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Regesto

Divieto di reformatio in peius; art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP.
Il divieto di reformatio in peius giusta l'art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP è violato non solo in presenza di un inasprimento della sanzione, ma anche di una qualificazione giuridica più grave dei fatti. Ciò è il caso sia ove la nuova fattispecie penale commini una pena più severa, ossia una pena massima o minima più elevata, sia ove siano ritenute infrazioni supplementari. Tale divieto è parimenti disatteso qualora in appello l'interessato sia condannato per un reato consumato invece di tentato o per correità invece di complicità (consid. 2.5).
La sussistenza di un'inammissibile reformatio in peius si determina alla luce del dispositivo. Nei suoi considerandi l'autorità di ricorso può però esprimersi sulla qualificazione giuridica, se il tribunale di primo grado si è fondato su una diversa fattispecie o su delle errate considerazioni giuridiche (consid. 2.6).

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