Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regesto
Estradizione alla Turchia; art. 3 CEEstr.; art. 3 CEDU.
La decisione dell'Ufficio federale di polizia che accorda l'estradizione può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo; il ricorso di diritto pubblico è irricevibile (consid. 1b). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 1c).
Portata dell'art. 3 n. 2 CEEstr., che rifiuta l'estradizione quando la domanda è stata posta per considerazioni di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche della persona perseguita (consid. 2a e b). Nella fattispecie non si verifica il caso di cui all'art. 3 n. 2 prima parte CEEstr. (consid. 2c). Per contro, nell'ottica dell'art. 3 n. 2 seconda parte CEEstr., si giustifica di subordinare l'estradizione del ricorrente al rilascio di garanzie, che devono essere fornite dallo stato richiedente, riguardo alle condizioni di detenzione della persona estradata (consid. 2d).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 3 CEEstr, art. 3 CEDU, art. 3 n. 2 CEEstr