Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto a

Art. 4 LFLP; art. 10, art. 13 cpv. 5 e art. 19 OLP; trasferimento dell'avere di libero passaggio da un istituto di libero passaggio a un altro.
Una rettifica di valutazione della prestazione di libero passaggio in ragione di una sottocopertura tecnica è in ogni caso inammissibile nel caso di
conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro in virtù dell'art. 13 cpv. 5 OLP e nel caso di conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli) per l'assenza di un motivo oggettivo (consid. 2).

Regesto b

Art. 3 cpv. 1 LFLP; cifra 20 lett. a del Protocollo finale della Convenzione di sicurezza sociale conclusa l'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Una base legale relativa al trasferimento transfrontaliero di prestazioni di libero passaggio (prestazioni di uscita secondo l'art. 2 LFLP e averi secondo l'art. 10 OLP) esiste solo per rapporto al Liechtenstein. In occasione di un cambiamento di impiego, è necessario che la previdenza professionale sia mantenuta senza interruzione nell'istituto di previdenza competente (secondo la legge del Liechtenstein del 20 ottobre 1987 sulla previdenza delle imprese) e pertanto non in un istituto di libero passaggio (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 10, art. 13 cpv. 5 e art. 19 OLP, Art. 4 LFLP, art. 13 cpv. 5 OLP, Art. 3 cpv. 1 LFLP suite...