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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_852/2019  
 
 
Sentenza del 24 febbraio 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Alain Susin, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio: provvedimenti cautelari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2018.35). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
I coniugi A.________ e B.________ (sposatisi nel 1995) si sono separati nel giugno del 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento dove vive con il nuovo partner, C.________, dal luglio del 2013. 
 
Con decreto 8 marzo 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto l'istanza a protezione dell'unione coniugale, poi tramutata in istanza di provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, introdotta da A.________, obbligando il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2'422.-- mensili a partire dal 22 settembre 2015. 
 
B.   
Mediante sentenza 27 settembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di B.________, fissando i contributi alimentari cautelari in fr. 1'975.-- mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 2015 e in fr. 1'690.-- mensili dal 1° gennaio al 19 maggio 2016 e sopprimendo il contributo a partire dal 20 maggio 2016 per concubinato qualificato della beneficiaria. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 25 ottobre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di fissare i contributi alimentari cautelari in fr. 1'975.-- mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 2015 e in fr. 1'690.-- mensili dal 1° gennaio [2016] in poi (con conseguente modifica di spese e ripetibili di appello) e in via subordinata di rinviare gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. 
Mediante decreto presidenziale 22 novembre 2019 al ricorso è stato negato il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto da una parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 426 consid. 2.2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il gravame si rivela quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1 e 5.2), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).  
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).  
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). 
 
2.  
 
2.1. In concreto è litigioso il versamento di un contributo alimentare cautelare in pendenza di divorzio nei confronti di un coniuge (la qui ricorrente) che vive in comunione domestica con un nuovo partner.  
 
Gli effetti di una tale convivenza sul contributo di mantenimento vanno esaminati caso per caso (DTF 138 III 97 consid. 2.3). 
 
2.1.1. Se il coniuge è finanziariamente aiutato dal nuovo partner, il contributo alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni da esso effettivamente fornite (DTF 138 III 97 consid. 2.3.1).  
 
2.1.2. Anche se non c'è alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate, può comunque sussistere un concubinato semplice ("comunione di tetto e di tavola"), che consente un risparmio nei costi di sostentamento. Determinante non è la durata della convivenza, ma il vantaggio economico derivatone. I conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni (importo base, alloggio, ecc.), anche se il contributo effettivo dell'uno è inferiore a quello dell'altro. Tale risparmio va considerato nel calcolo del fabbisogno del creditore alimentare (DTF 138 III 97 consid. 2.3.2).  
 
2.1.3. Infine, se il coniuge avente diritto al contributo di mantenimento vive con il nuovo partner in un concubinato qualificato, non è arbitrario considerare che il contributo alimentare dovuto al coniuge possa essere soppresso. Per un siffatto concubinato si intende una comunione di vita impiantata in modo duraturo tra due persone e di carattere fondamentalmente esclusivo, con una componente spirituale, fisica ed economica, e che può, in altre parole, essere definita una "comunione di tetto, di tavola e di letto". Per apprezzare la qualità di una comunione di vita, il Giudice deve prendere in considerazione l'insieme delle circostanze della convivenza. Il contributo alimentare va soppresso se il coniuge vive in un'unione stabile, che gli procura dei vantaggi analoghi al matrimonio. Determinante non è (più) il criterio dell'abuso di diritto, ma sapere se l'ex coniuge forma con il suo nuovo partner una comunione di vita così stretta che quest'ultimo appare disposto ad assicurargli la fedeltà e l'assistenza che l'art. 159 cpv. 3 CC impone alle persone coniugate. Il fatto che i concubini dispongano o meno dei mezzi economici necessari è irrilevante (DTF 138 III 97 consid. 2.3.3; sentenza 5A_470/2013 del 26 settembre 2013 consid. 4.2).  
 
