Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto a

Art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS; art. 1 lett. h e i nonché art. 3 n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; assoggettamento all'AVS.
Una cittadina germanica senza domicilio in Svizzera, che lavora per un'opera missionaria svizzera in Tanzania, non è assicurata a titolo obbligatorio all'AVS svizzera. In difetto di un domicilio in uno Stato membro, non può far valere un diritto alla parità di trattamento con cittadini svizzeri attivi all'estero fondandosi sull'art. 3 n. 1 del Regolamento n. 1408/71 (consid. 3.1-3.3).

Regesto b

Art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; principio della parità di trattamento in materia di vantaggi sociali.
L'assoggettamento obbligatorio all'AVS non rientra nel campo di applicazione materiale di un "vantaggio sociale", ma concerne una prestazione della sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4 n. 1 lett. c del Regolamento n. 1408/71 (consid. 3.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 3 n. 1 del, Art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC