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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1006/2022  
 
 
Sentenza del 28 novembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hänni, Hartmann, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Michele Bernasconi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto. 
 
Oggetto 
Misure disciplinari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.460). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con e-mail dell'8 giugno e del 30 settembre 2019, l'avv. E.________ si è rivolto all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (di seguito: OATI) segnalando che una società, sua cliente, aveva ricevuto, in due occasioni, delle newsletter da parte dello studio legale e notarile F.________. Queste presentavano, essenzialmente, recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali rientranti nel campo di competenza dell'attività dello studio legale come, ad esempio, la decorrenza dei termini per l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori oppure il divieto di locare un appartamento in PPP mediante la piattaforma G.________ (art. 105 cpv. 2 LTF). Posto che la destinataria non aveva dato il suo consenso, il suo indirizzo e-mail né i suoi dati personali e non era nemmeno stata interpellata in altro modo, l'avv. E.________ ha interrogato l'OATI circa la compatibilità di tale modo di procedere con la deontologia professionale.  
 
A.b. Il 23 ottobre 2019 la Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino (di seguito: la CAvv) ha aperto nei confronti degli avv. A.________, B.________, C.________ e D.________ un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di accaparramento di clienti mediante pubblicità (art. 12 lett. d della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati; LLCA [RS 935.61]). Chiamati a determinarsi, gli interessati hanno contestato ogni addebito, affermando in particolare di avere inviato le newsletter soltanto a persone cui, direttamente o indirettamente, il loro studio legale aveva già prestato consulenza.  
Il 14 novembre 2019, la CAvv ha quindi invitato l'avv. E.________ a fornire una dichiarazione scritta e firmata dalla sua patrocinata indicando se fosse mai stata cliente dello studio legale in questione. Il 29 novembre 2019, è stata trasmessa la dichiarazione richiesta la quale, come convenuto, doveva rimanere segretata nel dossier. 
 
B.  
 
B.a. Il 19 maggio 2020, la CAvv ha inflitto agli avv. A.________, B.________, C.________ e D.________ una multa disciplinare di fr. 600.-- ciascuno per violazione delle regole professionali in materia di pubblicità. Ha considerato, in sostanza, che le controverse newsletter, inviate sia a clienti che non clienti dello studio legale, avevano connotazioni intrusive ed eccessive.  
 
B.b. Adito su ricorso dagli interessati il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha annullato, con sentenza del 22 febbraio 2021, la decisione della CAvv per violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti e le ha rinviato gli atti per nuovo giudizio.  
Il 12 ottobre 2021, dopo avere concesso ai quattro avvocati la facoltà di esprimersi sulla dichiarazione della cliente dell'avv. E.________, la Commissione ha confermato le multe inflitte. 
 
C.  
Il 7novembre 2022 il Tribunale amministrativo cantonale, in parziale accoglimento del gravame esperito dai quattro avvocati, ha annullato e riformato la decisione della Commissione del 12 ottobre 2021 nel senso che nei loro confronti veniva pronunciato un ammonimento. 
 
D.  
Il 9 dicembre 2022 gli avv. A.________, B.________, C.________ e D.________ hanno inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione della CAvv. In via subordinata domandano che, annullato il giudizio impugnato, gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
Chiamati a determinarsi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni del giudizio querelato, mentre la CAvv, senza formulare osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale di giustizia non si è espresso. I ricorrenti hanno replicato il 28 marzo 2023. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiamo). 
 
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico (sentenza 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 1) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Essa è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari del giudizio impugnato, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.2. Le conclusioni dei ricorrenti volte all'annullamento della decisione della CAvv sono inammissibili. Infatti, a causa del carattere devolutivo del ricorso tale atto è stato sostituito dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, di modo che solo questa pronuncia può essere oggetto di disamina (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
I ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza querelata. Delle conclusioni meramente cassatorie sono di principio insufficienti (cfr. art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 1.2 e rinvii). Tuttavia quando, come nella fattispecie, un litigio concerne una sanzione disciplinare che, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnativa, deriva dalla sentenza querelata, la parte ricorrente che contesta tale sanzione può postulare unicamente l'annullamento del giudizio querelato. In effetti, se il ricorso dovesse essere accolto, il Tribunale federale non sarebbe obbligato a riformare la sentenza litigiosa, ma potrebbe limitarsi ad annullarla, sopprimendo così la sanzione disciplinare inflitta (sentenza 2C_395/2021 del 9 maggio 2023 consid. 1.3 e richiami). 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Devono in effetti essere indicati in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Incombe alla parte ricorrente dimostrare l'arbitrio, con una motivazione che risponda alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, rispettivamente dall'art. 106 cpv. 2 LTF; il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; sentenza 2C_101/2023 già citata consid. 3 e rinvii).  
 
3.  
Innanzitutto i ricorrenti censurano un accertamento manifestamente errato dei fatti. Adducono che, contrariamente alla tesi della Corte cantonale, l'invio delle newsletter sarebbe stato preceduto da un accurato lavoro di selezione e cernita dei potenziali interessati tra i recapiti di posta elettronica di clienti ed ex clienti dello studio legale. 
 
3.1. L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto d'arbitrio qualora l'autorità abbia manifestamente travisato il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o abbia tratto dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_526/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.1). Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (sentenza 2C_513/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2 e richiami).  
 
3.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che le newsletter litigiose, le quali trattavano di temi disparati del diritto, erano state inviate indistintamente a tutti i clienti dello studio legale, senza che la cerchia dei potenziali interessati fosse stata determinata in alcun modo e senza che i destinatari avessero in qualche modo manifestato il loro interesse a riceverle. Del resto, come rilevato dalla Corte cantonale, i ricorrenti medesimi non avevano contestato di avere effettuato un invio in massa indifferenziato.  
 
3.3. Queste constatazioni non appaiono inficiate d'arbitrio. In effetti, i ricorrenti non hanno specificato né dimostrato di aver applicato criteri specifici o di aver adottato misure affinché le newsletter venissero inviate unicamente a una determinata cerchia di destinatari (ad esempio, clienti con bisogni giuridici specifici o le cui attività rientravano nei settori giuridici ai quali si riferiva il contenuto dei citati documenti). Inoltre, essi hanno ammesso di aver "trasmesso le newsletter soltanto alla cerchia dei clienti dello Studio, perché questo era il loro vero intendimento" (vedasi ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, pag. 6), senza tuttavia specificare quali criteri erano stati scelti per distinguere tra i clienti. Ora limitarsi ad affermare - in maniera meramente appellatoria - di avere effettuato una selezione degli indirizzi e-mail non è all'evidenza idoneo (cfr. supra consid. 3.1 in fine) per dimostrare che la Corte cantonale avrebbe travisato il senso o la portata dei mezzi di prova offerti rispettivamente che ne avrebbe tratto delle deduzioni insostenibili. Alla luce di questi elementi, l'accertamento dei fatti del Tribunale amministrativo non può di conseguenza essere definito arbitrario.  
 
3.4. Per il resto, siccome nel caso specifico i ricorrenti non li mettono validamente in discussione - con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario (DTF 145 IV 154 consid. 1.1) - i fatti che risultano dal giudizio querelato vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr. supra consid. 2.2).  
 
4.  
Oggetto di disamina è la misura disciplinare inflitta ai ricorrenti per violazione dell'art. 12 lett. d LLCA, norma che disciplina la facoltà per l'avvocato di pubblicizzare i servizi offerti. 
 
4.1. In applicazione di questa disposizione, che consacra il principio dell'ammissibilità della pubblicità, l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico (ATF 139 II 173 consid. 2.2; sentenza 2C_985/2021 del 16 novembre 2022 consid. 4.3). In virtù dei criteri dell'oggettività e dei bisogni d'informazione del pubblico - i quali si riferiscono alla giurisprudenza federale anteriore alla LLCA tuttora pertinente (DTF 139 II 173 consid. 6.2.1) - una pubblicità moderata e accurata dal punto di vista dei fatti soddisfa i bisogni d'informazione del pubblico ed è ammissibile (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2).  
 
4.1.1. Come ben ricordato dalla Corte cantonale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Detto criterio impone una certa moderazione nel senso che la pubblicità dell'avvocato, la quale deve presentare un carattere informativo, deve invece rinunciare a metodi sensazionalistici, eccessivi e spropositati. Queste restrizioni concernono sia il contenuto che le forme e i metodi di pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2; sentenza 2C_901/2019 del 25 agosto 2020 consid. 4.4.2 e richiami).  
 
4.1.2. Per quanto riguarda la nozione di "bisogni d'informazione del pubblico", la stessa fa riferimento essenzialmente alle informazioni relative allo studio legale, ai suoi campi di attività, ai dati di contatto come anche ad indicazioni complementari, ad esempio, se lo stesso si occupa di "consulenza e di rappresentanza in giudizio". A seconda del luogo in cui la pubblicità deve esplicare effetto, i bisogni d'informazione del pubblico possono essere più o meno importanti (sentenza 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3.2). Il Tribunale federale, che ha già avuto modo di pronunciarsi su tale problematica, ha ad esempio giudicato che un'insegna luminosa di 9,40 m sulla quale figurava il nome dello studio legale, apposta sulla facciata di un edificio in cui esso era situato e che si affacciava su un'arteria molto frequentata, non rispondeva ai bisogni d'informazione del pubblico perché le caratteristiche dell'insegna, le sue dimensioni e la sua situazione non soddisfacevano il requisito della moderazione esatto per la pubblicità (DTF 139 II 173 consid. 7.2). Allo stesso modo ha osservato che dei flash pubblicitari di otto secondi, che proiettavano il nome dello studio legale, il suo logo e uno slogan pubblicitario su delle insegne illuminate di diversi metri quadrati, sette o otto volte durante una partita di hockey su ghiaccio, non costituivano, visti i metodi sensazionalistici utilizzati, una pubblicità appropriata durante una tale manifestazione (sentenza 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2).  
 
4.1.3. Come ben osservato dal Tribunale cantonale amministrativo, sebbene l'indeterminatezza dei criteri legali ("fatti oggettivi" - "bisogni d'informazione del pubblico"), voluta dal legislatore, possa rendere più arduo tracciare un limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso concreto, essa permette nondimeno di trovare una soluzione che si adatta alle particolarità concrete della situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (DTF 139 II 173 consid. 6.3.1 e 6.3.2 e richiami).  
 
4.2. Anche se la LLCA disciplina esaustivamente le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura, le norme deontologiche possono contribuire a concretizzarle, ma solo in quanto esprimano un'opinione ampiamente diffusa a livello nazionale (DTF 144 II 473 consid. 4.4 e sentenza 2C_101/2023 già citata consid. 7.1 e rispettivi richiami). Giusta l'art. 16 cpv. 2 del Codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (di seguito: CSD), nella versione in vigore quando la Corte cantonale si è pronunciata, la pubblicità dell'avvocato, autorizzata, deve essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e salvaguardare il segreto professionale. Nell'attuale versione del CSD, in vigore dal 1° luglio 2023, il nuovo art. 25 CSD non differisce fondamentalmente dal previgente art. 16 siccome sancisce che l'avvocato può fare pubblicità, la quale deve, segnatamente, essere veritiera, oggettivamente connessa alla sua attività professionale nonché rispettare il segreto professionale.  
 
5.  
Nella fattispecie è incontestato che ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA e del previgente art. 16 cpv. 2 CSD (attuale art. 25 CSD) gli avvocati possono fare pubblicità per il loro studio legale. È altresì indubbio che l'invio delle controverse newsletter costituisce una pubblicità ai sensi di citate disposizioni e che quest'ultima soddisfa il criterio dell'oggettività. Dibattuto è invece il quesito di sapere se dette newsletter corrispondano ai bisogni d'informazione del pubblico. Il Tribunale federale infatti non si è ancora espresso sulla questione di sapere se l'invio da parte di un avvocato ai propri clienti di simili documenti è conforme al sopramenzionato criterio. 
 
5.1. A parere dei ricorrenti che citano alcuni contributi dottrinali, segnatamente WALTER FELLMANN (in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, 2011, n. 115d all'art. 12 LLCA) il quale da parte sua si richiama alla dottrina tedesca, in particolare a MARTIN W. HUFF (Die zielgruppenorientierte Werbung von Rechtsanwälten - ein zulässiges Werbeinstrument, in NJW 2003, fascicolo 49, pagg. 3525), l'invio di newsletter da parte di un avvocato costituirebbe della pubblicità mirata che risponderebbe a un bisogno d'informazione del pubblico e sarebbe quindi lecita.  
 