Nei provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio spetta al debitore alimentare rendere verosimile che il coniuge vive in un concubinato qualificato con un nuovo partner (v. DTF 138 III 97 consid. 3.4.2). Se al momento dell'introduzione della procedura la convivenza dura già da cinque anni, vi è tuttavia la presunzione - rovesciabile - che si tratti di un concubinato qualificato (DTF 138 III 97 consid. 3.4.2). La soppressione del contributo alimentare è possibile anche se la convivenza non ha ancora raggiunto la durata di cinque anni ma presenta, in virtù di altri fattori, una stabilità sufficiente (sentenza 5A_620/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.2.2 in fine con rinvii; v. anche DTF 145 I 108 consid. 4.4.6 con rinvio). 
 
2.2. I Giudici cantonali hanno evidenziato che, per determinare l'esistenza di un concubinato qualificato, poco importa lo stato civile del nuovo partner o il fatto che esso sia in grado di mantenere l'altra persona. Decisivo è sapere se il coniuge ha costituito con il nuovo partner una comunione di vita così stretta da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stregua di un consorte. Secondo la Corte cantonale, ciò appare verosimile nella presente fattispecie considerato che dall'istruttoria (e in particolare dalle audizioni testimoniali del nuovo partner) è emerso che la relazione è stabile e di carattere esclusivo, che la ricorrente ha assistito il compagno in un momento di difficoltà concedendogli nel 2014 un mutuo di fr. 10'000.-- e rinunciando provvisoriamente a riscuotere la partecipazione di lui alle spese di alloggio (fr. 600.-- mensili) e che egli ha manifestato identica disponibilità verso la ricorrente in caso di bisogno. I Giudici cantonali hanno quindi deciso, a differenza del Pretore aggiunto, di annullare il contributo alimentare in favore della moglie a partire dal 20 maggio 2016 (data in cui il marito ne ha chiesto la soppressione).  
 
2.3. La ricorrente ritiene che la Corte cantonale, concludendo all'esistenza di un concubinato qualificato, sia incorsa nell'arbitrio (art. 9 Cost.). Sottolinea che al momento dell'introduzione della domanda volta alla soppressione del contributo alimentare (20 maggio 2016) non erano ancora trascorsi cinque anni dall'inizio della convivenza con il nuovo partner (ossia dal luglio del 2013). Rileva inoltre che il sostegno economico del nuovo partner si limita a fr. 600.-- mensili a titolo di partecipazione alle spese di alloggio e non può quindi essere parificato a quello di un coniuge; il prestito concessogli di fr. 10'000.-- denoterebbe anzi la sua precaria situazione finanziaria. A suo dire, gli elementi agli atti (segnatamente la deposizione del suo nuovo partner) non sarebbero sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'unione parificabile ad un vincolo coniugale, ma permetterebbero tuttalpiù di concludere all'esistenza di una semplice convivenza: ella infatti non avrebbe a sua volta riconosciuto trovarsi in una relazione stabile ed esclusiva assimilabile a quella tra coniugi e difetterebbe anche un "eventuale progetto comune dei contestati concubini qualificati ".  
 
2.4. Come già spiegato, il fatto che i concubini non siano economicamente in grado di prestarsi mutua assistenza in caso di bisogno non consente di negare che si tratti di un concubinato qualificato (supra consid. 2.1.3). Non lo consente nemmeno il fatto che la comunione domestica durasse da meno di cinque anni al momento dell'introduzione della richiesta di soppressione del contributo alimentare (supra consid. 2.1.3). Secondo la Corte cantonale, l'opponente ha infatti saputo rendere verosimile che la convivenza della ricorrente con il nuovo partner è impiantata in modo duraturo e presenta una stabilità sufficiente per essere assimilabile a quella coniugale e per giustificare quindi la soppressione del contributo. La ricorrente contesta tale apprezzamento delle prove e la conclusione giuridica trattane, ma con la sua argomentazione si limita ad opporre la propria soluzione a quella dei Giudici cantonali, senza indicare in che modo quest'ultima sarebbe non solo discutibile o errata, ma manifestamente insostenibile.  
 
Occorre pertanto ritenere che la sentenza impugnata resiste alla censura d'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'applicazione del diritto. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente è inoltre tenuta a versare adeguate ripetibili all'opponente per le sue osservazioni del 18 novembre 2019, mediante le quali si è opposto con successo al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 febbraio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini