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Regesto

Art. 90, 98, 106 cpv. 2 LTF; natura giuridica della decisione definitiva di non ordinare, rispettivamente di annullare, un esame di medicina della circolazione stradale e una revoca a scopo di sicurezza della licenza di condurre disposti in prima istanza; misura cautelare, potere cognitivo del Tribunale federale.
La decisione definitiva di non ordinare, rispettivamente di annullare, un esame di medicina della circolazione stradale e una revoca a scopo di sicurezza della licenza di condurre disposti in prima istanza costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) (consid. 1.1).
Oggetto del litigio è la (mancata) revoca a titolo cautelare della licenza di condurre allo scopo di chiarire l'idoneità alla guida dell'opponente. Si tratta al riguardo di una misura cautelare. La cognizione del Tribunale federale è limitata alla violazione dei diritti costituzionali (art. 98 LTF). Se è fatta valere solo una semplice violazione del diritto, non si può entrare nel merito del ricorso (consid. 1.2).

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Articolo: Art. 90, 98, 106 cpv. 2 LTF, art. 90 LTF, art. 98 LTF