5.2. Se la dottrina non esclude che si possa, in linea di principio, inviare una newsletter, un opuscolo o una lettera circolare al fine di far conoscere un avvocato o uno studio legale, gli autori divergono invece riguardo alle esigenze - relative al contenuto e ai destinatari - che detti invii devono soddisfare al fine di ossequiare il criterio dei bisogni d'informazione del pubblico. Per quanto riguarda il contenuto, la dottrina ritiene in modo unanime che solo delle informazioni oggettive sono ammissibili, ad eccezione di qualsiasi accenno ai clienti, al volume degli affari o ai risultati raggiunti (vedasi, ad esempio, MICHEL VALTICOS in: Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2a ed., 2022 n. 198 all'art. 12 LLCA). Per quanto concerne invece i destinatari le opinioni divergono. Taluni autori (FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET in: Droit de la profession d'avocat, 2009, pag. 625 n. 1528; MICHEL VALTICOS, op. cit. n. 201 all'art. 12 LLCA; ALAIN WURZBURGER in: L'avocat moderne, 1998, pag. 240; Attilio Rampini, "Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale" in: 3a ed. della Maratona del Diritto dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, 22 novembre 2019, pagg. 6-7; MICHEL VALTICOS, LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2020 in: SJ 2003 II p. 256) considerano che procedere a degli invii individualizzati - mandare cioè simili documenti a clienti attuali e relazioni commerciali per i quali il contenuto potrebbe essere d'interesse o che ne avrebbero fatto richiesta - è ammissibile, mentre un invio indifferenziato ("mailing"), ossia a destinatari sconosciuti o non precisati non rispetterebbe invece i bisogni d'informazione del pubblico (vedasi anche ORDRE DES AVOCATS, GENÈVE, Publicité des avocats, Vade-mecum, version mai 2021 pag. cifre 5 e 6).  
Altri autori (di cui alcuni rinviano alla dottrina tedesca citata dai qui ricorrenti) sono invece del parere che una spedizione generalizzata sia ammissibile (BENOÎT CHAPUIS in: La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocat, 2017 pag. 112 lett. d; ANDREA SCHÜTZ, Anwaltswerbung in der Schweiz - UWG als Alternative zu Art. 12 lit. d BGFA?, 2010, pag. 373 e rinvii dottrinali; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2a ed., n. 429 e 431). 
In ogni caso l'invio non dev'essere tale da infastidire i destinatari, in particolare a causa della frequenza, del carattere intrusivo o ancora del contenuto. Ad esempio non è immaginabile che un avvocato spedisca delle informazioni sul diritto del divorzio o concernente il diritto delle successioni a persone che non l'hanno mai sollecitato al riguardo (Benoît Chappuis, op. cit., pag. 112; François Bohnet / Vincent Martenet, op. cit., pag. 626 seg.; Attilio Rampini, op. cit., pag. 7). 
 
5.3. Nella fattispecie, per quanto concerne i bisogni d'informazione del pubblico, il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che le newsletter trattavano di temi disparati ed erano state inviate indistintamente a tutti i clienti - attuali o meno - dello studio legale. Dell'avviso dei Giudici ticinesi, un invio generalizzato a tutti coloro che si erano rivolti allo studio legale per pratiche che non necessariamente attingevano alle materie affrontate nelle newsletter e che, inoltre, non avevano acconsentito a riceverle non era ammissibile. Infatti, una tale pubblicità, indirizzata a un largo pubblico, era, secondo loro, illecita poiché suscettibile di indurre le persone a sollecitare i servizi dell'avvocato anche quando non ne avrebbero bisogno. Senza poi trascurare le implicazioni dal profilo della legge federale contro la concorrenza sleale. Essi sono quindi giunti alla conclusione che l'invio delle controverse newsletter non rispondeva ai bisogni d'informazione del pubblico e disattendeva quindi l'art. 12 lett. d LLCA. Non veniva invece preso in considerazione l'invio delle newsletter a un terzo non cliente dello studio legale (in casu alla cliente dell'avvocato E.________), siccome risultava trattarsi di un caso isolato, riconducibile ad un errore ammesso dai ricorrenti, non invece ad un invio mirato.  
 
5.4. Considerati i fatti accertati senza arbitrio dall'autorità precedente, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr. supra consid. 3.3), ossia che le newsletter litigiose sono state inviate a tutti clienti passati e attuali dello studio legale senza tenere conto dei motivi per i quali si sono rivolti allo studio legale, l'opinione del Tribunale cantonale amministrativo - che ravvisa in questi invii di massa indifferenziati una pubblicità illecita che disattende l'art. 12 let. d LLCA - appare corretta e va pertanto confermata. Al riguardo va sottolineato in particolare che i destinatari delle newsletter non avevano manifestato il loro interesse né dato il loro consenso alla ricezione delle stesse, il cui contenuto non si limitava a informazioni specifiche sullo studio legale ma affrontava più argomenti giuridici che non avevano nulla a che vedere con i motivi per i quali dette persone si erano rivolte allo studio legale. In accordo con la dottrina maggioritaria, una tale pubblicità non combacia con i bisogni d'informazione del pubblico, i quali devono essere più mirati, e non rispetta quindi le esigenze della giurisprudenza illustrate in precedenza (cfr. supra consid. 4.1). Il Tribunale cantonale amministrativo non ha quindi disatteso il diritto federale giungendo alla conclusione che gli invii litigiosi violano l'art. 12 lett. d LLCA.  
 
5.5. Gli argomenti sollevati dai ricorrenti in proposito non permettono di giungere ad un'altra conclusione. Innanzitutto perché in quanto affermano che gli invii contestati adempivano le esigenze della pubblicità mirata, ciò non è affatto il caso, come già osservato in precedenza (cfr. supra consid. 3.3). Poi, perché i contributi dottrinali da loro richiamati (cfr. supra consid. 5.1) non appaiano pertinenti in concreto. In effetti, anche se gli autori citati argomentano in favore dell'ammissibilità di una "zielgruppenorientierte Werbung" - di cui la newsletter litigiosa sarebbe un esempio - essi ritengono tuttavia che una tale pubblicità deve essere inviata ad un gruppo preciso di destinatari, cioè potenziali clienti determinati in base agli ambiti nei quali lo studio legale si è specializzato (cfr. Martin Huff, op. cit., pag. 3525 e gli altri autori citati). Ne discende che la loro opinione non è d'interesse nella fattispecie perché gli invii litigiosi sono stati effettuati senza stabilire con precisione la cerchia dei potenziali interessati (cfr. supra consid. 3.3).  
 
5.6. In conclusione, è senza contravvenire al diritto federale che i Giudici cantonali hanno ritenuto che i ricorrenti avevano violato l'art. 12 lett. d LLCA. Le censure sollevate in proposito non possono dunque che essere scartate.  
 
6.  
Rimane da esaminare la proporzionalità della sanzione inflitta. 
 
6.1. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LLCA, in caso di violazione della legge, l'autorità di vigilanza può infliggere un avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.-- (lett. c); la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo (lett. d) e il divieto definitivo di esercitare (lett. e).  
La scelta delle misure disciplinari da adottare spetta in primo luogo all'autorità di sorveglianza, la cui decisione deve in ogni caso sempre rispettare i principi della parità di trattamento, della proporzionalità e del divieto dell'arbitrio. Il Tribunale federale si impone riserbo laddove è in discussione la determinazione della sanzione disciplinare. Come già spiegato da questa Corte, le autorità cantonali dispongono in materia di un ampio margine di apprezzamento (sentenze 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 5.1 e 2C_988/2017 del 19 settembre 2018 consid. 6.1, non pubblicato in ATF 144 II 473), ragione per cui essa interviene a correggerne l'operato solo quando la sanzione sconfina nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento ed appaia quindi chiaramente sproporzionata, cioè inficiata d'arbitrio (sentenze 2C_679/2021 del 10 ottobre 2023 consid. 6.2 e 2C_101/2023 già citata consid. 8.1 e rispettivi richiami). Devono inoltre anche essere presi in considerazione gli antecedenti dell'interessato (sentenza 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 5.1 e rinvii). 
 
6.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che gli invii litigiosi si riferivano a due sole edizioni della newsletter. Per quanto riguarda l'unico invio ad un terzo che non era cliente dello studio legale, lo stesso era dovuto ad un errore e non si trattava di un tentativo di accaparrarsi nuova clientela. La Corte cantonale ha poi rilevato l'assenza di precedenti disciplinari degli interessati nonché il buon comportamento tenuto durante il procedimento. Alle luce di questi elementi e delle circostanze del caso di specie, i Giudici ticinesi hanno quindi pronunciato nei confronti dei ricorrenti un ammonimento. Ora non vi è nulla di insostenibile né di arbitrario in una simile analisi - che non è peraltro oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti - la quale appare invece del tutto rispettosa del principio di proporzionalità e va pertanto confermata (cfr. sentenza 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 5 e richiami).  
 
7.  
 
7.1. Per quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto.  
 
7.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale di giustizia. 
 
 
Losanna, 28 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud