Regesto
Art. 4 Cost.; carattere concludente e forza probatoria di una perizia tecnica (analisi di prove di un incendio) nel processo penale.
In materia tecnica, il giudice si scosta dall'avviso di un esperto giudiziario soltanto in presenza di motivi validi. L'apprezzamento delle prove e la soluzione delle questioni giuridiche compete al giudice. Questi deve esaminare se sulla base degli ulteriori mezzi di prova e delle allegazioni delle parti sussistano serie obiezioni contro il carattere concludente delle esposizioni peritali. Qualora al giudice il carattere concludente di una perizia appaia dubbio in punti determinanti egli deve, all'occorrenza, assumere prove complementari allo scopo di dissipare questi dubbi. Il fondarsi su una perizia non concludente, rispettivamente la rinuncia a compiere accertamenti probatori complementari può costituire un apprezzamento arbitrario delle prove (art. 4 Cost.). Ciò non è il caso in concreto.