno materno e dello zio materno (dalle quali risulterebbe che sono in grado di accudire i figli) e di G.________ (secondo cui ella potrebbe occuparsi dell'alimentazione di D.________ in caso di allettamento o ospedalizzazione della madre, ciò che peraltro non avverrà con certezza). 
 
4.4. Secondo l'opponente, la tesi dell'inesigibilità di un ritorno dei minori, con o senza la madre, nel loro Stato di dimora abituale è sprovvista di qualsiasi fondamento fattuale e riscontro probatorio. A suo dire, la ricorrente non è infatti riuscita a portare una motivazione convincente a sostegno dell'impossibilità per lei di ritornare negli Stati Uniti. Per l'opponente, l'istruttoria effettuata dalla Corte cantonale ha comunque dimostrato che i figli - tutti di età superiore ai due anni - possono rimpatriare anche senza la madre: il padre può garantire loro una situazione economica e logistica adeguata, anche grazie ad un'importante rete di sostegno, ed essi hanno peraltro già vissuto da soli con lui durante i ricoveri della madre in clinica.  
 
4.5. Per la curatrice dei minori, il loro rientro negli Stati Uniti non li esporrebbe "a qualsivoglia rischio del benessere psicofisico". Quanto al mancato ascolto di C.________, la curatrice precisa che "gli elementi agli atti appaiono sufficienti a evitare lo stress di un'audizione a un bambino di 7 anni che è già sufficientemente confuso dalle informazioni che gli vengono fornite unilateralmente dalla madre".  
 
4.6.  
 
4.6.1. Vanno innanzitutto affrontate le censure in fatto della ricorrente.  
Riguardo all'accertamento dei fatti rilevanti per l'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 CArap, sia ricordato preliminarmente che tale disposizione pone l'onere della prova delle circostanze che impediscono il ritorno del minore a carico del genitore rapitore, cioè nel caso concreto della ricorrente; la massima inquisitoria nulla muta al riguardo (sentenza 5A_576/2018 del 31 luglio 2018 consid. 3.1 con rinvii). Spetta quindi al genitore rapitore rendere verosimile il motivo di rifiuto che egli invoca, presentando prove specifiche (sentenza 5A_617/2022 del 28 settembre 2022 consid. 5.1.1.2 con rinvii). 
In questo contesto, occorre inoltre ricordare che, contrariamente a quanto sembra pensare la ricorrente, nell'esame dei motivi di esclusione del ritorno ai sensi degli art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e 5 LF-RMA, non si tratta di definire con quale genitore e in quale Paese i minori starebbero meglio (se in Svizzera con il genitore rapitore oppure nello Stato di dimora abituale con il genitore richiedente; v. supra consid. 4.1), ma di stabilire se il ritorno li esponga al grave rischio di un pericolo fisico o psichico o di una situazione intollerabile. Gli argomenti che la ricorrente oppone alla valutazione contenuta nella sentenza impugnata rispetto all'attuale situazione logistica e finanziaria dei minori in Svizzera risultano pertanto, in questo ambito, inconferenti. 
La ricorrente avrebbe invece dovuto dimostrare che la Corte cantonale ha scartato in modo arbitrario la verosimiglianza delle sue allegazioni circa l'incapacità del padre di assumersi da solo la presa a carico dei minori e la propria impossibilità di riaccompagnare i figli negli Stati Uniti. Nel ricorso qui all'esame, ella si è invece limitata a opporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai Giudici cantonali, senza spiegare in che modo quest'ultima sarebbe non solo errata, ma manifestamente insostenibile (art. 106 cpv. 2 LTF; v. supra consid. 1.3). 
Attraverso il suo generico rinvio agli art. 7 e 13 cpv. 3 CArap e 10 LF-RMA, la ricorrente inoltre non spiega perché la Corte cantonale non poteva ritenere superflue ulteriori verifiche sulle condizioni di accoglienza dei minori presso il padre, con il quale essi avevano abitato fino alla loro partenza nel maggio 2024 e al quale le autorità statunitensi avevano peraltro concesso la custodia esclusiva nel luglio 2024 (v. sentenza 5A_617/2022 citata consid. 5.2). 
Per quanto concerne invece il mancato ascolto di C.________ e D.________, sia ricordato che l'art. 9 cpv. 2 LF-RMA prevede che il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale non ha precisato per quale motivo ha rinunciato alla loro audizione. La loro curatrice, come indicato (v. supra consid. 4.5), ha comunque confermato che l'audizione non sarebbe stata nel loro interesse. La ricorrente del resto non solleva una violazione dell'art. 9 cpv. 2 LF-RMA, ma unicamente un arbitrario accertamento dei fatti, senza però nemmeno pretendere che l'ascolto dei figli di sette e cinque anni avrebbe avuto un influsso sull'esito del presente procedimento (v. art. 97 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 1.3). Date le circostanze concrete, il rinvio dell'incarto all'autorità precedente affinché senta i minori si esaurirebbe quindi, a ogni modo, in un vuoto esercizio procedurale (v. sentenza 5A_193/2023 del 6 aprile 2023 consid. 3.3). 
Nella misura in cui è ammissibile, la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti va ritenuta infondata. 
 
4.6.2. Sulla base delle circostanze stabilite dalla Corte cantonale, che la ricorrente non è riuscita ad invalidare (v. supra consid. 4.6.1), anche le censure in diritto di lesione degli art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e 5 LF-RMA appaiono infondate. Da dette circostanze non emerge infatti alcun grave rischio che il rientro dei minori presso il padre li esponga a un pericolo fisico o psichico o li metta in una situazione intollerabile.  
Riguardo al rischio di una situazione intollerabile, sia precisato che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, tale rischio non si realizza già solo per la separazione dalla madre, che - seppur sicuramente molto delicata - nel sistema della CArap non costituisce di per sé, per i figli che come in concreto già hanno compiuto due anni, una causa di impedimento al ritorno (DTF 130 III 530 consid. 3; sentenze 5A_228/2023 del 26 aprile 2023 consid. 4.2.2 con rinvii; 5A_96/2022 del 21 marzo 2022 consid. 5.1 in fine con rinvii). Considerato quindi che il collocamento presso il padre non risulta manifestamente contrario all'interesse dei minori (v. art. 5 lett. a LF-RMA), non occorre esaminare le altre condizioni cumulative esatte dall'art. 5 LF-RMA per riconoscere una situazione intollerabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap, segnatamente se possa o meno essere esatto dalla madre di riaccompagnare i figli negli Stati Uniti (v. art. 5 lett. b LF-RMA). 
 
5.  
 
5.1. Da quanto precede, discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Atteso che al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo in via supercautelare, si giustifica fissare un nuovo termine per il rientro dei minori. Alla ricorrente va così ordinato di assicurare il ritorno dei figli negli Stati Uniti entro domenica 3 novembre 2024. Le misure di esecuzione previste nell'impugnata sentenza vanno adattate corrispondentemente.  
Con l'emanazione della presente sentenza, la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso diviene priva d'oggetto. 
 
5.2. Giusta l'art. 14 LF-RMA, l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria a livello cantonale e federale. A meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap (e sull'art. 42 CArap), l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura di ritorno di un minore.  
Gli Stati Uniti hanno formulato una tale riserva, dichiarando di essere tenuti al pagamento delle spese di cui all'art. 26 cpv. 2 CArap solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal loro sistema di patrocinio giudiziario e giuridico (v. sentenza 5A_822/2013 citata consid. 4.1). La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità (art. 21 cpv. 1 lett. b della convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS 0.111]) e garantisce quindi la gratuità solo nel quadro dell'assistenza giudiziaria nazionale (v. sentenza 5A_756/2023 del 10 novembre 2023 consid. 7.2 con rinvii). 
La ricorrente, parte soccombente, ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio), che può essere in concreto accolta (art. 64 cpv. 1 LTF). L'avv. Marco Ciamei è incaricato del gratuito patrocinio della ricorrente e a tale titolo la cassa del Tribunale federale gli verserà un'adeguata indennità (art. 64 cpv. 2 LTF). Le spese giudiziarie, le quali comprendono anche i costi per la rappresentanza dei minori, sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), ma sono provvisoriamente sopportate dalla cassa del Tribunale federale. Anche la domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) formulata dall'opponente soddisfa le esigenze dell'art. 64 cpv. 1 LTF. La ricorrente è tenuta a versare spese ripetibili, non coperte dalla sua assistenza giudiziaria, all'opponente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; v. anche art. 26 cpv. 4 CArap). Considerata tuttavia la situazione finanziaria della ricorrente, l'opponente non sarà in misura di riscuotere tali spese ripetibili, per cui il suo patrocinatore è anch'esso direttamente indennizzato dalla cassa del Tribunale federale (art. 64 cpv. 2 LTF). La ricorrente è resa attenta al fatto che, se in seguito è in grado di farlo, è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale federale (art. 64 cpv. 4 LTF; v. sentenze 5A_756/2023 citata consid. 7.2 con rinvii; 5A_822/2013 citata consid. 4.2). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Ad A.________ è ordinato di collaborare al ritorno dei figli C.________, D.________, E.________ e F.________ negli Stati Uniti entro domenica 3 novembre 2024. Le misure di esecuzione previste nella sentenza impugnata vanno corrispondentemente adattate. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è accolta e le viene designato quale patrocinatore l'avv. Marco Ciamei. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è accolta e gli viene designato quale patrocinatore l'avv. Christopher Jackson. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, ma sopportate provvisoriamente dalla cassa del Tribunale federale. 
 
5.  
Le spese ripetibili di fr. 2'500.-- in favore dell'opponente per la procedura innanzi al Tribunale federale sono poste a carico della ricorrente, ma sopportate provvisoriamente dalla cassa del Tribunale federale, la quale verserà all'avv. Christopher Jackson, patrocinatore dell'opponente, un'indennità di fr. 2'500.--. 
 
6.  
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Marco Ciamei, patrocinatore della ricorrente, un'indennità di fr. 2'500.--. 
 
7.  
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Barbara Pezzati, curatrice dei minori, un'indennità di fr. 2'000.--. 
 
8.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice dei minori, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori. 
 
 
Losanna, 24 ottobre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini