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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_186/2020  
 
 
Sentenza del 26 giugno 2020  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Heine, giudice presidente, 
Viscione, Abrecht, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
SWICA Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, patrocinata dall'avv. Andrea Rotanzi, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (revisione della rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 febbraio 2020 (35.2019.12). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 28 gennaio 1991 B.________, nata nel 1954, in quel momento dipendente di un albergo-ristorante come cameriera e assicurata contro gli infortuni presso C.________ (confluita in Swica Assicurazioni SA; di seguito: la Swica), è caduta mentre stava sciando e ha riportato la frattura delle vertebre D8 e D9. A causa dell'infortunio, nel novembre 1991 B.________ è stata sottoposta a un intervento di spondilodesi D7-D10 con fissatore interno. L'assicuratore ha erogato le prestazioni e ha posto B.________ al beneficio di una rendita di invalidità con un grado del 50% dal 1° novembre 1993. Dal 1995 al 2007 l'assicurata si è sottoposta a cure fisioterapiche intensive in regime stazionario o in Day Hospital per 2-3 settimane annuali consecutive. Tali cure sono state assunte dalla Swica.  
 
A.b. Il 26 gennaio 2017 l'assicuratore ha avviato una procedura di revisione della rendita di invalidità e ha conferito l'incarico per l'esperimento di una perizia medica al Dr. med. D.________. Con decisione dell'8 agosto 2018, confermata su opposizione il 6 dicembre 2018, la Swica ha ridotto al 26% il grado di invalidità dal 1° agosto 2018.  
 
B.   
Con giudizio del 5 febbraio 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di B.________ e ha fissato il grado di invalidità al 43% dal 1° agosto 2018. 
 
C.   
Swica presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e conclude in via principale per la conferma della decisione su opposizione e in via subordinata per il rinvio alla Corte cantonale per nuova decisione. 
 
B.________ ha postulato la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) discusse in sede federale (DTF 144 V 388 consid. 2 pag. 394).  
 
2.   
Oggetto del contendere è soltanto sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia violato il diritto federale, applicando, in merito al salario da invalida dell'assicurata, una tabella diversa da quella applicata dall'assicuratore. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha richiamato innanzitutto i parametri per stabilire il reddito da invalido. La Corte cantonale ha osservato che l'assicuratore ha applicato la tabella T17 2014, settore delle attività d'ufficio/amministrative riservato alle donne, con qualifica e grado di responsabilità valore mediano, aggiornata al 2018. I giudici ticinesi hanno ricordato che per la perdita di guadagno computabile è decisivo per l'interessato l'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità lavorativa residua. La Corte cantonale ha accertato che l'assicurata è stata cameriera dal 1° aprile 1976 fino all'infortunio del 28 gennaio 1991. Dal 1992 al 2008 ha lavorato in un grotto gestito da sua sorella. L'assicurata ha affermato che il suo orario di lavoro non corrispondeva a quello di una cameriera normale, ma contemplava anche attività amministrative. Dato che sua sorella aveva cessato l'attività imprenditoriale, dal 1° gennaio 2009 si è iscritta in disoccupazione e dal 1° aprile 2009 ha anche svolto le occupazioni di "aiuto segretaria" in una macelleria e di "aiuto ricezione" presso l'albergo E.________" di Locarno. Senza attività lucrativa dall'autunno 2015, l'assicurata ha percepito le indennità di disoccupazione dal 2009 al 2017. La Corte cantonale ha poi ricordato che per la determinazione del reddito da invalido sono applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1. Questo principio conosce eccezioni quando ciò consente di determinare con maggiore precisione il reddito da invalido e quando all'assicurato è aperto il settore pubblico oltre a quello privato. Alla luce del percorso lavorativo dell'assicurata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha condiviso l'applicazione nella fattispecie del settore 4 della tabella T17, non ritenendo aperto il settore pubblico oltre a quello privato all'assicurata in ambito di attività a carattere amministrativo. Pur considerando l'esperienza lavorativa dell'opponente, la Corte cantonale ha concluso che il reddito da invalida potesse essere stabilito con maggior precisione, applicando i dati salariali relativi al livello di competenze 2 del ramo economico 77-82 ("attività amministrative e di servizi di supporto") di cui alla tabella RSS TA1.  
 
3.2. L'assicuratore ritiene che la scelta di una tabella sia una questione di diritto liberamente esaminabile dal Tribunale federale. Ricorda che la procedura di revisione ha trovato la sua giustificazione negli accertamenti medici e professionali e nella circostanza che l'assicurata era in grado di sfruttare maggiormente le proprie risorse. La ricorrente osserva che l'opponente ha ricoperto ruoli di grande responsabilità come la mansione di aiuto gerente in un'osteria, come quella di segretaria d'albergo e vice gerente di albergo. Ella poi ha frequentato il ginnasio a Locarno, detiene il diploma di addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo e parla anche tre lingue. La ricorrente si chiede perché, alla luce di queste circostanze, la Corte cantonale ha escluso che l'assicurata potesse lavorare anche nel settore pubblico. A ragione quindi la ricorrente avrebbe applicato la tabella T17, settore 4 e a torto il Tribunale cantonale delle assicurazioni si sarebbe riferito alla tabella TA1, attività del ramo "attività amministrative e di servizi di supporto", livello di competenze 2. A suo dire il Tribunale federale per un caso analogo ha avallato l'applicazione della tabella T17.  
 
4.  
 
4.1. La corretta applicazione delle tabelle delle Rilevazioni statistiche salariali (RSS), segnatamente la scelta della tabella e del livello di competenza applicabile, è una questione di diritto che il Tribunale federale rivaluta liberamente (DTF 143 V 295 consid. 2.4 pag. 297; 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). La RSS a sua volta si fonda sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) per classificare le attività in funzione delle attività economiche (sentenza 9C_480/2016 del 10 novembre 2016 consid. 5.2).  
 
4.2. Quando le tabelle RSS sono applicabili, ci si fonda di regola sui salari mensili contenuti nella tabella TA1, totale settore privato; ci si riferisce alla statistica dei salari lordi standardizzati, valore medio o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b), senza dimenticare che dall'RSS 2012 si dovrà richiamare la tabella TA1_skill-level e non quella TA_b (DTF 143 V 295 consid. 4.2.2 pag. 302 seg; 142 V 178 consid. 2.5.3.1 pag. 184 segg.).  
 
4.3. Talvolta occorrerà però riferirsi ai salari di singoli settori (settore 2 [produzione] o 3 [servizi]) o anche ad ambiti particolari. Tale eventualità si realizza se ciò risulta più obiettivo per considerare nel caso concreto un esigibile sfruttamento professionale della capacità lavorativa, segnatamente per assicurati che prima del danno alla salute per lungo tempo sono stati attivi in determinato ambito e un'occupazione in un altro ambito non può entrare in discussione. Le circostanze concrete della fattispecie possono giustificare l'applicazione della tabella T17 (già TA7; "settore privato e pubblico insieme"), anziché della tabella TA1, se tale scelta permette di fissare più precisamente il salario da (in) valido e se il settore in questione è adatto ed esigibile per l'assicurato (sentenze 8C_66/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2.2 e 4.3, 8C_212/2018 del 13 giugno 2018 consid. 4.4.1 con riferimenti e 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5.1, non pubblicato in DTF 133 V 545). Per esempio, è giustificato scostarsi dalla TA1 quando la precedente attività non è più esigibile per la persona assicurata ed essa deve essere tenuta a cercare un nuovo campo di attività, se solo si pensa che di massima è a disposizione l'intero ambito del mercato del lavoro (cfr. sentenza 9C_237/2007 consid. 5.2).  
 
4.4. Dagli accertamenti della Corte cantonale e dagli atti presenti nel fascicolo, non contestati dalle parti, risulta che l'assicurata al momento dell'infortunio era cameriera in un ristorante-albergo. Ella il 22 maggio 2018 ha trasmesso il contratto di lavoro con la macelleria F.________ SA (valido dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2011). L'interessata affermava che "il mio lavoro comprendeva l'accettazione telefonica o verbale delle ordinazioni, la compilazione per la consegna merci, il controllo fatture fornitori, l'incasso o il pagamento a contanti di fatture e il disbrigo generale di posta e corrispondenza fino all'arrivo della segretaria. Lavoravo dal lunedì al sabato solo su chiamata e a ore come da attestato mensile intermedio per la cassa disoccupazione dal 01.04.2009 al 31.12.2011". Dagli attestati risulta un tempo di lavoro mensile oscillante tra 11.50 ore e 36 ore. L'assicurata ha anche presentato i contratti di lavoro con l'albergo E.________ dal 2009-2015. Ella ha descritto la sua attività come segue: "il lavoro di segretaria di ricezione e colazioni comprendeva la notifica e registrazione nel PC del cliente in arrivo e in partenza, la fattura o il pagamento in contanti o con la carta di credito, la preparazione del piano giornaliero per colazioni e riordino camere, le ordinazioni merci varie per la colazione e pulizia, controllo camere, rispondere al telefono o per posta elettronica alla richiesta e riservazione camere, disbrigo generale della corrispondenza, l'apertura dell'albergo E.________ per le colazioni o la chiusura serale alle 20.00/21.00. Sostituivo i miei datori di lavoro durante la sua assenza". Nei fogli lavorativi di salario annuale si attestano 157,5 ore nel 2009, 160.2 nel 2010, 198.5 nel 2011, 168.5 nel 2012, 640.0 nel 2013, 640.0 nel 2014 e 517.4 nel 2015. Dal rapporto del Dr. med. D.________ dell'8 giugno 2018 risulta che l'assicurata ha affermato di essere cameriera e di aver lavorato in svariati alberghi e ristoranti come anche in una macelleria. Tuttavia, contrariamente all'opinione del medico, è possibile ricostruire quale sia stata la percentuale di impiego negli ultimi anni di attività professionale dell'opponente. Il Dr. med. D.________ ha osservato che non vedrebbe, alla luce delle affezioni riscontrate, lavorare l'assicurata come cameriera, ma piuttosto come segretaria d'albergo oltre il 60%, rispettivamente come ricezionista con una capacità lavorativa del 60% fino al 75%.  
 
4.5. L'assicuratore nel proprio ricorso dà una visione che non è attinente con la fattispecie. Innanzitutto non è possibile dare un peso specifico alla frequentazione del ginnasio da parte dell'assicurata. Infatti, notoriamente nel Cantone Ticino il ginnasio non era una scuola media superiore, bensì soltanto una delle due scelte (ginnasio o scuola maggiore) previste dalla scolarizzazione obbligatoria ticinese dopo la quinta elementare (cfr. anche ordinamento scolastico cantonale, in Scuola ticinese, anno I, n. 4, serie III, aprile 1972, pag. 4; consultabile in https://www4.ti.ch/decs/ds/pubblicazioni/edizioni-precedenti/1972-1980/). Nemmeno si può sostenere, come pretende la ricorrente, che l'opponente abbia assunto mansioni di "grandi responsabilità" presso i datori di lavoro, ove era stata assunta. Ella non ha mai svolto alcuna mansione dirigenziale: inizialmente ha cominciato la propria attività professionale come cameriera in un ristorante per poi passare a tempo parziale a svolgere mansioni sostanzialmente amministrative, ma sempre sotto la vigilanza di altre persone, nei settori alberghiero, della ristorazione o del commercio al dettaglio. Sulla base dei fatti accertati dalla Corte cantonale e su cui, in assenza di una contestazione, il Tribunale federale non vede ragioni per scostarsene (consid. 1.1), l'assicuratore non ha dimostrato che ricorrano le condizioni per derogare al principio secondo cui nell'applicazione dei salari statistici si debba far riferimento di massima alla tabella TA1 (consid. 4.3).  
 
4.6. Trattandosi dell'unica censura contenuta nel ricorso, non si giustifica di esaminare altri aspetti che non saltano all'occhio e non sono sollevati dall'assicuratore (consid. 1.2).  
 
5.   
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore verserà anche una congrua indennità al patrocinatore dell'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà al patrocinatore dell'opponente la somma di fr. 2800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 26 giugno 2020 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Heine 
 
Il Cancelliere: Bernasconi