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Regesto a

Art. 97 cpv. 1 e 2, art. 105 cpv. 2 e 3 LTF; potere di esame.
Il Tribunale federale statuisce con potere di esame limitato le controversie che riguardano unicamente le modalità di pagamento di una, in quanto tale, incontestata prestazione pecuniaria (rendita d'orfano; consid. 1.2).

Regesto b

Art. 30 LAINF; art. 297 cpv. 3, art. 311 seg. e art. 318 cpv. 1 CC; art. 27 cpv. 1 e art. 85 cpv. 1 LDIP; art. 9 par. 1 lett. a e art. 10 par. 1 lett. a della Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento.
Poiché la "decisione" estera che istituisce una tutela in favore dell'orfano di padre è nella fattispecie contraria all'ordine pubblico svizzero, l'INSAI ha giustamente negato il pagamento all'estero di una rendita d'orfano (in quanto tale incontestata) e ordinato l'ulteriore versamento alla madre residente in Svizzera (consid. 4 e 5).

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références

Article: art. 105 cpv. 2 e 3 LTF, Art. 30 LAINF, art. 318 cpv. 1 CC, art. 27 cpv. 1 e art. 85 cpv. 1 LDIP