Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 276 cpv. 3 e art. 289 cpv. 2 CC; legittimazione attiva del figlio al cui mantenimento provvedono l'ente pubblico o dei terzi.
I genitori non sono liberati dal loro obbligo di mantenimento quando il figlio provvede al proprio mantenimento grazie alle prestazioni di terzi e non con il provento del suo lavoro o con altri mezzi propri (consid. 4a).
Solo l'ente pubblico è surrogato nei diritti del figlio, quando ne assume il mantenimento. Se un terzo contribuisce volontariamente al mantenimento del figlio, egli estingue, fino a concorrenza del contributo, l'obbligazione di mantenimento dei genitori, ma può, in linea di principio, far valere contro di essi pretese di regresso fondate sulla gestione d'affari senza mandato. In entrambi i casi il figlio perde, per l'ammontare delle prestazioni versate, la legittimazione per convenire in giudizio i genitori (consid. 4b e c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 276 cpv. 3 e art. 289 cpv. 2 CC