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Regesto

Art. 27, 51 cpv. 2, art. 94, 98 cpv. 3, art. 189 cpv. 4 Cost.; art. 1 segg. LCA; art. 2 LSA; Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE; libertà economica; ammissibilità di un'attività economica dello Stato in generale e dell'impresa di assicurazione cose cantonale di Glarona (Glarnersach) in particolare; potere d'esame del Tribunale federale dopo l'approvazione di una costituzione cantonale da parte dell'Assemblea federale.
Controllo di una costituzione cantonale (consid. 5). Quando un'impresa statale svolge un'attività che include gli stessi diritti e obblighi che un imprenditore privato ed è in concorrenza con il medesimo, essa non è niente di più che un concorrente supplementare, di modo che non si è confrontati con una restrizione della liberà economica individuale (art. 27 Cost.), fintanto che la misura statale non porta praticamente a estromettere l'offerta privata (consid. 6.2). Un'attività economica dello Stato è compatibile con il principio della libertà economica (art. 94 cpv. 4 Cost.) se è fondata su una base legale formale, persegue uno scopo d'interesse pubblico, rimane proporzionale e rispetta il principio della neutralità concorrenziale (consid. 6.3). L'estensione del campo di attività della Glarnersach corrisponde alla volontà del legislatore del Cantone di Glarona (consid. 7) ciò che, nel
caso concreto, costituisce un interesse pubblico sufficiente, tanto più che esso non è in ogni caso di natura meramente fiscale (consid. 8). La neutralità concorrenziale dell'attività economica dello Stato vieta ogni sussidio trasversale tra l'attività di monopolio e quella soggetta a concorrenza (consid. 9.1-9.3). Un'impresa di assicurazione pubblica non è assoggettata alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori, nemmeno per la sua attività soggetta alla concorrenza (consid. 9.5). Nessuna violazione dell'Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE (consid. 10). I contratti di assicurazione conclusi in relazione all'attività soggetta a concorrenza soggiacciono alla legge sul contratto d'assicurazione (consid. 11.2).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 189 cpv. 4 Cost., art. 2 LSA, art. 27 Cost., art. 94 cpv. 4 Cost.

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